Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20467 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20467 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 16867-2013 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE/3 NUORO C.F.
00977680917, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 262 presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA RUSSO,
2018
1719

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO
MOCCI giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 02/08/2018

contro

SANNA PASQUALE, LASIU ANNA MARIA, CORRIAS
MARIA

BONARIA

ANTONIETTA,

MARINA,
LEDDA

TICCA
ROSANNA

MARIA
MARIA,

NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato
AMOS ANDREONI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONIO PIRAS giusta delega
in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 269/2012 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI sez. distaccata
SASSARI, depositata il 06/07/2012 R.G.N.
419/2011.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

R.G 16867/2013

RILEVATO CHE
Corte di Appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari -ha respinto l’appello
proposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro avverso la sentenza del Tribunale di
Nuoro che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti dai dirigenti sanitari non medici
indicati in epigrafe e aveva condannato la Asl al pagamento per gli anni 2003 e 2004
della retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura indicata dalla delibera n.
2914/2002;

345/2005) la quota variabile era stata rideterminata e ridotta da C 13.000,00, dapprima
a C 2860,00 e poi a C 7000,00 e l’azienda aveva preteso di applicare la riduzione anche
al passato;
3. il giudice di appello, evidenziata la natura negoziale della determinazione della
indennità, ha rilevato che la ASL poteva procedere alla modifica unilaterale
dell’obbligazione assunta solo dimostrando che vi era stata violazione di legge al
momento dell’originaria quantificazione della parte variabile, determinata in misura non
rispettosa dei limiti minimi e massimi previsti dalla contrattazione collettiva;
4. ha aggiunto che a tal fine non era sufficiente affermare l’incapienza del fondo, tra
l’altro non dimostratà, dovendo invece l’azienda provare che l’asserita indisponibilità delle
risorse derivava dall’applicazione dei criteri per la formazione del fondo previsti dalle parti
collettive e non, ad esempio, ad un diverso impiego delle risorse stesse;
5. ha rilevato, inoltre, che l’indennità di -posizione deve essere corrisposta anche nella
parte variabile perché l’obbligo deriva dalla contrattazione collettiva ed ha aggiunto,
infine, che la Asl non poteva invocare la presunzione di legittimità delle delibere assunte
dal direttore generale in quanto le stesse si ponevano le une in contrasto con le altre,
assumendo presupposti fattuali contrastanti;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di
Nuoro sulla base di cinque motivi ai quali hanno resistito i dirigenti indicati in epigrafe
con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 97 Cost. in relazione agli artt. 26 n. 4 e 40 n. 6 del C.C.N.L.
dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio
Sanitario Nazionale ed in relazione all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001»;
1.1. premesso che il contratto collettivo stabilisce direttamente la sola componente fissa
della retribuzione di posizione mentre riserva alla competenza delle singole aziende, in

2. la Corte territoriale ha premesso che con successive deliberazioni (nn. 2970/2004 e

relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo, la determinazione della componente
vari, bile, rileva l’Azienda che la graduazione delle funzioni è atto autoritativo sottratto
..
aW3,Ionte pattizia e la quantificazione del fondo non è libera, ma vincolata dai parametri
iduati dall’art. 58, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 1994/1997, sicché il valore economico
;,-2/
– – della singola posizione dipende da due distinti fattori, ossia dall’entità del fondo da
ripartire e dal peso attribuito a ciascuna posizione;
1.2. gli atti adottati dal Direttore Generale erano, dunque, doverosi perché facevano
riferimento all’insufficienza del fondo derivata dalla necessità di dover tener conto
dell’interpretazione autentica data dalle parti collettive all’art. 55, comma 3, del CCNL 5

residue, una volta detratto l’ammontare delle voci fisse gravanti sullo stesso fondo;
1.3. aggiunge la ASL che ben poteva il Direttore Generale esercitare i poteri di autotutela
e precisa, infine, che gli originari ricorrenti non avevano contestato le ragioni per le quali
si era resa necessaria la rideterminazione ma avevano solo asserito che la riduzione non
poteva operare per il passato;
2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
addebita alla sentenza impugnata la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del
CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del
S.S.N., in relazione all’art. 40, 3 0 comma, del d.lgs. n. 165/2001» perché, una volta
esclusa la natura autoritativa delle delibere direttoriali, andava applicata la procedura
prevista per la contrattazione collettiva integrativa, non rispettata nella fattispecie, con
conseguente nullità degli atti;
3. con la terza critica l’Azienda denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il vizio di
«omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli
artt. 26 n. 4 e 40 n. 6 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica
ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale » perché la Corte territoriale, nel
respingere nella sua interezza l’impugnazione, non ha indicato le ragioni per le quali
doveva ritenersi infondato anche il motivo di appello teso a dimostrare che con la
deliberazione n. 2077/2002 era stata quantificata la complessiva retribuzione di posizione
e non la sola quota variabile;
4. il vizio motivazionale è denunciato anche con il quarto motivo con il quale si sostiene
che, tenuto conto della presunzione di legittimità che assiste gli atti di graduazione delle
funzioni, sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare che il fondo era stato
erroneamente determinato;
4.1. l’azienda aggiunge che i dirigenti avevano censurato l’operato dell’amministrazione
senza contestare i criteri in base ai quali il fondo era stato quantificato, sicché nessun
onere probatorio poteva gravare sulla ASL in quanto, ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.
i ricorrenti erano tenuti ad individuare gli errori e le omissioni dell’Amministrazione;

