Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2047 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 24/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17450-2005 proposto da:

INPDAP, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, Dr. Ing. S.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SATTA ROSARIA FRANCESCA giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA OVEST COSTR EDIL;

– intimata –

sul ricorso 20236-2005 proposto da:

ROMA OVEST COSTR EDIL SPA – già S.r.l. – con sede in Roma, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. G.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9,

presso lo studio dell’avvocato CARLEVARIS CARLO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

e contro

INPDAP;

– intimato-

avverso la sentenza n. 2553/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Civile, emessa il 19/03/2004, depositata il 27/05/2004;

R.G.N. 2271/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato CARLO CARLEVARIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 31.5.97 il Consorzio Nomentano Nord conveniva in giudizio l’Inpdap, soggetto consorziato, per ottenere il pagamento di oneri consortili rimasti insoluti, relativi agli immobili di proprietà ex Inadel siti in (OMISSIS), acquistati in data (OMISSIS).

Tali oneri riguardavano le spese degli oneri di urbanizzazione sino alla consegna delle opere al Comune di Roma.

L’Inpdap chiamava in causa la soc. Roma Ovest Costruzioni Edilizie a r.l., ex Farsalo Imm.re, venditrice, che nello stesso contratto di compravendita all’art. 3 si era impegnata a pagare dette spese, mentre aveva sospeso tali pagamenti dal 1994.

La Roma Ovest si opponeva alle richieste dell’Inpdap, avanzando anche domande di restituzioni e sostenendo di non dover rimborsare i consumi idrici individuali, che assumeva essere compresi nelle spese richieste dal Consorzio.

Il Tribunale di Roma emetteva a carico dell’Inpdap ordinanza ex art. 186 ter e, quindi, con sentenza n. 4940/01 condannava la Roma Ovest al rimborso in favore dell’Inpdap dell’intera somma richiestagli dal Consorzio per gli anni dal 1994 al 1996, pari a L. 67.415.450 oltre interessi e spese legali.

Ricorreva in appello la Roma Ovest, riproponendo le eccezioni del primo grado, mentre l’Inpdap resisteva al gravame., La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 27.5.04, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiarava che la Roma Ovest era tenuta al pagamento a favore dell’Inpdap dell’importo determinato detraendo da quello di Euro 34.817,17 le somme relative alle spese addebitate, nel consuntivo dell’esercizio 1994 e nel preventivo dell’esercizio 1996, dal Consorzio Nomentano Nord all’Istituto (quale successore dell’Inadel) a titolo di consumi idrici individuali, oltre ad accessori come riconosciuti nella sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inpdap, con tre motivi, mentre la Roma Ovest ha resistito con controricorso, proponendo in esso anche ricorso incidentale, con due motivi, depositando in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta, in via preliminare, la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 e segg. c.c..

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..

Con il terzo motivo denuncia infine insufficienza ed illogicità della motivazione, essendosi la sentenza impugnata fondata non su fatti o documenti, ma su semplici congetture.

Ricorso incidentale.

Con il primo motivo la resistente lamenta la violazione degli artt. 1183 e 1358 c.c. e art. 115 c.p.c. avendo la sentenza impugnata erroneamente fatto carico ad essa resistente, da tempo estranea alla gestione del Consorzio, di non aver fornito alcun elemento utile che alla data della domanda fosse ormai decorso il termine, implicitamente ritenuto congruo dalle parti al momento della stipula della compravendita, entro il quale la consegna delle opere al Comune sarebbe dovuta avvenire.

Con il secondo motivo lamenta invece la violazione dell’art. 1704 c.c..

In ordine di priorità logico-giuridica risulta pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale.

