Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20468 del 02/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20468 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 16087-2017 proposto da:
FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente agli
2018
1898

avvocati PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, SERGIO
PASSERI

giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LEOTTA MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

Data pubblicazione: 02/08/2018

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dallAvvocato GIUSEPPE GALLO
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 122/2017 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato MUSTI ANDREA;
udito l’Avvocato LAMARINA TIZIANA per delega verbale
Avvocato GALLO GIUSEPPE.

di TRIESTE, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 200/2016;

RP 16087/2017

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato il
licenziamento intimato dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste al prof. Mario
Leotta per inidoneità fisica permanente e assoluta e ha condannato la Fondazione a reintegrare
il Leotta nel posto di lavoro di orchestrale, seconda viola con obbligo di prima, qualifica O STB

globali di fatto maturate dal luglio 2013 sino alla data della reintegrazione, detratti i compensi
percepiti dal i7A Leotta nelle more e per altri lavori svolti nel medesimo periodo, nonché a
regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente alla luce di quanto statuito in sentenza e
per il periodo indicato. Così successiva ordinanza di correzione di errore materiale, ha disposto
che in motivazione, laddove si legge ” in misura non inferiore a 12 mensilità”, si debba
intendere “non superiore a 12 mensilità”, atteso che la normativa di riferimento specificamente
applicata in sentenza (art. 18, commi IV e VII I. n. 300/70, come modificati dalla I. n.
92/2012) stabilisce che l’indennità in oggetto non può essere superiore in ogni caso alle dodici
mensilità.
2. Il Leotta aveva impugnato il licenziamento, deducendo di essere affetto da patologia che
non lo rendeva in via definitiva inidoneo al lavoro di componente dell’orchestra. La domanda,
respinta in sede sommaria e in fase di opposizione, è stata accolta dalla Corte di appello in fase
di reclamo.
3. La Corte territoriale ha osservato che, in base all’accertamento condotto dal C.t.u. medicolegale nominato in grado di appello, il Leotta era stato affetto da rizoartrosi del trapezio
metacarpale della mano destra con dolore localizzato al pollice destro, dolore ingravescente
con utilizzo dell’archetto della viola, strumento che caratterizza e connota l’attività di
orchestrale dell’interessato; che detta patologia, insorta nel luglio 2011 e protrattasi nel corso
del 2012, era ancora in essere nel marzo 2013, cioè in sede di visita collegiale medica, ma il
trattamento terapeutico praticato dal 2011 e mantenuto costantemente in essere sino al luglio
2013 aveva sortito validi effetti e un concreto miglioramento delle condizioni del distretto
interessato; che l’esame clinico svolto in sede di visita peritale (ossia, nel marzo 2017) era
risultato del tutto negativo e la valutazione di idoneità alle mansioni di orchestrale era stata
pure condivisa da entrambe le parti.
4. La Corte territoriale ha osservato, in adesione alle conclusioni espresse dal predetto C.t.u.,
che, rispetto al quadro clinico rilevato nel marzo 2013 dalla commissione medica (il cui giudizio
di inidoneità era stato posto a base del licenziamento), quattro mesi dopo, “nel luglio 2013,
cioè proprio quando fu posto in essere il licenziamento, detto quadro non era più in essere”:

categoria IV, e a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari alla differenza tra le retribuzioni

RG 16087/2017

l’esito del controllo radiografico del 17 giugno 2013, ultimate le terapie iniziate ìetel luglio 2011,
era risultato negativo per lesione ossea a focolaio a peso delle strutture scheletriche
esaminate; alla visita specialistica del 22 luglio 2013 era stata segnalata assenza di dolore in
loco e capacità di utilizzo di mano e pollice destro, anche sotto sforzo. Ha così concluso che
doveva essere condiviso il giudizio di probabile idoneità allo svolgimento del lavoro di

5. Per la cassazione di tale sentenza la Fondazione Teatro Verdi di Trieste ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il prof. Mario Leotta.
6. La Fondazione ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 1, comma 41, legge n. 92
del 2012 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) per non avere la sentenza considerato
che gli effetti del licenziamento, intimato con nota del 31 luglio 2013, retroagivano alla data di
avvio del procedimento (8 o 9 luglio 2013). La sentenza era incentrata sul giudizio
probabilistico di idoneità alla data della comunicazione finale del licenziamento del 31 luglio
2013, anziché alla data di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 604 del 1966.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) per
avere la sentenza omesso di coggare
se fosse effettivamente sussistente, alla data di
produzione degli effetti del licenziamento, retroattivamente rispetto alla data del 31 luglio
2013, una idoneità allo svolgimento stabile e a tempo pieno delle mansioni di professore
d’orchestra.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in via subordinata, violazione dell’art. 18, comma 4 e
comma 7, legge n. 300/70, nel testo novellato dalla legge n. 92 del 2012, per non avere la
Corte territoriale escluso o limitato il risarcimento in relazione alla comprovata assenza di colpa
della datrice di lavoro nella comunicazione del licenziamento. La Fondazione ricorrente rileva
che, in caso di insussistenza di dolo e/o di colpa nella condotta del recedente, il risarcimento
del danno da riconoscere al lavoratore ingiustamente licenziato deve essere contenuto
nell’ordine di cinque mensilità.
4. Il quarto motivo, formulato in via di ulteriore subordine, denuncia violazione dell’art. 18,
comma 4 e comma 7, legge n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, per
mancata specificazione del dispositivo della sentenza del limite massimo di dodici mensilità
dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/70. In ordine a tale motivo vi è espressa acquiescenza di
parte controricorrente.

