Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20469 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16107-2013 proposto da:

VIP GIOIELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato UGO SARDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 18/12/2012;

udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTENTO per delega dell’Avvocato

SARDO che si riporta e insiste per l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che insiste per

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società VIP Gioielli Spa distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, accertando per ogni singolo annualità indebite deduzioni di costi non inerenti, con conseguente determinazione delle maggiori imposte Irap ed Ires dovute. I costi ritenuti indeducibili erano relativi a spese di ristrutturazione, lavori di giardinaggio ed utenze varie riguardanti un immobile sito in (OMISSIS) che, pur essendo intestato alla società, non era destinato ad attività commerciale ma era adibito a residente di P.A., padre del presidente del Consiglio di Amministrazione della Vip Gioielli Spa, e di A.L., socia con quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale, i quali avevano stipulato con la società un contratto di comodato.

Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che lo accoglieva con sentenza n. 236 del 2011. Il giudice di primo grado riteneva che l’immobile in oggetto costituisse bene strumentale all’impresa poichè una parte di esso era accatastata nella categoria C3 (laboratori per arti e mestieri), mentre l’appartamento, accatastata nella categoria A2 (abitazione di tipo civile), era destinata ad abitazione del custode nella persona del padre dell’amministratore della società.

L’Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, dando atto che la controversia proseguiva per la sola annualità 2007 in quanto per le altre annualità la società aveva definito la controversia con adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 39. Con sentenza n. 210 del 18.12.2012 la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio relativamente alla annualità 2007, e dichiarava cessata la materia del contendere in riferimento alle altre annualità.

Contro la sentenza di appello la società VIP Gioielli spa propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo: “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di diritto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, comma 2 e all’art. 2697 c.c.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto destinato per natura all’esercizio di impresa la parte dell’immobile adibita a magazzino, e nella parte in cui non ha ritenuto strumentale per destinazione l’immobile adibito ad abitazione del custode; in ogni caso lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia disapplicato la regola probatoria secondo cui spettava alla Amministrazione finanziaria provare la non strumentalità del bene alla attività di impresa, onere non assolto o assolto insufficientemente.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La Commissione tributaria regionale ha osservato che: 1) quanto alla villetta ceduta in comodato alla socia ed al padre dell’amministratore, il contratto di locazione non contiene alcun riferimento ad una attività di custode da parte di uno od entrambi i comodatari ed in ogni caso la dedotta mansione di custode del padre dell’amministratore non giustifica la cessione in comodato della villetta anche alla socia della VIP Gioielleria; sino all’anno 2010 lo stabile non figurava tra le sedi amministrative o operative della società, poichè solo a decorrere dall’anno 2010 la società ha indicato la sola parte dell’immobile adibita a “magazzino” tra le unità locali della azienda; dalle fotografie prodotte, lo stabile si presenta come una villetta con annesso terreno; 2) quanto ai locali al piano terra, inserito nella C3, dalla verifica compiuta dalla Guardia di Finanza era risultato che essi non contenevano oggetti riferibili all’impresa (commercio e lavorazione di preziosi), bensì mobili ed elettrodomestici compatibili con l’uso come scantinato al servizio della parte abitativa della villetta.

Le doglianze del ricorrente non individuano alcuna violazione di legge ma si risolvono in censure di merito con le quali si richiede inammissibilmente a questa Corte una revisione degli accertamenti di fatto svolti nei competenti gradi di merito.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.300 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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