Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20464 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27716-2012 proposto da:

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FISCHIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO SALATO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., S.C. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA AMODEO, e

rappresentati e difesi dall’avvocato AURELIO CACCIAPALLE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1512/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Fischioni Giuseppe per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucia, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 1990, D.P. conveniva in giudizio i coniugi B.R. e S.C. dinanzi al Tribunale di Trapani, per sentire dichiarare la comproprietà della corte comune alle parti in causa, con conseguente condanna alla restituzione delle porzioni di terreno occupato e alla demolizione dei manufatti realizzati, nonchè all’apposizione dei termini. In via subordinata, chiedeva dichiararsi la titolarità della servitù di passaggio sulla striscia di terreno posta tra la proprietà dei convenuti e quella C.. La D. assumeva di aver acquistato con atto del (OMISSIS) un vano rurale in (OMISSIS), c.da (OMISSIS), confinante a nord con uno spiazzo comune nel quale si trovava l’ingresso (fg. 3; p.11a 55 sub 1), al quale si accedeva da una stradella interpoderale che collegava la via pubblica con la corte comune (fg. 3; pila 53). Con atto del (OMISSIS), B.R. e S.C. avevano acquistato un vecchio fabbricato rurale con spiazzo di terreno e con diritto di passaggio (fg, (OMISSIS)), nonchè un piccolo appezzamento di terreno ubicato ad est del fabbricato (fg. (OMISSIS)). La D. precisava che le stsadelle delimitanti a est e a ovest l’immobile di B.R. e S.C. erano in comunicazione tramite una striscia di terreno ubicata a nord della p.lla (OMISSIS) e da sempre goduta dall’attrice come facente parte della corte comune e utilizzata come passaggio. L’attrice lamentava che i predetti coniugi si erano appropriati della detta striscia di terreno intermedia con la proprietà C. e di altre porzioni di terreno facenti parte della corte comune lungo il confine est ed il confine ovest della p.lla (OMISSIS). Ciò aveva comportato l’eliminazione della stradella di collegamento di quelle ad est e ad ovest del fabbricato dei predetti e il restringimento della corte comune.

Si costituivano i convenuti contestando le domande e chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano condannarsi l’attrice a demolire la pensilina e la scala realizzate nel terreno di cui alla stradella comune e ad astenersi dal parcheggiare le auto nella medesima stradella, nonchè al risarcimento dei danni.

La causa veniva istruita con l’acquisizione documentale, l’escussione di testimoni e l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza depositata il 24 marzo 2004, il Tribunale di Trapani dichiarava che l’attrice era titolare di un diritto di passaggio sulla strada larga otto metri e che il confine tra le proprietà era quello che correva lungo il muretto a est della costruzione dei convenuti e quello fra la casa e la p.lla (OMISSIS), che era segnato da profilato metallico. Inibiva, inoltre, alla D. di parcheggiare le auto, rigettando ogni altra domanda.

Avverso detta sentenza proponeva appello T.A. n.q. di erede di D.P..

Si costituivano gli appellati contestando il gravame e chiedendone il rigetto; in via incidentale insistevano per la condanna alla rimozione della pensilina e delle scale.

La causa veniva istruita con l’acquisizione di documentazione e l’ammissione di una nuova consulenza tecnica.

Con sentenza depositata in data 26 novembre 2011, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani, la Corte d’appello di Palermo dichiarava che l’appellante T.A., n.q. di erede di D.P., era titolare di una servitù di passaggio sulla stradella larga metri 3, identificata con la p.lla (OMISSIS) del fg. (OMISSIS); rigettava l’eccezione di usucapione proposta dai coniugi B. e S., avente a oggetto la striscia larga metri 1,15 ricadente sull’attuale p.lla (OMISSIS); dichiarava che il confine est del fabbricato dei coniugi B. e S., identificato con la p.lla (OMISSIS), ricadeva lungo il muro perimetrale dello stesso; dichiarava l’inefficacia dell’atto n. (OMISSIS) con il quale la D. aveva acquistato la proprietà esclusiva di porzione della corte comune, originariamente identificata con la p.lla (OMISSIS) e precisamente l’attuale p.lla (OMISSIS), confermando nel resto l’impugnata sentenza. Condannava l’appellante a rifondere i due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre quelle delle CTU.

Per la cassazione della sentenza della corte d’appello ha proposto ricorso T.A. sulla base di un unico motivo.

