Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20471 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SUD SCATOLO SNC in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato D’AZZO’ GIROLAMO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO UFFICIO TARSU in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MODICA SALVATORE con studio in PALERMO PIAZZA MARINA

39, (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 19/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso proposto dalla Sud Scatolo s.n.c. nei confronti del Comune di Palermo (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 68/14/05 della C.T.R. Sicilia;

Rilevato che nel ricorso manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 posto che nella specie si richiama confusamente la sentenza impugnata senza esporre in maniera chiara ed esauriente (sia pure non necessariamente analitica) i fatti di causa nè chiarire le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale (v. in proposito, tra numerose altre, cass. n. 7825 del 2006, secondo la quale per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito);

Rilevato peraltro che, prescindendo da quanto precede e da altre possibili considerazioni, il primo motivo (col quale si deduce violazione dell’art. 145 c.p.c.) risulta in ogni caso poco comprensibile a causa delle dedotte carenze della esposizione sommaria dei fatti e comunque non autosufficiente e che gli altri “motivi” non chiariscono neppure la natura del vizio denunciato (v.

tra le altre cass. n. 18202 del 2008, secondo la quale, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore e la tassatività e specificità del motivo di censura esigono una formulazione che consenta di inquadrare il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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