Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20467 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.M. quale socia superstite della snc Meucci di

Cerea Rinaldo e C. elettivamente domiciliata in ROMA presso la

cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CHIRICO FILADELFO con studio in MILANO VIA SELLA 1,

(avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MILANO (OMISSIS)in

persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIRICO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GERARDIS, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento in data 26-4-1986 l’Ufficio del Registro di Milano rettificava la dichiarazione per INVIM decennale presentata dalla s.n.c. Immobiliare Meucci & e. di Cerea Rinaldo e C. M.M., relativamente ad un terreno ubicato in (OMISSIS), elevando il valore finale dichiarato di L. 36.000.000 a L. 2.436.000.000 ritenendo che il terreno avesse natura edificatoria.

La contribuente impugnava l’avviso, per carenza di motivazione ed errore nella valutazione del terreno asserendo che il valore di L. 36.000.000 era stato attribuito dall’UTE nella procedura di vendita forzata del bene all’esito della quale era stato effettuato l’acquisto. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, sotto entrambi i profili.

Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con decisione del 12-5-1993 accoglieva il gravame, assumendo che la contribuente non aveva dimostrato la coincidenza dei terreni acquistati e quelli oggetto dell’avviso di accertamento, che dichiarava quindi legittimo “nella sua pienezza”.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale.

Con decisione del 25-5-2006 detta Commissione rigettava il ricorso.

Contro la decisione non era proposta impugnazione, e questa passava in giudicato nel 2007.

Nelle more del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Centrale sulla base della pronuncia di secondo grado l’Ufficio notificava cartella intimante il pagamento dell’INVIM straordinaria di cui all’avviso di accertamento.

La cartella era impugnata dalla contribuente per infondatezza della pretesa tributaria ed eccepiva la prescrizione decennale del credito di imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso ritenendo prescritto il diritto di riscossione dell’Ufficio.

Appellava l’Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 60/24/08 in data 8-4-2008 accoglieva il gravame, ritenendo insussistente la prescrizione ed esistente il giudicato di conferma dell’accertamento dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, in persona della socia superstite C.M.M., con quattro motivi.

La Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Afferma che la sentenza di primo grado nel processo concernente l’accertamento conteneva varie statuizioni tra loro autonome, tra cui quella concernente il difetto di motivazione dell’avviso e quella concernente la infondatezza in fatto della valutazione del terreno effettuata dall’Ufficio perchè contraddetta dalla perizia dell’UTE e perchè il terreno stesso era vincolato a verde pubblico.

Sostiene che l’Ufficio aveva appellato la sentenza unicamente in punto al difetto di motivazione, e non aveva toccato quello della infondatezza della valutazione del terreno, per cui la sentenza di secondo grado, confermando la legittimità dell’atto di accertamento, non aveva inciso sulla questione della valutazione dell’immobile, sulla quale pertanto si era formato il giudicato interno.

Conseguentemente la sentenza impugnata era errata in quanto in ordine alla estimazione del terreno non si era formato il giudicato all’esito del giudizio della CTC, persistendo la validità della statuizione di primo grado.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 sostenendo che il giudice di appello per valutare la ampiezza del giudicato si era limitato all’esame della sentenza di secondo grado, tralasciando l’esame comparativo con quella di primo grado da cui doveva trarsi la conclusione della sussistenza del citato giudicato interno anche in coerenza con i principi della equità fiscale e del giusto processo.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la CTR aveva affermato che l’area era edificabile in quanto la contribuente aveva costruito dei box, fatto contrario alle emergenze probatorie e non motivato in alcun modo in ordine alla fondatezza dell’assunto.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 2948 c.c. in quanto la CTR, escludendo il decorso della prescrizione per la imposta INVIM, non aveva pronunciato in ordine alla prescrizione degli interessi di mora maturati anteriormente a cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 2-12-2004) e delle sanzioni, che costituiscono obbligazioni autonome.

Il primo motivo è infondato.

La citazione testuale dei passi rilevanti della sentenze succedutesi nel processo avente ad oggetto l’accertamento dell’INVIM portano alla constatazione che la CTC ha rigettato il ricorso della contribuente avverso la sentenza di appello della CTR che, in accoglimento del gravame dell’Ufficio, aveva “confermato nella sua pienezza l’avviso di accertamento”.

