Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2047 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17494-2018 proposto da:

ORIONE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato DONATO BRUNO ed

elettivamente domiciliata a Roma, via dell’Elettronica 20, presso lo

studio dell’Avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, per procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

DEMONT S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato GAVINO SPIGA e

dall’Avvocato CARLO D’ERRICO, presso il cui studio a Roma, via

Tommaso Salvini 55, elettivamente domicilia, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2822/2017 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 4/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. ORIONE ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, la s.r.l. DEMONT chiedendo, in via principale, l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sottoscritto in data 16/7/2013, ed, in via subordinata, la risoluzione dello stesso contratto e la condanna della promissaria acquirente al risarcimento del danno.

La DEMONT, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità della domanda deducendo, per un verso, che la convenuta aveva presentato istanza di sospensione del contratto preliminare in vista del relativo scioglimento ai sensi della L. Fall., art. 169 bis e, per altro verso, che la ORIONE aveva receduto dal contratto e che tale recesso era stato accettato dalla DEMONT, come risulta dalla lettera inviata dall’attrice in data 21/2/2014 e dalla risposta della convenuta in data 27/3/2014.

La DEMONT, inoltre, ha chiesto e ottenuto la pronuncia, da parte del tribunale di Venezia, di decreto ingiuntivo per la restituzione, ad opera di ORIONE, della somma di Euro. 50.000,00, alla stessa versata a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto preliminare.

La ORIONE, dal suo canto, ha proposto opposizione a tale decreto negando di aver esercitato la facoltà di recesso e contestando che si fosse perfezionato un accordo sullo scioglimento del preliminare, con la conseguente impossibilità di accoglimento della domanda di restituzione.

Riunite le cause, il tribunale, con sentenza del 2016, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dalla ORIONE nei confronti della DEMONT in concordato preventivo ed ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo che la stessa ORIONE aveva proposto.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il contratto preliminare si era risolto per concorde volontà delle parti ed, in ogni caso, che lo scioglimento del contatto era stato autorizzato ai sensi della L. Fall., art. 169 bis, in data 3/4/2015, per cui, da un lato, ha dichiarato improcedibile la domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. e, dall’altro lato, ha accolto la domanda di restituzione proposta dalla DEMONT quale immediato effetto della risoluzione del contratto preliminare.

La s.r.l. ORIONE ha proposto appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l’accertamento della vigenza tra le parti del contratto preliminare di cessione di quote alla data di apertura della procedura di concordato preventivo.

La s.r.l. DEMONT ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, confermato la decisione impugnata.

La s.r.l. ORIONE, con ricorso notificato in data 1/6/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Ha resistito la s.r.l. DEMONT con controricorso notificato in data 11/7/2018.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1454,1230 e 1362 c.c. e ss., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la missiva del 21/2/2014, che la ORIONE ha inviato alla DEMONT, configuri una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c..

1.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte non ha considerato che tale missiva difetta, innanzitutto, dell’intimazione ad adempiere l’originaria obbligazione: l’invito rivolto da ORIONE ha per oggetto non l’adempimento del contratto preliminare sottoscritto ma, letteralmente, la stipulazione di un nuovo accordo novativo.

1.3. La scadenza del termine fissato da ORIONE, pari a cinque giorni per la stipula di tale accordo, non ha, quindi, determinato la risoluzione di diritto del contratto preliminare, per cui tale contratto dev’essere considerato pendente nel momento in cui, in data 26/2/2015, si è aperta la procedura di concordato preventivo.

1.4. Nella comunicazione inviata da ORIONE, inoltre, manca la dichiarazione che il contratto, decorso il termine intimato, s’intenderà senz’altro risolto. La lettera, infatti, per l’ipotesi di mancata stipula dell’accordo novativo, fa riferimento ad una volontà futura di ORIONE di recedere dal contratto e di trattenere l’acconto di Euro. 50.000,00 ma non prefigura, per il caso di inutile decorso del termine stabilito, la risoluzione di diritto del contratto.

1.5. La corte d’appello, in definitiva, ha erroneamente sussunto la fattispecie nella norma prevista dall’art. 1454 c.c., pur mancandone i relativi elementi oggettivi, vale a dire la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell’intimante, da un lato, di ottenere l’adempimento del contratto entro un certo termine e, dall’altro, di considerarlo risolto come effetto dell’inutile decorrenza del termine stesso.

2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e dell’art. 1363 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la missiva del 21/2/2014, che la ORIONE ha inviato alla DEMONT, configuri una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c..

