Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20473 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V LE PASTEUR 5,
presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA GIANNUBILO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUIGI CARPAGNANO che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 944/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, emessa il 24/02/2014 e depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente P.R., esercente attività di medico pediatra, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 994/3/2014, depositata il 28 aprile 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa dagli anni dal (OMISSIS).
L’Agenzia ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificato al resistente.
Considerato che il ricorso era stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. in materia di carenza del presupposto impositivo Irap in presenza di un unico dipendente (Cass. Ss. Uu. 9451/2016) sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
La Corte Dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016