Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20467 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23196/2015 R.G. proposto da:

MAIMEX s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avocati

Salvatore Mileto e Alessandro Fruscione ed elettivamente domiciliata

in Roma, via G. B. Vico n. 22, presso lo studio legale tributario

Santacroce Procida – Fruscione;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5335/7/14depositata il 15/10/2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, decidendo in sede di rinvio dalla cassazione, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati a Maimex s.p.a., spedizioniere doganale, per il recupero a posteriori dei dazi e dell’Iva all’importazione su operazioni poste in essere nell’anno 2002;

– avverso la sentenza, depositata il 15.10.2014, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR omesso di riconoscere l’efficacia del giudicato esterno formatosi in favore della società importatrice (coobbligata al pagamento) in ordine all’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo peraltro riconosciuto efficacia al giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate formatosi in ordine all’impugnazione di altri avvisi oggetto del presente giudizio;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1306 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento di efficacia del giudicato di cui al precedente motivo;

– i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati;

– questa Corte, con indirizzo costante, (in ultimo ancora di recente ribadito da Cass. Ord. Sez. 5 Num. 3204 Anno 2018) ha affermato che: “in tema di solidarietà tributaria, l’opponibilità, da parte dei condebitori, della sentenza pronunziata tra l’Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, presuppone, oltre all’estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l’altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione” (Cass. n. 12766 del 2015; Cass. n. 9577 del 2013). Pertanto, in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva;

– nella specie è pacifico che, con sentenza passata in giudicato, la CTR della Lombardia abbia annullato gli avvisi di accertamento prot. nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), emessi anche nei confronti dell’importatrice Euro Cormar s.p.a., coobbligata con Maimex al pagamento, e da questa separatamente impugnati;

– nè rileva che il giudicato si sia formato il 1.10.09, ovvero antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Dogane contro la prima sentenza d’appello, e sia stato eccepito da Maimex solo in sede di giudizio di rinvio;

– questa Corte ha infatti affermato che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d’ufficio o su eccezione di parte, l’esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest’ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e, come nella specie, non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano orginariamente quale giudice del merito, salvo l’obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l’intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno (Cass. n. 20790/018).

– il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, questa Corte può decidere nel merito e, preso atto del giudicato esterno, accogliere l’originario ricorso della contribuente limitatamente agli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– le spese del giudizio di rinvio, stante la reciproca soccombenza delle parti in detto giudizio, vanno compensate; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente ai provvedimenti impositivi annullati con sentenza passata in giudicato; dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di rinvio e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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