1. Il primo motivo di tale ricorso non è fondato.

Ed invero, la Corte di merito, con motivazione assolutamente logica ed adeguata, nonchè immune da errori giuridici, ha spiegato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, preliminarmente che l’obbligo della società venditrice di sostenere gli oneri consortili fosse sottoposto a condizione risolutiva (ponendosi, infatti, la consegna delle opere al Comune come l’evento futuro ed incerto cui le parti avevano subordinato il venir meno, con effetto non retroattivo, dell’obbligo stesso) e, dall’altro, che al momento della proposizione della domanda non fosse ancora decorso quel termine, implicitamente considerato congruo dalle parti stesse al momento della conclusione della compravendita, entro il quale detta condizione avrebbe dovuto verificarsi; ed ha fatto corretto riferimento, in particolare per quanto riguarda questo secondo profilo, alla circostanza che nessun elemento utile era stato fornito in concreto dalla Roma Ovest per far ritenere ormai decorso tale termine, dato che all’epoca della conclusione del contratto non risultava lo stato delle opere da eseguire nè risultavano precisate quelle ulteriori attività che si rendessero necessarie allo scopo nè era ancora indicato il ragionevole arco temporale entro il quale tali attività avrebbero potuto o dovuto essere eseguite.

Si sostiene che in tal modo si tratterrebbe di una arbitraria inversione dell’onere della prova, ma tale assunto va assolutamente disattesti, non solo per la ragione che la Roma Ovest, accollandosi pattiziamente l’onere delle spese di partecipazione al Consorzio e di quelle connesse alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate di urbanizzazione (almeno sino alla durata di due anni dal collaudo da parte del Comune), è divenuta in modo formale e sostanziale debitrice di tali spese, per cui non può che competere ad essa l’onere di dimostrare l’eventuale venir meno della fonte della sua obbligazione; ma anche per l’altra ragione, evidenziata dalla Corte di merito, che – una volta conferitale con l’atto pubblico di compravendita la delega a partecipare alle assemblee del Consorzio – veniva legittimata per questa via la sua partecipazione diretta alla gestione del Consorzio stesso.

Ciò consentiva indubbiamente alla Roma Ovest di poter verificare in maniera diretta l’avverarsi o meno della suddetta condizione risolutiva e di poter far valere le proprie ragioni, nel senso cioè di una possibilità di controllo circa la volontà del Consorzio (questo si creditore, e non certo l’Inpdap) di procedere, attraverso la realizzazione e quindi l’esaurimento dello scopo consortile, all’avveramento del termine dell’adempimento ai sensi dell’art. 1183 c.c..

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Pur essendo pacifico che la delega, di cui si è detto al paragrafo che precede, non comportava sicuramente a favore della Roma Ovest un mandato con rappresentanza opponibile al terzo (il Consorzio), resta il fatto che essa comportava, come si è rilevato, la facoltà di partecipare alle deliberazioni assembleari e, perciò, quanto meno, di poter verificare gli stadi di avanzamento nella realizzazione dello scopo consortile in vista dell’estinzione della sua obbligazione assunta con l’art. 3 dell’atto pubblico di compravendita.

Deve, dunque, escludersi che la Corte di merito abbia fatto cattivo governo della citata norma dell’art. 1704 c.c., non foss’altro perchè la sentenza impugnata non ha mai inteso interpretare quel potere di delega quale mandato con rappresentanza.

3. Passando, quindi, all’esame dei motivi del ricorso principale, si rileva che il primo non è fondato.

Si rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha giustificato, con motivazione logica e priva di contraddizioni, la sua decisione di escludere dal rimborso a carico della Roma Ovest gli oneri relativi ai consumi idrici individuali, facendo correttamente riferimento alla “ratio” della clausola contrattuale dell’art. 3, che è quella di far gravare sulla società venditrice solo le spese connesse all’esistenza del Consorzio e destinate a venir meno con la consegna al Comune delle aree e delle opere (quali sono certamente gli oneri relativi ai consumi idrici generali per la loro destinazione evidente alla manutenzione ordinaria delle opere consortili) e non già quelle riguardanti i consumi idrici individuali, connesse alle esigenze private dei singoli utenti.

Si tratta, invero, di una interpretazione che non si limita al solo senso letterale delle parole, ma che, investendo la clausola contrattuale nel suo complesso alla ricerca del risultato perseguito concretamente con il compimento dell’atto, ha mirato manifestamente ad individuare quale possa essere stata la comune intenzione delle parti, vale a dire il significato profondo e più vero che esse hanno attribuito a quel patto.

Non può, dunque, muoversi sul punto alcuna censura alla sentenza impugnata, in quanto non risultano nel caso di specie violati i canoni d’interpretazione di cui all’art. 1362 e segg. c.c..

