Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20472 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29306-2014 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO

1, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO MORELLO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 705/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 18/03/2014 depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente B.B., esercente l’attività di agente di commercio, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 705/06/14, depositata il 28 aprile 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, affermava la sussistenza dell’autonoma organizzazione, deducendo la notevole incidenza dei costi e delle quote di ammortamento per beni strumentali rispetto ai ricavi, indipendentemente dall’apporto lavorativo di terzi, rilevato nell’anno 2002 con carattere di occasionalità.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver posto a fondamento del presupposto impositivo un elemento irrilevante, costituito dalla elevata incidenza dei costi (oltre che delle quote di ammortamento dei beni strumentali) rispetto ai ricavi, precisando, quanto alla tipologia dei costi che trattasi, quasi esclusivamente, di spese di telefono, di viaggio, di esborsi per alberghi e ristoranti, spese peraltro strumentali e del tutto indispensabili in relazione all’attività esercitata dal contribuente.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, deducendo che la CTR abbia posto a fondamento della propria decisione fatti in realtà non provati dalle parti.

Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’avvenuta cessione dai veicoli acquistati nel corso degli anni da parte del contribuente, con conseguente possesso di soli due veicoli per ciascuna annualità.

Il primo motivo di ricorso appare fondato, con assorbimento dei motivi residui.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalla sentenza n.9451/2016 delle Ss.Uu. di questa Corte, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, nonchè di quelle c.d. ausiliarie ex art. 2195 c.c., nelle quali rientra l’agente di commercio (Cass. 12108, 12109, 12110, 1211) è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

Con particolare riferimento ai beni strumentali si è fatto riferimento alle strutture materiali, quali locali adibiti a luogo di lavoro, mezzi di trasporto, attrezzature, in quanto fattori incidenti sul complessivo assetto organizzativo del contribuente.

Orbene, nel caso di specie la CTR ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione ha fatto riferimento ad elementi che non appaiono rilevanti, quali l’ammontare dei costi rispetto ai ricavi, laddove i costi se riferiti a spese di viaggio e spese per automezzi, appaiono riconducibili a quelle strettamente necessarie all’esercizio dell’attività di agente di commercio.

Del tutto generico risulta invece il riferimento alle quote di ammortamento per beni strumentali, senza peraltro una specifica analisi della natura di detti beni, mentre, avuto riguardo alla disponibilità delle diverse autovetture, manca un concreto riferimento al loro valore, al loro utilizzo in relazione alle diverse annualità d’imposta ed all’eventuale vendita e sostituzione, secondo quanto dedotto dal contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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