Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20464 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 30/07/2019), n.20464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26328/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

SOGEDI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1415/34/14 depositata il 19/03/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso di Sogedi s.p.a. in liquidazione aveva annullato il silenzio – rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso del credito Iva 1999 avanzato dalla società;

– avverso la sentenza, depositata il 19 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 38 bis e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR considerato il credito IVA chiesto a rimborso definitivamente consolidato, decorsi i termini per l’accertamento di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,statuendo altresì che il provvedimento in ordine all’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere emesso entro l’anno 2007, laddove, ove detti termini fossero stati applicabili, il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso entro l’anno 2004;

– il motivo è fondato;

– osserva la Corte che in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass., Sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069; conforme è anche altra pronuncia (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2018, n. 2392) che ha, inoltre, negato che in sede di rimborso d’imposta l’Amministrazione finanziaria abbia l’onere di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto l’asserito credito del contribuente, che dunque non si consolida in mancanza di accertamenti (in termini anche Cass., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 12.557);

– la sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Milano, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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