Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2047 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2047 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 1853-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del Responsabile
della Direzione Affari Legali della Società, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Area Legale Territoriale
Centro della Società, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA
f

AIAZZI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
RUSSO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MARCONI 15, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
D’AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANTRASSI
ENRICO, giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza n. 4541/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.5.2011, depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

CORASANITI.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
” Con sentenza depositata il 9 giugno 2011, la Corte d’appello di
Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le domande
svolte da Antonio Russo nei confronti della sua datrice di lavoro Poste
Italiane s.p.a., dirette ad ottenere la restituzione della somma di €
605,33, trattenutagli per essere risultato assente dal domicilio in sede di
visita di controllo del giorno 15 settembre 2005 alle ore 18,35 nonché
l’annullamento della sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta
irrogata per non aveva preventivamente avvisato la società
dell’allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità
dalle ore 17 alle 19.
In proposito la Corte territoriale ha ritenuto giustificate
sia l’assenza del Russo dal domicilio che la mancata preventiva
comunicazione della stessa avendo accertato una recrudescenza
di una patologia molto dolorosa che aveva reso indifferibile
l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e
impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla
datrice di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza, Poste Italiane s.p.a.
propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato
2
Ric. 2012 n. 01853 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE

motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 5,
comma 14° della legge 11 novembre 1983 n. 638 in riferimento
all’art. 40 C.C.N.L. dell’H luglio 2003 e al vizio di motivazione.
Resiste alle domande l’intimato con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c.

con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle
apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il relatore svolge al riguardo le considerazioni che
seguono.
Il ricorso si limita anzitutto a riprodurre il contenuto del
D.L. 12settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 12
novembre 1983 n. 638, in particolare art. 5, comma 14, che
stabilisce la decadenza dal diritto al trattamento economico di
malattia per il periodo di dieci giorni in caso di assenza alla
visita domiciliare di controllo senza giustificato motivo nonché
a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che afferma
l’irrilevanza su tale piano dell’eventuale successiva
sottoposizione del lavoratore a controllo medico prima della
scadenza dei suddetti dieci giorni, che tuttavia erroneamente la
Corte territoriale avrebbe ritenuto nel caso in esame circostanza
esimente.
Il dato non corrisponde alla ratio decidendi della sentenza
impugnata, la quale viceversa ha ritenuto giustificata l’assenza di
Antonio Russo dal domicilio, in ragione dell’urgenza indotta
dall’improvviso acutizzarsi di una patologia dolorosa, con
giudizio di merito non specificatamente contestato dalla società,
nonostante la deduzione, in rubrica, del vizio di motivazione
della sentenza impugnata.
3
Ric. 2012 n. 01853 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

Quanto alla sanzione disciplinare, la società invoca l’art.
40 del C.C.N.L., il quale, in caso di assenza del lavoratore dal
lavoro per malattia, sanziona, in mancanza di idonea
giustificazione, l’ipotesi di assenza dal domicilio in sede di visita
di controllo, senza la preventiva comunicazione della stessa alla

Anche in questo caso, come nel precedente, la Corte
territoriale ha accertato il tipo di giustificazione resa dal
dipendente, ritenendola adeguata, con giudizio di merito, che la
società contesta solo genericamente.
Se le considerazioni del relatore saranno condivise dal
collegio, il ricorso andrà valutato come manifestamente
infondato, avendo la Corte fatto corretta applicazione delle
regole enunciate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della
sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di
consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
In particolare è da condividere la valutazione di inidoneità del primo
motivo a investire la effettiva ratio decidendi a base della sentenza
impugnata nonché la valutazione di genericità del secondo motivo,
anch’esso inadeguato a contrastare la ricostruzione dei fatti e la
valutazione della condotta del dipendente quale operate dalla Corte di
appello
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Ric. 2012 n. 01853 sez. ML – ud. 07-11-2013

società.

Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai sensi dell’art. 93
cod. proc. civ. .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente
alle spese che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 1200,00 per

D’Antrassi .

Roma, camera di consiglio del 7 novembre 2013

compensi professionali. Con distrazione in favore dell’Avv. Enrico

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