Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2047 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE CESENA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta Delib. G.C. n. 252 del 2008 e procura

a margine del ricorso, dagli Avv.ti Ghezzi Benedetto e Chiola

Claudio, elettivamente domiciliato nello studio del secondo, in Roma,

Via della Camilluccia, 785;

– ricorrente –

contro

OROGEL Società Cooperativa Agricola con sede in (OMISSIS),

persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 63/14/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna, Sezione n. 14, in data 03.07.2007, depositata

il 31 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24923/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 63/14/2007, pronunziata dalla CTR di Bologna Sezione n. 14 il 03.07.2007 e DEPOSITATA il 31 luglio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di liquidazione n. 4433/44, 4434/44, 4435/44 e 4436/44, relativi ad ICI degli anni dal 1999 al 2002, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 557 del 1993, artt. 2 e 5, 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, comma 5, art. 2697 cod. civ., D.L. n. 577 del 1993, art. 9, D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, comma 5, carenza od insufficienza della motivazione in punto requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4.

2 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

3 – La decisione impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente ed escluso, nel caso, l’imponibilità dei fabbricati ai fini ICI, nella, considerazione: a – che non era rilevante la circostanza che i fabbricati in questione erano iscritti in catasto in cat. D/7 (Fabbricati Industriali e Commerciali); b – che ai sensi del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 9, comma 3, i fabbricati posseduti da cooperative, strumentali alle attività agricole previste dall’art. 29 del TUIR, erano a ritenersi rurali per legge, a prescindere dalla verifica richiesta dalla previgente normativa.

4 – Alle questioni poste con i vari mezzi, si ritiene possa rispondersi richiamando il principio,, recentemente affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 18566/2009, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A6 o D10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

6 – Ciò posto, trattandosi di fabbricati classificati in cat. D/7, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, conseguentemente, rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, attenendosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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