Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20465 del 30/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18304/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
Contro
ITEQ CORPORATION, con sede legale in (OMISSIS), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta
procura in atti dall’avv. Sara Armella con domicilio eletto presso
il ridetto procuratore, in Genova p.zza De Ferrari n. 42;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
sez. staccata di Mestre n. 710/30/15, depositata ilf17/04/2015,
notificata il 20 maggio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
19/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Commissione Tributaria Regionale, pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di rettifica notificati ad Iteq Corporation per il recupero a posteriori dei dazi doganali su importazioni di merce erroneamente classificata alla voce esente (OMISSIS);
– la CTR ha ritenuto che ricorressero i presupposti (dell’imputabilità dell’errore alla Dogana, della sua non riconoscibilità, e dell’osservanza da parte dell’importatrice in buona fede di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale) ritenuti necessari dalla sentenza rescindente (n. 27633/013) per esonerare Iteq dal pagamento dei dazi a posteriori, in quanto la società aveva utilizzato la voce doganale indicata dalla stessa Agenzia in occasione di precedenti importazioni dei medesimi prodotti;
– avverso la sentenza, depositata il 17 aprile 2015, l’Amministrazione Finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, secondo cui l’atto conterrebbe la riproposizione di questioni relative al merito della controversia, sulle quali questa Corte si sarebbe già espressa, atteso che l’Agenzia si duole della mancata applicazione da parte del giudice del rinvio dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 27663/013;
– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, per l’appunto, la CTR non si è uniformata alle statuizioni contenute nella sentenza rescindente;
– il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente;
– il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
– la prima sentenza d’appello aveva ritenuto ricorrenti i presupposti per l’esonero di Iteq dal pagamento dei dazi a posteriori in quanto l’errore di classificazione dell’importatrice era stato determinato da un precedente errore compiuto dalla Dogana, in tre diverse occasioni, nel classificare lo stesso tipo di merce;
– questa Corte, con la sentenza n. 27663/013, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia, ha cassato la decisione, escludendo che tanto bastasse ad integrare il presupposto della buona fede dell’importatore, di cui questi è tenuto a dare prova, in quanto nella specie l’errore compiuto dall’autorità doganale non era tale da non poter essere ragionevolmente scoperto da Iteq, in ragione sia della sua qualità di importatrice abituale sia del tipo di merci importate;
– va allora ricordato che è principio costante e consolidato che nel giudizio di rinvio – che non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, nel quale le parti conservano la medesima posizione processuale – sono precluse tutte le questioni, di fatto e di diritto, costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia della Corte (v. Cass. nn. 7656/11, 11939/06, 12479/04, 5018/04, 18328/03, 9278/03, 14075/02, 7176/01, 1437/00), in quanto l’esame di tali questioni potrebbe vanificare o comunque limitare gli effetti della sentenza di cassazione, che enuncia il principio di diritto in funzione non solo astrattamente nomofilattica, ma anche concretamente decisiva della singola controversia;
– era dunque precluso al giudice del rinvio di valutare nuovamente se l’esonero di Iteq dal pagamento dei dazi all’importazione potesse essere giustificato dal comportamento dell’amministrazione, che in precedenti occasioni aveva ritenuto corretta la classificazione di prodotti analoghi alla voce esente, atteso che su tale questione la sentenza rescindente aveva già definitivamente pronunciato, escludendo che tanto bastasse per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 220 CDC;
– la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Venezia Mestre, in diversa composizione, che, nel procedere ad un nuovo giudizio, si atterrà alle statuizioni della sentenza rescindente n. 27633/013 e liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. staccata di Venezia – Mestre, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019