Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20468 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.28/08/2017), n. 20468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14807-2016 proposto da:
SOCIETA’ CASA 2000 S.R.L., (P.I. (OMISSIS)), in persona
dell’amministratore unico nonchè rappresentante legale,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo
studio dell’avvocato GRAZIELLA SILVANA ZARCONE, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.M Direzione Regionale Lazio,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA Giovanni Pierluigi Da Palestrina, n. 19, presso lo studio
dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE DELLO STATO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6584/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 30 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da Casa 2000 srl avverso la sentenza n. 6875/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che l’appello era stato tardivamente proposto il 12 novembre 2104 oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, essendo la sentenza appellata stata depositata il 31 marzo 2014 e non notificata ai fini della decorrenza del termine “breve” di impugnazione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione spa.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale; l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In via preliminare va rilevata ex officio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dovendosi ribadire che “In tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” (Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 28/01/2015, Rv. 634617 – 01).
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 poichè la CTR ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostole affermandone la tardività senza tuttavia considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto da detta disposizione legislativa.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “Ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1 non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale” (Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015, Rv. 634909 – 01).
La sentenza impugnata è palesemente contrastante con tale principio di diritto, poichè nel computo del termine per appellare non ha aggiunto i 46 giorni di durata della sospensione feriale – quale prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 nella versione applicabile ratione temporis – al termine “lungo” semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, art. 38, comma 3.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’appello de quo siccome pacificamente proposto il 12 novembre 2014 era tempestivo, essendo la sentenza appellata stata depositata il 31 marzo 2014 e scadendo quindi il termine “lungo” per appellarla, con l’aggiunta di detto periodo di sospensione feriale, il 17 novembre 2014. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017