B.R. e S.C. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo parte ricorrente, la corte d’appello ha errato nel dichiarare l’inefficacia dell’atto n. (OMISSIS), con il quale la D. ha acquistato la proprietà esclusiva di porzione della corte comune originariamente identificata con la p.lla (OMISSIS) e, precisamente, l’attuale p.lla (OMISSIS).

La dichiarazione d’inefficacia dell’atto pubblico nei confronti dei coniugi S.- B. sarebbe dovuta all’insussistenza del consenso dei comproprietari S.- B. rispetto al frazionamento e all’attribuzione in via esclusiva della citata particella alla D.. Nel corso della narrativa, inoltre, si eccepiscono errori e lacune della consulenza d’ufficio e si denuncia l’adesione acritica della pronuncia impugnata alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio sull’asserita comproprietà tra le parti della p.lla (OMISSIS), senza formulare una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e senza dare sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti.

Il motivo, per la sua concreta formulazione, mira surrettiziamente, ed evidentemente, a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa, così come operata da parte del giudice del merito, andando quindi ad un risultato che è precluso in sede di legittimità, laddove, come avvenuto nel caso in esame, debba reputarsi che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte distrettuale si connoti per logicità e coerenza argomentativa.

In tal senso si veda ex multis, Cass. n. 7972/2007, a mente della quale nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Peraltro l’affermazione su cui si fonda la tesi del ricorrente, e che cioè dagli atti di provenienza non sarebbe dato affermare che gli odierni controricorrenti, o meglio i loro danti causa, fossero a loro volta comproprietari della corte comune, una porzione della quale sarebbe stata acquistata dalla dante causa del ricorrente con atto del (OMISSIS), reputato inefficace da parte della Corte distrettuale, fa richiamo al contenuto di tali atti riprodotti solo parzialmente, in evidente violazione del principio di autosufficienza.

Tuttavia, la valutazione circa la natura comune della corte, dalla quale sarebbe stata frazionata la striscia di terreno di cui il T. rivendica la proprietà esclusiva, appare condotta dal giudice di merito, alla luce non solo delle valutazioni del cru, ma anche di considerazioni fondate sulla valutazione, non illogica, ma assolutamente plausibile, delle risultanze catastali, dandosi contezza del fatto che doveva ritenersi che anche il titolare della particella n. (OMISSIS) doveva vantare diritti di comunione sulla corte comune di cui alla particella n. (OMISSIS).

In tal senso lo stesso riferimento, peraltro parziale, al contenuto dell’atto del (OMISSIS), in base al quale sarebbe avvenuto l’acquisto del dante causa dei controricorrenti, se indubbiamente fa riferimento ad una corte annessa, alla particella acquistata in proprietà esclusiva, fa altresì riferimento, quanto all’individuazione di un confine, ad altra corte comune, e cioè, secondo la stessa tesi del ricorrente, quella oggetto di causa, facendo uso di un aggettivo “comune” che lascia proprio intendere che la comproprietà della stessa spettasse anche a favore della parte acquirente.

Trattasi in ogni caso di elemento che non si presta ad un’interpretazione necessariamente nel senso proposto da pane ricorrente, il che conferma la impossibilità di poter trarre dallo stesso la sussistenza del vizio dedotto, mirando il motivo, come detto, a proporre una diversa lettura delle risultanze di causa, rispetto a quella compiuta dal giudice distrettuale.

Tale considerazione rende pertanto evidente anche l’infondatezza del motivo nella parte in cui si risolve in un’acritica contestazione delle risultanze della CTU, fatte proprie alla Corte d’Appello, occorrendo a tal fine ricordare che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. ex multis Cass. n. 16368/2014).

Inoltre, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 1815/2015) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 12703/2015, per la quale il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio).

Nel caso di specie, peraltro la parte oltre a richiamare genericamente atti e documenti prodotti in corso di causa, senza peraltro specificare quale sia l’omissione addebitata alla valutazione del giudice di merito, ha altresì omesso di trascrivere proprio il contenuto dell’atto del (OMISSIS), del quale è stata ritenuta l’inefficacia da parte della Corte palermitana, e, sempre in violazione del principio di autosufficienza, ha altresì fatto generico riferimento a controdeduzioni alla CTU, senza riportarne il contenuto, impedendo in tal modo di poterne apprezzare la decisività, ai fini del riscontro del dedotto vizio motivazionale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016.

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