Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20467 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17272/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GANGEMI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO GIORDANO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 18/12/2012 e depositata il

04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente G.L., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1/1/13, depositata il 4 gennaio 2013, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, rilevato che la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzatura indicate nell’art. 22 ACN reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’ attività professionale, non integrava, di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione, affermava la carenza del presupposto impositivo.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione sulla base dell’utilizzo di adeguati beni strumentali, nonchè della collaborazione non occasionale di personale dipendente.

L’Agenzia inoltre, pur non contestando il carattere marginale dell’attività medica svolta dal contribuente in forma privata, rilevava che questi svolgeva la propria attività anche tramite l’adesione a forme associative con altri medici, che si giovava del lavoro di un dipendente dovendo pertanto ritenersi integrato il requisito dell’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla circostanza che il contribuente aveva esercitato, nell’anno d’imposta considerato, l’attività professionale unitamente ad altri professionisti.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati sono infondati.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disponibilità, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature di cui all’art. 22 dell’ACN, reso esecutivo con il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale, non integra il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini della configurabilità del presupposto impositivo (Cass. 10240/2010; 1158/2012).

Del pari, di per sè inidoneo ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione è l’inserimento del medico in una struttura di medicina di gruppo.

Ed invero le SS.UU. di questa Corte hanno recentemente affermato che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicchè la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacchè essa costituisce il “minino indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. (Cass. SS.UU. n. 7291/2016).

Orbene nel caso di specie non risulta che la struttura di medicina di gruppo in cui era inserito il contribuente fosse dotato, secondo quanto accettato dalla CTR, di beni strumentali ed attrezzature eccedenti i requisiti minimi necessari richiesti dalla convenzione con il SSN.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle SS.UU. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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