Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20468 del 30/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10642-2013 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO
MAGNANI, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 109/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
KATE TASSONE che ha concluso per l’estinzione per cessata materia
del contendere.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, vista la memoria depositata dal ricorrente B.A., il quale dichiara di rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dalla L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, con conseguente assunzione dell’impegno a rinunciare al giudizio in corso a norma del cit. art. 6, comma 2;
considerato che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non notificato alle parti costituite non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010);
considerato che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6,comma 2, convertito nella L. n. 225 del 2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè deve essere disposta la compensazione delle spese. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018);
ritenuta l’insussistenza del presupposto per la condanna al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di causa di inammissibilità inesistente al momento della proposizione del ricorso e sopravvenuta a seguito della adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia consentita da una legge successiva (conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019