Tale statuizione, divenuta irrevocabile “per relationem” alla sentenza della CTC, non impugnata dalla parte soccombente, non è suscettibile di dubbi interpretativi di sorta, e porta di per sè alla conclusione che il giudicato ha interessato l’atto di accertamento ” nella sua interezza” e quindi in ordine alla valutazione del terreno in L. 2.436.000.000 quale area fabbricabile, punto che, oltre ad essere il presupposto della imposizione, era l’oggetto centrale dell’accertamento.

Poichè il giudicato come si usa dire, “copre il dedotto ed il deducibile” ogni doglianza concernente l’iter procedimentale e la valutazioni di merito effettuate nel procedimento così definitivamente concluso, risulta inammissibile.

Giova tuttavia rilevare che la tesi della contribuente, ovvero che l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado nel processo relativo all’accertamento fosse limitata ad una doglianza meramente formale in ordine alla asserita (dalla CTP) inesistenza nell’atto dei requisiti motivazionali di legge, non toccando la valutazione di merito sul terreno che accoglieva l’assunto della contribuente, formandosi così giudicato interno sulla valutazione del terreno in L. 36.000.000, è infondata anche in fatto sulla base letterale del gravame dell’Ufficio, il cui testo è riprodotto integralmente in ricorso.

Questo, premessa la confutazione delle argomentazioni dei primi giudici relative alla carenza di motivazione, si concludeva con le seguenti considerazioni che risultano collegate al fatto che la CTP (come risulta dal testo della sentenza, pure trascritta in ricorso) citava la perizia dell’UTE unicamente per ritenere gravi errori valutativi dell’Ufficio, ma non decideva nel merito, non operando una propria valutazione: “Posto poi che le Commissioni in parola sono organi di giurisdizione speciale, quindi con la conseguenza che il sistema di tutela giurisdizionale affidato alle Commissioni stesse non si realizza con l’annullamento degli atti della Pubblica Amministrazione, ma con il completo riesame del rapporto tributario.

Per quanto sopra si chiede la censura della prima decisione e per l’effetto confermare nella sua pienezza l’avviso di accertamento.” A prescindere dalle improprietà lessicali, si ricava quindi con assoluta chiarezza che la censura dell’Ufficio concerneva espressamente la decisione della CTP nel punto in cui questa aveva annullato l’avviso di accertamento affermando (quale seconda “ratio decidendi”) che l’Ufficio aveva computo errori valutativi, senza entrare nel merito ed effettuare una propria valutazione sostitutiva di quella ritenuta errata; e chiedeva espressamente al giudice di appello di effettuare tale omessa valutazione, chiedendo che questa fosse conforme a quella dell’Ufficio, sì da “confermare nella sua pienezza l’avviso di accertamento.” Poichè la CTP, nell’accogliere il gravame, ripete puntualmente la locuzione usata dall’appellante, confermando” nella sua pienezza” l’avviso, la conclusione evidente è che la sentenza di secondo grado anche sulla base delle riproduzioni testuali della contribuente si è integralmente sostituita a quella di primo grado, decidendo la questione della valutazione del terreno in modo conforme a quanto espresso nell’avviso di accertamento. Nulla di diverso afferma la sentenza della CTC, che rigetta il ricorso della contribuente dichiarandosi incompetente a decidere questioni estimative. In mancanza di ulteriori impugnazioni, il giudicato sulla valutazione dell’Ufficio conforme alla pronuncia di appello è chiaro ed indiscutibile. Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni sopra esposte, in quanto ogni valutazione comparativa delle sentenze di primo e di secondo grado è resa inutile dalla constatazione che quella di secondo grado si è sostituita interamente alla prima.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto si evince chiaramente che la asserzione della CTR sulla edificabilità del’area è un “obiter dictum” che da un lato non tocca la “ratio decidendi” della sentenza, fondata sul giudicato, e dall’altro, per il suo carattere ” aggiuntivo” non assurge a “ratio decidendi” autonoma.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la contribuente non prova di avere formulato le istanze nelle fasi di merito, e di averle reiterate in sede di appello, apparendo quindi che le doglianze siano proposte per la prima volta in questa sede di legittimità. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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