2.2. Così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, la corte ha erroneamente interpretato la volontà negoziale espressa nella missiva inviata dalla promittente venditrice alla promissaria acquirente, avendo attribuito alla dichiarazione di ORIONE un senso diverso da quello che risulta dal tenore letterale delle parole e dal complesso dell’atto, e non avendo tenuto conto dell’intenzione della parte dichiarante e dell’interpretazione data alla dichiarazione dalla sua destinataria. Le parti, in effetti, non hanno mai inteso, neppure negli atti di causa, attribuire alla dichiarazione il significato di diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c..

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati. La corte d’appello, infatti, dopo aver premesso, in fatto, che la ORIONE, promittente venditrice, con missiva del 21/2/2014, aveva comunicato alla DEMONT che “ad oggi, i nostri diversi solleciti ad adempiere relativamente al contratto del 16.7.2013 che prevedeva alla scadenza del 31.12.2013 l’adempimento da parte vostra della formalità dell’acquisto…, sono rimasti senza esito alcuno” e che, “in considerazione di ciò, se entro il termine di gg. 5 dal ricevimento della presente non si addiverrà ad un accordo novativo… ci vedremo costretti… a recedere dal suddetto contratto, dichiarandolo decaduto per giusta causa…”, e che la DEMONT, dal canto suo, con lettera del 27/3/2014, aveva replicato: “prendiamo atto del vs. recesso dal contratto preliminare 16.7.2013; il contratto è quindi privo di efficacia”, invitando la controparte a restituire l’acconto di Euro 50.000,00, ha ritenuto, in diritto, che la comunicazione inviata dall’appellante configurasse, ai sensi dell’art. 1454 c.c., una diffida ad adempiere, ancorchè il termine di cinque giorni assegnato alla promissaria acquirente per la conclusione del contratto definitivo era inferiore a quello di quindici giorni previsto dalla norma citata, e che la dichiarazione con la quale la DEMONT aveva preso atto del “recesso” della controparte, aveva determinato, ai sensi della predetta norma, la risoluzione del contratto ponendo, così, fine al vincolo negoziale sorto per effetto del preliminare.

3.2. Ritiene la Corte che l’interpretazione di tali dichiarazioni che il giudice di merito ha fornito nella sentenza impugnata risulta senz’altro conforme alle norme che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali e non è, quindi, censurabile per violazione di legge. Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). Inoltre, pur assumendo l’elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione ed, in particolare, a quello dell’interpretazione funzionale di cui all’art. 1369 c.c. il quale consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza, appunto, con la relativa Ric. 2018 n. 17494 – Sez. 6-2 – c.c. 7 novembre 2019 ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Nessun addebito può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata se essa, in relazione alla particolare natura della fattispecie e alla complessa architettura del contratto posto in essere tra le parti, abbia inteso estendere l’area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissente ora la società ricorrente. D’altra parte, “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014).

3.3. Nè può rilevare la dedotta mancanza dei fatti asseritamente costitutivi della diffida ad adempiere, vale a dire l’intimazione ad adempiere l’originaria obbligazione e la dichiarazione che il contratto, decorso il termine, s’intenderà senz’altro risolto. In tema di diffida ad adempiere, in effetti, l’intimante ha l’onere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., di fissare un termine entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poichè la ratio della norma è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell’adempimento (Cass. n. 27530 del 2016; Cass. n. 3477 del 2012). Nel caso di specie, la corte d’appello, evidentemente (ed incontestatamente) convinta che gli elementi costitutivi della diffida ad adempiere, come sopra indicati, possano essere dichiarati dall’intimante anche senza l’utilizzo di formule sacramentali, ne ha ravvisato, in fatto, la sussistenza nella missiva con la quale la stessa, in ragione dell’inadempimento della controparte all’obbligo di acquisto e dei pregressi solleciti ad adempiere tale obbligazione (“ad oggi, i nostri diversi solleciti ad adempiere relativamente al contratto del 16.7.2013 che prevedeva alla scadenza del 31.12.2013 l’adempimento da parte vostra della formalità dell’acquisto…, sono rimasti senza esito alcuno”), per un verso, ha fissato il termine per l’adempimento o per la stipulazione di un diverso accordo egualmente estintivo della stessa (“in considerazione di ciò, se entro il termine di gg. 5 dal ricevimento della presente non si addiverrà ad un accordo novativo…”), e, per altro verso, ha avvertito che, in mancanza, il contratto preliminare si sarebbe risolto (“ci vedremo costretti… a recedere dal suddetto contratto, dichiarandolo decaduto per giusta causa…”).

4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La corte, infine, dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

PQM

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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