2

dicembre 1996, con la quale era stato chiarito che occorre considerare solo le risorse

5. con l’ultima censura, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., è denunciata
la violazione degli artt. 50 e 40 n. 6 del CCNL per l’Area della dirigenza non medica del
SSN» e si sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che la
uzione di posizione nella sua parte variabile deve essere corrisposta anche a
-‘-prescindere dalle risorse disponibili;
5.1. al contrario tutte le disposizioni contrattuali, richiamate nel motivo, collegano la
graduazione delle funzioni alla disponibilità dell’apposito fondo e si giustificano in quanto
il datore di lavoro pubblico non può erogare trattamenti retributivi se non nei limiti
previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa che, a sua volta, non può

previsti nella programmazione annuale pluriennale di ciascun amministrazione;
6.

è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei

controricorrenti i quali hanno fatto leva sul mancato deposito del CCNL 5.12.1996 per la
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità;
6.1. l’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non è applicabile al contratto
collettivo nazionale disciplinato dal d.lgs. n. 165/2001 « atteso che, in considerazione del
peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a
controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e
di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165
del 2001» ( Cass. S.U. n. 23329/2009);
7. è, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità perché i motivi di ricorso sono
formulati senza il necessario rispetto dell’onere di specificazione di cui all’art. 366 n. 6
cod. proc. civ.;
7.1. nel giudizio di cassazione, anche qualora venga dedotta la violazione di norme di
diritto, la specifica indicazione dei documenti, richiesta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., è
finalizzata alla comprensione del motivo di doglianza, alla individuazione degli
indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa e, soprattutto, a consentire alla
Corte la valutazione della sua decisività;
7.2. a tal fine non è sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena
di improcedibilità, dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l’art. 366 cod. proc. civ., come
modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità
vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della
controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è
finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai
fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due
requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);
7.3. parimenti non possono essere sovrapposti i requisiti richiesti rispettivamente dai nn.
3 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. perché l’esposizione sommaria dei fatti di causa ha il

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porsi in contrasto con il livello contrattuale superiore né comportare oneri economici non

fine di consentire l’individuazione dell’oggetto della controversia, in relazione allo sviluppo
della, vicenda processuale ed alle posizioni assunte dalle parti, mentre la specifica
indie zione dei documenti e degli atti processuali si correla all’esame della censura e,
il grado di specificità va misurato sulla diversa funzione alla quale il requisito
• J- àg’solve;
7.4. i principi sopra esposti valgono anche nei casi di deduzione di un error in procedendo
perché l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito presuppone
l’ammissibilità del motivo e, quindi, la trascrizione nel ricorso delle parti rilevanti degli
atti processuali, che non possono essere richiamati solo genericamente (Cass. 8.6.2016

7.5. nel caso di specie tutte le censure non soddisfano il requisito imposto dal richiamato
art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché l’azienda ricorrente, nella esposizione sommaria dei
fatti di causa, ha solo riassunto i termini della vicenda sostanziale e processuale e nel
corpo dei motivi ha indicato i documenti rilevanti e la sede della loro produzione, ma ha
omesso di trascrivere il contenuto degli atti deliberativi sui quali le censure risultano
fondate così come ha omesso di riportare le parti rilevanti degli atti introduttivi del
giudizio di primo grado, indispensabili ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno
della denunciata violazione del principio di non contestazione;
8. alle considerazioni che precedono si deve aggiungere che la sentenza impugnata è
fondata su una ratio assorbente rispetto alle altre, ossia sulla mancanza di prova della
asserita incapienza del fondo che, secondo l’assunto dell’azienda ricorrente, avrebbe reso
doverosa la revoca delle deliberazioni adottate nell’anno 2002;
8.1. la ricorrente, per censurare detta ratio, invoca il principio di non contestazione ma,
anche a voler prescindere dall’erronea riconduzione del vizio all’ipotesi prevista dal n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ., formula la censura senza riportare nel ricorso il contenuto
degli scritti difensivi delle parti, sicché, una volta ritenuto inammissibile il motivo per
difetto della necessaria specificità, diviene irrilevante pronunciare sulle ulteriori
doglianze;
9. si aggiunga che l’omessa pronuncia su uno dei motivi di appello, della quale la
ricorrente si duole con il terzo motivo, è denunciata erroneamente ai sensi dell’art. 360 n.
5 cod. proc. civ. e senza fare riferimento alcuno all’art. 112 cod. proc. civ. ed alla nullità
della sentenza impugnata, eventualmente derivata dalla violazione del principio della
necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;
9.1. hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che «nel caso in cui il ricorrente
lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle
domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,
con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare

4

n. 11738);

inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o
insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» ( Cass. S.U. n.
1791/2O13);
in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo;
11. sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali del

1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dell’azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13,
comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

IL CAN
Maria

IERE
facoia

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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