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. giacchè l’aver disposto, in accoglimento di specifica eccezione della Roma Ovest, la detrazione dalle somme da essa dovute degli importi corrispondenti ai consumi idrici individuali, ancorchè non determinati nel quantum, non può in alcun modo essere interpretato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In realtà, la Corte di merito si è chiaramente pronunciata su tutta la domanda attrice, rigettandola in parte relativamente alla rivalsa per i suddetti consumi individuali, specificando i criteri obiettivi per la determinazione delle somme da detrarre (quelle relative, cioè, alle spese addebitate, nel consuntivo dell’esercizio 1994 e nel preventivo dell’esercizio 1996, dal Consorzio Nomentano Nord all’Inpdap a titolo di consumi idrici individuali).

In tal modo la Corte territoriale è pervenuta ad un accertamento di un diritto di credito dell’Istituto nei confronti della Roma Ovest, che se non è assolutamente determinato nel quantum, rimane però facilmente quantificabile mediante ricorso ad elementi integrativi di non difficile acquisizione.

4.2. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto il riferimento ai due documenti menzionati nel paragrafo precedente (ma effettivamente non prodotti in atti) è correttamente giustificato in sentenza impugnata in base ad un ragionamento presuntivo.

Ha rilevato, infatti, la Corte di merito che dall’unico documento rinvenibile in atti (il consuntivo dell’esercizio 1995) si ricavava la circostanza che gli oneri consortili fossero relativi anche alle spese per consumi d’acqua, sia generali che individuali, contenendo quel documento un piano di riparto che evidenziava una specifica colonna distinta per ciascun tipo di consumo (anche se per l’anno in questione risultavano addebitati all’Inpdap solo spese per consumi idrici generali e non individuali).

Da questo accertamento documentale i giudici d’appello hanno poi tratto, per via deduttiva e presuntiva, il convincimento che analogo criterio dovesse valere anche per le annualità del 1994 e del 1996, nel senso cioè che da quanto globalmente preteso dall’Inpdap dovessero detrarsi le eventuali somme allo stesso addebitate dal Consorzio in relazione a quelle annualità a titolo di consumi idrici individuali: somme che avrebbero dovuto risultare comunque dal consuntivo del primo anno e dal preventivo del secondo, ancorchè non prodotti in atti.

E’ dunque evidente che la Corte romana non ha affatto derogato al principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c. avendo posto a fondamento della sua decisione la documentazione ritualmente acquisita in atti.

5. Anche il terzo motivo è infondato.

Va esclusa, infatti, la sussistenza del denunciato vizio d’insufficienza ed illogicità della motivazione, in quanto il discorso giustificativo con il quale i giudici d’appello hanno disposto la detrazione dal totale degli oneri consortili delle voci, soltanto eventuali, per spese per consumi idrici individuali non poggia su mere supposizioni, ma, come abbiamo visto, su un ragionamento deduttivo fondato su di un elemento probatorio certo, costituito dal consuntivo in atti dell’esercizio 1995 del Consorzio.

5.1. Nè sussiste l’asserita contraddittorietà tra la parte della sentenza gravata in cui si dispone la detrazione dall’importo complessivo preteso dall’Inpdap di eventuali somme ad esso addebitate negli anni 1994 e 1996 per consumi individuali d’acqua e quella in cui si respinge la richiesta della Roma Ovest di compensazione delle somme da essa dovute con quanto versato allo stesso titolo prima del 1994, rigetto motivato con l’assoluta carenza probatoria, posto che non risultano le somme versate dalla società all’Istituto nè la parte di esse eventualmente riguardante detti consumi individuali:

infatti, mentre la rivalsa fatta valere dall’Inpdap si fonda su di un importo certo (Euro 34.817,17), l’eccezione di compensazione, come ha rilevato la Corte romana, non è suffragata dalla prova dell’ammontare dei versamenti effettuati dalla Roma Ovest in favore dell’Istituto, anche a prescindere dalla parte di essi eventualmente relativa ai consumi idrici individuali.

6. Vanno, pertanto, rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, stante la difformità delle decisioni di merito.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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