Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20473 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata lr8/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.G. (agente di commercio, che non si è costituito) e avverso la sentenza della C.T.R. Umbria che, in tema di impugnazione di avvisi di diniego di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente;

rilevato che il primo motivo di ricorso (col quale l’Agenzia sostiene che l’Irap è dovuta da tutti gli esercenti arti o professioni) è infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’attività di agente di commercio è esclusa dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed inoltre impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. tra le altre SU n. 12108 del 2009);

Ritenuto che la censura per vizio di motivazione esposta nel secondo motivo risulta generica e non autosufficiente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato e che, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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