Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20469 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/09/2020), n.20469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7491-2014 proposto da:

TRAVE MARMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASCREA 18, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO DELL’ACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO MARIA DE FILIPPIS;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che la rappresenta

e difende;

– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati RAFFAELA FABBI, e LORELLA FRASCONA’;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– GERIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

19, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4108/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2013, R.G.N. 1301/2009.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Roma, pronunziando sull’appello dell’INPS (e sull’appello incidentale adesivo dell’INAIL) avverso la sentenza di primo grado la quale, decidendo sull’opposizione di Trave Marmi s.r.l. al provvedimento di iscrizione di ipoteca, aveva dichiarato non dovute le somme richieste dall’INPS e dall’INAIL a titolo di contributi e sanzioni per il periodo relativo al quinquennio anteriore al 14.2.2007 (data di notifica del provvedimento di iscrizione di ipoteca) ha così statuito: “… in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l’intervenuta prescrizione esclusivamente per i crediti relativi agli anni dal 1998 al 2000, rimanendo dovute le restanti somme riportate nelle cartelle di pagamento relative agli anni successivi dal 2001 al 2005; compensa tra le parti, in ragione della metà le spese del doppio grado condannando Trave Marmi S.r.l. al rimborso, in favore dell’Inps e dell’INAIL, della restante metà, parte liquidata, per ciascun Istituto in Euro 900,00, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 1.100,00 quanto al presente grado”;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trave Marmi s.r.l. sulla base di un unico motivo; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. e del principio di correlazione tra motivazione e dispositivo, illogicità e contraddittorietà di motivazione, omessa considerazione di eccezioni decisive, violazione e falsa applicazione delle norme sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Sostiene, in sintesi, che la sentenza di appello, pur risultando in dispositivo emessa in parziale riforma della sentenza di primo grado, si rivelava, in motivazione, confermativa della decisione impugnata che aveva ritenuto prescritti i crediti maturati a partire dal quinquennio antecedente al 14.2.1997, data di notifica del provvedimento di iscrizione di ipoteca; evidenzia, inoltre, che i contributi relativi all’anno 2001 affermati dovuti in dispositivo, in motivazione erano stati considerati prescritti. Da tale ricostruzione delle effettive ragioni del decisum fa scaturire l’errore in punto di regolamento delle spese di lite, parzialmente compensate nonostante l’integrale rigetto dell’appello dell’INPS e di quello, adesivo, dell’INAIL;

2. il motivo è infondato. La sentenza impugnata, per quel che ancora rileva, premesso che l’INPS aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto prescritti i crediti relativi ai contributi dovuti nel quinquennio anteriore al 14.2.2007 (data di notifica del provvedimento di iscrizione di ipoteca), ha ritenuto, in difetto di prova di atti interruttivi, maturata la prescrizione limitatamente ai contributi dovuti in relazione agli anni compresi tra il 1998 ed il 2001; per il periodo 2002/2005 ha ritenuto il decorso del termine prescrizionale interrotto dalla notifica – in data 14.2.2007 del provvedimento di iscrizione ipotecaria; in base a tali considerazioni ha osservato che “pertanto la sentenza che ha dichiarato prescritti i crediti relativi al quinquennio precedente il 2007, deve essere riformata nei limiti suddetti”. Quest’ultima affermazione risulta coerente con il contenuto della statuizione di primo grado, testualmente riportata nello storico di lite della sentenza qui impugnata, secondo la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato “non dovute le somme richieste nell’atto di iscrizione di ipoteca… per il periodo relativo al quinquennio anteriore al 14.2.2007” (v. sentenza, pag. 2, quint’ultimo capoverso). L’affermazione della Corte di merito che ascrive al dictum del giudice di primo grado, l’accertamento della non debenza dei contributi “per il periodo anteriore al 14.2.2007” non è validamente censurata dall’odierna ricorrente la quale si limita a trascrivere la parte motiva della decisione di primo grado ma non anche la parte dispositiva la quale, come noto, ha rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (v., tra le altre, Cass. n. 21885 del 2010);

2.1. dalla ricostruzione di cui sopra risulta, quindi, che la sentenza di primo grado aveva dichiarato la estinzione per prescrizione dei crediti maturati nel periodo anteriore al 14.2.2007 e non, come assume la odierna ricorrente, a partire dal quinquennio antecedente al 14.2.1997; in conseguenza è da escludere che con la decisione impugnata vi sia stato sostanziale rigetto dell’appello dell’INPS e connessa violazione del criterio della soccombenza nel regolamento delle spese di lite; la effettiva, parziale, soccombenza della società all’esito del giudizio di appello, giustifica, infatti, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la compensazione solo parziale delle spese del doppio grado e la condanna della società alla rifusione del residuo. In questa prospettiva il dispositivo della sentenza di appello, tranne che per il profilo relativo all’anno 2001, del quale si dirà in prosieguo, risulta del tutto coerente con la parte motiva della decisione, di modifica effettiva della statuizione di primo grado;

2.2. in merito poi alla contribuzione relativa all’anno 2001, il cui credito si afferma prescritto in motivazione ma dovuto in dispositivo, si rileva che tale difformità viene dall’odierna ricorrente espressamente ricondotta, in implicita funzione rafforzativa della tesi della sostanziale conferma della sentenza di primo grado, all’ambito dell’errore materiale (v. ricorso pag 13, ultimo capoverso), senza che a riguardo venga prospettata nullità della sentenza, e tanto è sufficiente ad escludere che con tale rilievo l’odierna parte ricorrente abbia inteso denunziare l’error in procedendo a riguardo della Corte di merito;

3. al rigetto del ricorso consegue la liquidazione secondo soccombenza delle spese del giudizio;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019);

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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