Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20470 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15100/2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI, n. 103, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO IZZO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11224/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 13 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da S.E. avverso la sentenza n. 7534/20/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che l’Ente impositore aveva suffragato con indizi gravi, precisi e concordanti l’allegazione, oggetto della ripresa fiscale in contestazione, che le fatture passive emesse da Ruocco Raffaele nei confronti del contribuente verificato erano oggettivamente inesistenti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha presentato due memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via preliminare, trattandosi di questione astrattamente dirimente/assorbente, si deve esaminare l’eccezione di giudicato “esterno” sollevata dalla difesa del ricorrente con la seconda memoria depositata nelle more del presente giudizio.

L’eccezione è infondata.

In primo luogo la copia della sentenza prodotta, preteso giudicato “esterno” preclusivo (CTR Campania n. 11350/03/2016, pronunciata in data 29 giugno 2016, depositata il 14 dicembre 2016), non ha il requisito formale occorrente al fine, essendo appunto priva dell’attestazione di passaggio in giudicato (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017, Rv. 643801-01; Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017, Rv. 643407-01).

La deduzione al riguardo del ricorrente (impossibilità di produrre l’attestazione della Segreteria della Commissione tributaria regionale campana in virtù di una prassi locale) deve considerarsi un mero flatus vocis trattandosi di un’allegazione priva del benchè minimo supporto probatorio.

Peraltro, e più dirimentemente, va affermato che, ancorchè effettivamente passata in giudicato, la pronuncia allegata non avrebbe comunque effetto preclusivo.

Trattasi invero di decisione in rito (inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi) che quindi farebbe passare in giudicato la pronuncia sul meritum causae emessa in prime cure.

Esaminata tale sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, risulta tuttavia evidente che la stessa si basa sulla valutazione del materiale probatorio inerente l’annualità in quella sede processuale considerata (2009), quindi essenzialmente di un giudizio sui fatti costitutivi delle pretese erariali che di quel processo erano oggetto.

Ciò precisato, è quindi chiaro che tale decisione di primo grado non può “fare stato” in questo processo afferente a diversa annualità (2006).

Va infatti, in generale, ribadito che:

– “La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195-01);

– “L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento” (Sez. 5, Sentenza n. 20257 del 09/10/2015, Rv. 636593-01);

e particolarmente per quanto riguarda l’IVA che “Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c. e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell’effettività del diritto euro-unitario” (Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 01).

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., artt. 112,114 e 115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, poichè la CTR ha ritenuto l’adeguatezza della prova presuntiva fondante l’atto impositivo impugnato.

La censura è inammissibile.

Quanto al dedotto vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattasi di censura non proponibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4, poichè si verte in ipotesi di “doppia conforme”.

In relazione alle dedotte violazioni/false applicazioni delle disposizioni inerenti la valutazione delle prove, va ribadito che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 2011) e che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015). Lo sviluppo della censura in ordine a tale profilo collide infatti con tali principi di diritto, mirando appunto ad un riesame meritale non consentito a questa Corte.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – il ricorrente si duole dell’omessa considerazione da parte della CTR di una sentenza penale e di una sentenza resa dal medesimo giudice tributario di appello in altro analogo e parallelo procedimento, recanti pronuncie favorevoli al ricorrente stesso.

La censura è inammissibile.

Quanto al dedotto vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattasi di censura non proponibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 5 e 4, poichè si verte in ipotesi di “doppia conforme”.

In ogni caso va anche ribadito che “La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014, Rv. 633682-01).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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