Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20469 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LIOYD ELBA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n. 24,

presso lo studio dell’avv. Modena Roberto, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

DEI TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI LIVORNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, sez. 14^, n. 63 del 5 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.7.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per il ricorrente, l’avv. Roberto Modena;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propose ricorso avverso cartella esattoriale, emessa in esito a revoca delle agevolazioni concesse ex L. n. 449 del 1997, denunziandone il difetto di motivazione ed instaurando contraddittorio nei soli confronti del Concessionario per la riscossione.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale. I giudici di appello rilevarono, in particolare, che la legittimazione passiva competeva all’ente impositore e non al Concessionario per la riscossione.

Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione (che il fascicolo d’ufficio rivela ritualmente notificato a mezzo posta), deducendo: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 241, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24 e 25 sotto il profilo che, essendo il difetto di motivazione vizio proprio della cartella, legittimato passivamente, in relazione alla relativa contestazione, deve, nella specie, considerarsi il Concessionario per la riscossione e non l’ente impositore.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui l’impugnativa di una cartella esattoriale può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e ciò senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio, che reputi la controversia di pertinenza dell’ente impositore, la facoltà di chiamarlo in causa (cfr. ss.uu. 2803/10, 15310/09, 476/08, 16412/07).

Rivelandosi fondata, nei termini precisati, la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso ed assorbita quella esposta nel primo motivo, s’impone l’accoglimento del ricorso della società contribuente.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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