Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20465 del 02/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20465 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 16971-2016 proposto da:
DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore
2018
1577

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIA INTERNULLO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 02/08/2018

i-

dall’avvocato LUCA GRASSO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MINOZZI giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2016 della CORTE
D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
05/05/2016 R.G.N. 59/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2018 dal
Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che
ha concluso per l’estinzione del ricorso.

FANEA COSMIN, elettivamente domiciliato in

R.G. 16971/2016

FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste,
decidendo sul reclamo proposto dalla De Vizia Transfer S.p.A. nei
confronti di Cosmin Fanea, confermava la decisione del Tribunale di
Udine, resa sull’opposizione ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n.
92/2012 proposta dalla società avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 48

licenziamento illegittimo, aveva disposto la reintegra del Fanea nel
posto di lavoro con condanna della società al pagamento in favore del
lavoratore del risarcimento del danno ex art. 18, co. 4 e 7, della I. n.
300/1970 nel testo introdotto dalla I. n. 92/2012 e così di un’indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino
all’effettiva reintegra e comunque in misura non superiore a 12
mensilità.
1.2. Cosmin Fanea aveva lavorato dapprima come autista presso
varie sedi operative della De Vizia Tranfer S.p.A. di Resia, Gemona e
Montenars in forza di un contratto di lavoro somministrato stipulato
con la GI Group S.p.A. in data 10/5/2011, con scadenza fissata al
30/6/2011 e poi era stato assunto direttamente dalla De Vizia in data
1/7/2011 con un contratto di apprendistato professionalizzante della
durata di tre anni, venendo inquadrato come operaio ecologico ma
avendo sempre lavorato come conducente dei mezzi per la raccolta ed
il conferimento dei rifiuti.
1.3. Il Tribunale, tra le varie questioni poste dal lavoratore, aveva
ritenuto preliminare ed assorbente quella della tardività del recesso
datoriale posto che la società non aveva tenuto conto del fatto che, per
effetto della previsione di cui all’art. 14, co. 7, del c.c.n.I., andasse
scomputato dal periodo di tre anni dell’apprendistato quello relativo al
contratto di lavoro somministrato intercorso tra le parti nei due mesi
precedenti l’inizio dell’apprendistato ed avente ad oggetto le stesse
mansioni di autista/raccoglitore.
3

della medesima legge, che, qualificato il recesso datoriale come

R.G. 16971/2016

1.4. La Corte d’appello ribadiva le ragioni poste dal Tribunale a
fondamento della decisione (egualmente considerate assorbenti
rispetto alle altre questioni poste dal reclamante) ed in particolare
riteneva che, a termini della diposizione pattizia, ai fini della riduzione
del termine per l’apprendistato, occorresse considerare anche il

espressa previsione, la volontà estensiva anche nei confronti di tale
tipologia contrattuale perché diversamente si sarebbero poste in
essere ingiuste ed irrazionali disparità di trattamento.
Riteneva, inoltre, che il Fanea avesse svolto sia durante il rapporto
di lavoro somministrato sia durante l’apprendistato le stesse mansioni
e funzioni.
In conseguenza considerava che l’iniziativa risolutoria della datrice
di lavoro altro non fosse se non un licenziamento priva di giusta causa
e di giustificato motivo intervenuto quando il rapporto era già da
considerarsi trasformato in un ordinario rapporto a tempo
indeterminato.
Riteneva, infine, applicabile la tutela reintegratoria attenuata
stante l’inesistenza del fatto allegato a giustificazione del
licenziamento.
2. Avverso tale sentenza la De Vizia Transfer S.p.A. propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. Cosmin Fanea resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al
ricorso, accettata dal controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta,

ex art. 391 cod.

proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista
l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di
inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13,
4

contratto di lavoro somministrato essendo palese, pur in mancanza di

R.G. 16971/2016

co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co.

17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente
non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già
versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di
norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto

19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,

dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’Il aprile 2018

tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n.

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