Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20470 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 20470 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA

INfr-CeL0aUlA,

sul ricorso n. 16904/14, proposto da:
Barrano Giovanni; Occhipinti Carmela; elett.te domic. in Roma, alla via
Portuense n. 104, presso l’avv. A. De Angelis, rappres. e difesi dall’avv. Harald
Bonura, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
Banco Popolare, società cooperativa, in persona del legale rappres. p.t.,
elett.te domic. in Roma, alla via Racchia n. 2, presso l’avv. M. Mancini,
rappres. e difesa dall’avv. Sergio Di Modica, con procura speciale in calce al
controricorso;
CONTRORICORRENTE
NONCHE’
Maja Finance s.r.I., in persona del legale rappres. p.t.;
INTIMATA NON COSTITUITA
avverso: la sentenza n. 450/2013 emessa dal Tribunale di Lodi del 18.6.2013;
ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Milano, depositata il 15.4.2014;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 30 marzo 2018.

Data pubblicazione: 02/08/2018

RILEVATO CHE
Giovanni Barrano e Carmela Occhipinti citarono in giudizio Maja Finance s.r.l. e
il Banco popolare società cooperativa per chiedere loro il risarcimento dei danni
in quanto li avevano erroneamente segnalati alla Centrale Rischi della Banca
d’Italia, sebbene il credito fosse stato estinto.
Il Tribunale respinse la domanda in quanto i danni lamentati dagli attori non

Gli originari attori proposero appello, dichiarato inammissibile dalla Corte
territoriale, ritenendo, da un lato infondate le doglianze nel merito degli
appellanti, e dall’altro inammissibili le istanze istruttorie formulate nell’atto di
appello poiché rinunziate tacitamente in primo grado.
Barrano e Occhipinti hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
della Corte d’appello affidato a sette motivi. Si è costituito il Banco con
controricorso.
Non si è costituita la Maja Finance s.r.l.

CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza, lamentando che la
Corte aveva illegittimamente utilizzato il procedimento sommario, di cui all’art.
348 c.p.c., avendo pronunciato su una questione di rito che avrebbe invece
richiesto la forma della sentenza.
Con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 ss., c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto
tacitamente rinunziate le istanze istruttorie, perché non ribadite nella
comparsa conclusionale di primo grado, male interpretando il tenore della
precisazioni delle conclusioni e non considerando il giudicato interno formatosi
in ordine alla decisione di rigetto delle stesse istanze adottata dal Tribunale.
Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità dell’ordinanza in relazione al
mancato rilievo del suddetto giudicato interno sulle istanze istruttorie.
Con il quarto motivo è stato denunziato l’omesso esame circa un fatto decisivo,
oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte d’appello esaminato il
profilo del danno all’immagine inteso in re ipsa.

erano riconducibili alla errata segnalazione alla Centrale Rischi.

Con il quinto motivo è stata denunziata violazione di legge in relazione ai criteri
di valutazione del danno non patrimoniale, che il giudice d’appello aveva
ritenuto che fosse da dimostrare e non in re ipsa.
Con il sesto motivo è stato dedotto l’omesso esame circa fatti decisivi di
giudizio e, rilevando che l’ordinanza non aveva pronunziato su questioni di

primo grado per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360,1°c., c.p.c.).
Con il settimo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 2043 c.c. per le
stesse ragioni di cui al precedente motivo.
Con l’ottavo motivo è stata denunziata violazione del d.m. n. 140/12, avendo il
Tribunale liquidato le spese a carico degli stessi attori sulla base del valore
originario della causa (euro 500.000,00), senza tener conto delle relativa
modifica della domanda con la riduzione della somma che ne è oggetto a euro
150.000,00.
Preliminarmente, occorre rilevare che dal fascicolo di causa non si evince la
relata di notificazione del ricorso alla Maja Finance s.r.l. Pertanto, la causa va
rimessa sul ruolo per la verifica della regolare notificazione ovvero, in
mancanza, per la rinotificazione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo e concede termine di gg. 90, dalla data di
comunicazione della presente ordinanza, alla parte ricorrente per produrre la
prova della notificazione del ricorso alla Maja Finance s.r.l. o, in mancanza, per
la rinotificazione del ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

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/

Il /P e idente

coFrrE SUPREMA CASSAZIONE
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fatto, ha argomentato che non sarebbe applicabile la preclusione di cui all’art.
348ter, 4 0 c., c.p.c. (che non avrebbe consentito d’impugnare la sentenza di

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