Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20472 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16215/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA, n.

76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ORECCHIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1268/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 18759/47/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di S.A. contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era basato su di un idoneo apparato presuntivo/indiziario, secondo la metodologia accertativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, mentre il contribuente non aveva adeguatamente contro provato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente deduce vizio motivazionale, poichè la CTR ha omesso l’esame del merito della pretesa fiscale, nonostante la stessa dovesse essere “parametricamente” rideterminata, in quanto sin dalla fase iniziale della lite lo stesso Ente impositore aveva ammesso che doveva essere ridotta (da Euro 14.110,00 ad Euro 7.000,00) la spesa per incrementi patrimoniali attribuibile pro quota all’annualità fiscale de qua.

La censura è fondata.

Vi è infatti una contraddizione palese ed insanabile tra la pur accertata riduzione di detto indice induttivo e la piena ed integrale conferma dell’atto impositivo impugnato, essendo invece chiaro che la pretesa fiscale dal medesimo portata ne doveva essere conseguentemente ridotta.

E’ quindi evidente che la CIR ha omesso di esaminare tale fatto decisivo (in ordine alla determinazione del quantum debeatur anche con riguardo alle sanzioni) ed oggetto originario della controversia, posto che l’ammissione in sede giudiziale della resistente agenzia fiscale comunque richiede appunto l’espressione di un giudizio meritale coerente e conseguente all’esame del fatto stesso.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo, assorbiti il primo ed il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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