Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20465 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/08/2017),  n. 20465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione 5898-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15313/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per revocazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15313/2015, depositata in data 21/07/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa per maggiore imposta di registro dovuta in relazione all’anno d’imposta 1991 ed ad un atto di compravendita di terreno, effettuato dalla madre della contribuente, poi deceduta, – è stato, non avendo la contribuente intimata proposto controricorso, respinto il ricorso per cassazione, stante l’inammissibilità, per difetto di autosufficienza, dell’unico motivo, in quanto “la mancanza di trascrizione della motivazione della sentenza 492/02/07 non permette a questa Corte la preliminare verifica del contenuto della stessa ed in particolare se la statuizione corrisponde a quanto asserito dall’Ufficio”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, l’errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in cui sarebbe incorsa la Corte, non avendo rilevato che il ricorso per cassazione riportava, contrariamente a quanto affermato, i passi essenziali dea sentenza invocata.

2. La censura è inammissibile.

L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.

Questa Corte (Cass. 14608/2007) ha ritenuto che presupponendo l’errore revocatorio, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, “un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione”, non è possibile configurarsi “errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello” (conf. Cass. 9835/2012).

Ora la decisione della Corte di cui è chiesta la revocazione si fonda sull’affermato difetto di autosufficienza della questione introdotta con l’unico motivo dalla ricorrente Agenzia e quindi presuppone una valutazione delle risultanze processuali (e quindi anche della non sufficienza della riproduzione sintetica del contenuto della decisione invocata).

Peraltro, la sentenza della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’unico “complesso” motivo del ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate, non soltanto per difetto di autosufficienza, statuizione qui censurata per asserito errore revocatorio, ma anche per non essere stata colta la ratio decidendi della sentenza della C.T.R. impugnata e perchè la stessa avrebbe dovuto essere impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c..

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali, nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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