2

orchestrale (strumento viola) dell’appellante sin dal luglio 2013.

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5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su
questioni connesse, sono inammissibili. La sentenza (v. pag. 11) colloca genericamente gli
effetti dell’accertamento di non inidoneità assoluta e permanente al mese di “luglio 2013”,
evidenziando che “quattro mesi dopo” la verifica del “marzo 2013” il quadro diagnostico era
mutato in senso favorevole all’interessato. Ha, tra l’altro, dato rilievo all’accertamento

ricorrente), che aveva escluso lesioni permanenti. Le conclusioni espresse dalla Corte di
appello affermano la “probabile idoneità” allo svolgimento del lavoro di orchestrale “sin dal
luglio 2013”. I motivi di ricorso, formulati sull’erroneo presupposto che la Corte di appello
abbia espresso il giudizio di non inidoneità assoluta e permanente con riguardo alla data del 31
luglio 2013, appaiono dunque non specifici rispetto alla sentenza impugnata, in violazione
dell’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.. D’altra parte, è contrario a logica e al senso
delle parole interpretare la locuzione “sin dal luglio 2013” (indicata quale momento di recupero
della capacità lavorativa di orchestrale; v. pag. 12 sent.), come riferibile alla data finale del
mese anziché al suo inizio.
6. In ordine al terzo motivo, va premesso che il licenziamento è stato intimato sulla scorta di
un accertamento medico eseguito dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Sanitario
Regionale di Trieste in esito alla visita del 7 marzo 2013. Orbene, è pacifico che sono
sindacabili dal giudice ordinario detti accertamenti (Cass. nn. 3095 del 2008, 16195 del 2011,
anche con riferimento a C.Cost. n. 420 del 1998), ricadendo sul rischio di impresa un esito
contrario in sede giudiziale.
7. E’ stato più volte affermato da questa Corte che la dichiarazione di invalidità del
licenziamento a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, non comporta automaticamente la
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto
comma; la disposizione in esame – commisurando l’indennità risarcitoria alla retribuzione
globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento – contiene solo una presunzione legale
iuris tantum circa l’entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla
sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile
in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non
introducendo l’art. 18, dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l’applicabilità
dell’art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso
in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui
non imputabile (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11477 del 2015, Cass. n. 9915 del 2016, n. 1950 del
2011, nn. 3114 e. 8364 del 2004).

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diagnostico del 17 giugno 2013 (anteriore all’avvio del procedimento cui fa cenno parte

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8. Tanto premesso e considerato che gravava sulla parte inadempiente l’onere di fornire la
dimostrazione che l’avrebbe esonerata, ex art. 1218 cod. civ., da responsabilità, va evidenziato
che dalla sentenza impugnata si desume che la Fondazione appellata non aveva fornito siffatta
prova liberatoria. La sentenza ha evidenziato (v. pag. 9) che il Leotta si era sempre opposto
alla valutazione di inidoneità espressa dalla Commissione medica nel marzo 2013 e aveva

valutazione. E’ stato così evidenziato che, tra la data di attivazione del procedimento di
licenziamento e la data della sua definizione, il datore di lavoro aveva colpevolmente omesso di
attivare altri approfondimenti, che il dipendente aveva sollecitato e che, ove svolti, avrebbero
evidenziato il carattere solo transitorio dell’inidoneità riscontrata alcuni mesi prima.
9. In merito al quarto motivo, premesso che non è censurato alcun contrasto tra dispositivo e
motivazione, va osservato che il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione della
sentenza impugnata, la quale (a seguito di correzione di errore materiale nella parte in cui il
risarcimento era riconosciuto in misura “non inferiore a dodici mensilità”, locuzione da leggere
“in misura non superiore a dodici mensilità”) ha ritenuto la fattispecie regolata dai commi 4 e
7, dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, secondo cui
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del
lavoratore ed al pagamento di una indennità risarcitoria dl giorno del licenziamento sino a
quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a dodici mensilità. In tal
senso deve essere intesa la locuzione di cui al dispositivo, interpretata alla luce della
motivazione.
10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento del compenso totale per
la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
11. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da
parte della Fondazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto
dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali,
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

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chiesto in data 19 luglio 2013 la fissazione di un nuovo Collegio medico ai fini del rinnovo della

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Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso
articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

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