Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20471 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20471

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15138/2016 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE,

104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO OPERAMOLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2763/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 17 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza n. 495/7/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata meritava conferma essendo immune dai vizi motivazionali denunciati con il gravame e comunque era meritalmente condivisibile e corretta.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale e peraltro successivamente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

In via preliminare va rilevato che il pur tardivo controricorso agenziale può essere considerato quale memoria difensiva tempestiva ai sensi del punto 1 del Protocollo d’intesa tra la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato sottoscritto in data 15 dicembre 2016, trattandosi di procedimento in regime transitorio ai sensi del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 2.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per radicale vizio motivazionale in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 61, art. 112 c.p.c..

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01);

– “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873);

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle ipotesi patologiche delineate da detti arresti giurisprudenziali, non contenendo alcuna reale risposta ai motivi di gravame nè alcuna autonoma valutazione in ordine alle considerazioni spese nella sentenza appellata, sicchè deve senz’altro affermarsi l’inosservanza da parte del giudice tributario di appello dell’obbligo motivazionale nel “minimo costituzionale”.

La CTR infatti ha risposto ad ogni singolo motivo di appello con affermazioni assertive ed apodittiche, che in alcun modo disvelano l’iter logico giuridico della relativa statuizione e quindi appunto devono essere considerate come una “non motivazione”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo addotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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