Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20473 del 02/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20473 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 28282/2015 proposto da:
Athena s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo
studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Meneghini Mauro, giusta procura a margine
del ricorso;
-ricorrente contro

oRb
)02 88

9,,D j/8

p

1

Data pubblicazione: 02/08/2018

Fallimento Imprenord s.p.a., in persona del curatore rag. Pinamonti
Lanfranco, elettivamente domiciliato in Roma, via Teodosio Macrobio
n. 3, presso lo studio dell’avvocato Niccolini Giuseppe, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borsetto Giovanni,
giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 2254/2015 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso
limitatamente al suo primo motivo.

LA CORTE

considerato
che, nel procedimento concluso dalla sentenza della Corte di Appello
di Venezia n. 2254/2015, risultavano parti costituite, oltre alla
ricorrente s.r.l. Athena e al resistente Fallimento Imprenord s.p.a.,
anche la s.r.l. BIR, la s.r.l. Turbo, la s.r.l. Meteora,
che non risulta sia stato notificato a queste società il ricorso per
cassazione proposto dalla s.r.l. Athena;
che !Integrazione del contraddittorio risulta necessaria ex art. 331
cod. proc. civ.

2

-controricorrente –

P.Q.M.

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. BIR,
della s.r.l. Turbo e della s.r.l. METEORA, concedendo termine di 60
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

addì 3 luglio 2018.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZ1ONE
arima SezietnereMe

JyAL

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA