Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20470 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25213/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
FRANCESCO D’ANGELO che lo rappresenta e difende giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 338/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 26/09/2012 e depositata il
02/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Francesco D’Angelo per il controricorrente che si
riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente L.G., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 338/39/12, depositata il 2 novembre 2012, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).
La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time, addetto alla ricezione della telefonate ed accoglienza dei pazienti, affermava la mancanza di autonoma organizzazione non rilevandosi un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale, deve ritenersi circostanza sufficiente a configurare il presupposto d’imposta, anche con riferimento ai c.d. medici convenzionati.
Il motivo appare infondato.
Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, si sia avvalso della collaborazione di un solo dipendente part-time, al solo fine dello svolgimento di attività meramente esecutive e strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale in conformità a quanto previsto dall’art. 22 Contratto Collettivo nazionale ex D.P.R. n. 270 del 2000. Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016