Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20467 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/09/2020), n.20467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4879-2014 proposto da:

C.R., domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLINA

MUSICO’;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/03/2013 R.G.N. 336/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di assegno di invalidità avanzata con il ricorso introduttivo della lite.

2. Il giudice di secondo grado ha infatti accertato che il ricorso, pur tempestivamente depositato, non era stato affatto notificato ed ha escluso che fosse possibile assegnare un termine per provvedere alla notificazione evidenziando che la ricorrente aveva ricevuto rituale comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione nei termini di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3 e non ne aveva chiesto, prima della scadenza del termine stesso, la proroga.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la C. che articola due motivi. Resiste con controricorso l’INPS. C.R. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2 e dell’art. 3 Cost. oltre che dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Con il secondo motivo di ricorso poi si deduce l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e con riferimento all’art. 111 Cost., comma 2, all’art. 24 Cost., commi 1 e 2 ed all’art. 3 Cost. oltre che all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

6. Sostiene la ricorrente che la nozione di ragionevole durata del processo, utilizzata dalla Corte territoriale per escludere la possibilità di assegnare un termine per disporre la notificazione del ricorso, deve essere correlata alla garanzia del diritto di difesa con violazione oltre che delle norme costituzionali citate anche dell’art. 6 della CEDU tenuto conto del fatto che un breve differimento per consentire la notifica non avrebbe in alcun modo leso il principio di ragionevole durata del processo a fronte di una fissazione dell’udienza di discussione a due anni dal deposito del ricorso.

7. Deduce inoltre che l’interpretazione dell’art. 435 c.p.c. adottata dalla Corte di merito, se ritenuta l’unica possibile, evidenzierebbe profili di incostituzionalità della disposizione per contrasto con le norme della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo ricordate laddove non consente al giudice di indicare, ex art. 421 c.p.c. profili di nullità da sanare in un termine perentorio da assegnare alle parti trattandosi di vizio che investe la notifica ma non si comunica all’impugnazione.

8. La censura è infondata.

8.1. Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta. Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo, a norma dell’art. 111 Cost., comma 2, non è consentito al giudice di assegnare, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere alla notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (cfr Cass. Sez. U. 30/07/2008 n. 20604, Cass. 30/04/2011 n. 9597).

8.2. Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. 09/09/2013 n. 20613 ed anche Cass. n. 7020 del 2012 e n. 17202 del 2013 e Cass.14/03/2018 n. 6159).

8.3. Tale soluzione è compatibile con le norme costituzionali e sovranazionali richiamate dalla parte ricorrente. Il principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell’art. 111 Cost., ad opera della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, costituisce il parametro per adottare un’interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un’accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio, in sintonia con l’obiettivo perseguite anche a livello sovranazionale dall’art. 6 della CEDU di assicurare una decisione di merito in tempi ragionevoli (così Cass. n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del 2014).

8.4. E’ vero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014, che la Corte di Strasburgo afferma che le limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l’intima essenza di tale diritto; in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l’art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguite (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, Faltejsek c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). La stessa Corte EDU ha poi affermato che il vincolo del rispetto del diritto ad un processo equo imposto dall’art. 6, comma 1 CEDU si applica anche ai provvedimenti di autorizzazione all’impugnazione (Corte EDU, Hansen c. Norvegia, 2 ottobre 2014, Dobric c. Serbia, 21 luglio 2011, punto 50). Il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso la praticabilità di canoni interpretativi idonei a sanzionare le pratiche che, comportando un abuso del processo, determinino un’ingiustificata dilatazione dei suoi tempi. Nè può ritenersi che la soluzione interpretativa di cui si è detto costituisca un ostacolo sproporzionato all’esercizio efficace del diritto ad una decisione sul merito, quando una decisione sul merito della pretesa vi sia già stata e si prospetti, secondo una prevedibile interpretazione della normativa processuale, la sua definitività in caso di mancata notifica del ricorso entro termini predeterminati e che di per sè non risultino eccessivamente ristretti. (Cass. 11/05/2016 n. 17326 ed anche Cass. 19/07/2018 n. 19243).

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono irripetibili sussistendone le condizioni dettate dall’art. 152 disp. att. c.p.c.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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