Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20471 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28575/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 249/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, emessa l’8/06/2016 e
depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Maurizio De Lorenzi per il controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente D.S.A., esercente attività di agente di commercio, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. stacc. Lecce – n. 249/23/13, depositata il 13 ottobre 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).
La CTR, in particolare, affermava la carenza del presupposto impositivo, non risultando elementi di organizzazione significativi.
Con i motivi di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e la carenza motivazionale della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 e art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la nullità dellà sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la sentenza impugnata per aver affermato la carenza di autonoma organizzazione, nonostante il contribuente si fosse avvalso negli anni d’imposta in contestazione della collaborazione continuativa della moglie.
Il motivo appare infondato.
Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss. Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente si sia avvalso dell’apporto della moglie quale mero ausilio della propria attività, ed a fronte della valutazione di merito della CTR, secondo cui tale apporto, per il suo carattere meramente accessorio, non determinava la configurabilità dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia ha erroneamente fatto discendere dalla sola circostanza della collaborazione suddetta la sussistenza del presupposto impositivo. Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016