Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20468 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20936/2013 proposto da:

P.L., c.f. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNI SANNINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, EMESSA l’11/02/2013 e depositata il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente P.L., esercente attività di medico pediatra, convenzionato con il SSN, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 37/15/13, depositata il 13 febbraio 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente faceva parte di una struttura organizzata, indicando quote di ammortamento per beni sempre superiore ai 2.500,00 Euro l’anno e per lavoro dipendente superiore a 10.000,00 Euro l’anno, affermava la sussistenza dell’autonoma organizzazione, rilevandosi un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la carenza del presupposto impositivo Irap in quanto la disponibilità di uno studio con le relative attrezzature mediche e la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale, avuto riguardo all’attività di medico pediatra convenzionato con il SSN, non sono di per sè sufficienti ad integrare l’autonoma organizzazione.

Il motivo appare fondato e va accolto, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disponibilità, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature di cui all’art. 22 dell’ACN, reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini della configurabilità del presupposto impositivo (Cass. 10240/2010; 1158/2012).

Del pari privo di decisività ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione è la circostanza che il contribuente si avvalga della collaborazione di lavoro dipendente, purchè non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).

A tali principi non risulta essersi conformata la CTR nell’impugnata sentenza.

Il giudice di appello ha invero fatto discendere dall’essersi il professionista avvalso di una struttura organizzata e di lavoro dipendente la sussistenza del presupposto impositivo, omettendo di considerare le peculiarità dell’attività professionale esercitata (medico pediatra convenzionato con il SSN) e di verificare, avuto riguardo alla collaborazione di personale dipendente, che questo fosse contenuto nei limiti indicati dalla sentenza delle Ss.Uu. n. 9451/2016.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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