Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20463 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22530-2019 R.G. proposto da:

CREDITO FONDIARIO SPA nella qualità di mandataria di SIENA NPL 2018

SRL, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.C., D.L.G.A., B.N.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 14389/2019 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede

che la Corte di Cassazione rimetta la questione all’esame delle

Sezioni Unite ed, in ogni caso, rigetti il presente regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti D.L.G.A., B.N.P. e D.L.C., ha revocato il decreto ingiuntivo n. 12454/2017 – con cui era stato loro ingiunto in solido, quali fideiussori della Arti Group S.r.l., il pagamento della somma di Euro 1.212.578,00 (oltre interessi e spese) in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., cui in corso di causa è subentrata la Credito Fondiario S.p.a. quale mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l., ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

2. In particolare, il tribunale capitolino ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli o di Salerno, quale foro generale ex art. 18 c.p.c. delle persone fisiche D.L.C. e B.N.P., ritenuti consumatori – in difetto di qualsivoglia elemento significativo tale da denotare una qualche loro partecipazione alla società garantita, a differenza di D.L.G.A., che ne era amministratore unico – stante la specialità e inderogabilità del cd. foro del consumatore (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)), cui andava attribuita la cognizione dell’intera causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo un’ipotesi di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c.

3. Avverso detta sentenza il ricorrente Credito Fondiario S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui D.L.G.A., B.N.P. e D.L.C. hanno resistito, depositando memoria ex art. 47 c.p.c.

4. A seguito del deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1469 bis e 2697 c.c., del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u, nonchè degli artt. 18,20,31 e 33 c.p.c., per avere il tribunale declinato la propria competenza ex art. 20 c.p.c. (essendo stati sottoscritti in Roma sia i contratti di conto corrente bancario sia quelli di garanzia) e ritenuto invece applicabile il foro del consumatore, asseritamente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e in adesione “ad una isolata giurisprudenza comunitaria (Corte giustizia UE se. 10, 14109 / 2016, n. 534) secondo cui il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”; solo secondo tale orientamento minoritario, si sostiene, sarebbe “in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”.

6. Il ricorso, pur essendo ammissibile – poichè la nullità del decreto ingiuntivo è stata dichiarata in sede di opposizione solo per ragioni di incompetenza e non di merito (Cass. 33150/2018, 21422/2016, 16193/2006) – è però infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che, a differenza di quanto in esso rappresentato, risulta ormai conforme alla giurisprudenza unionale cui ha prestato adesione il giudice a quo, risultando invece superato l’orientamento tradizionale in base al quale la tutela consumeristica doveva applicarsi avendo riguardo solo alla posizione del debitore garantito, non già dei garanti, in ragione del carattere accessorio della fideiussione da essi prestata (Cass. 25212/2011, 16827/2016, 1691/2019).

7. Tra le più recenti pronunce di questa Corte intervenute in senso adesivo alla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras) è sufficiente segnalare:

7.1. Cass. Sez. 3, 13/12/2018 n. 32225, per cui “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonchè all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorchè non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell’attività professionale)”;

7.2. Cass. Sez. 6-2, 26/03/2019n. 8419, per cui “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorchè concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che aveva commissionato ad una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un “trust”, ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel “trust” medesimo)”;

7.3. Cass. Sez. 6-1, 16/01/2020 n. 742, per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, nè essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l’esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorchè l’obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d’impresa)”;

7.4. Cass. Sez. 6-1, 24/01/2020 n. 1666, per cui “In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C74115 Tarcau) – all’entità della partecipazione al capitale sociale, nonchè all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all’attività d’impresa del garantito)”.

7.5. Anche Cass. Sez. 3, 27/05/2019n. 14357 (indicato tra i precedenti conformi all’orientamento tradizionale, superato) ha in realtà aderito al più recente indirizzo, richiamando espressamente il principio enunciato da Cass. 32225/2018, senza che debba fuorviare la decisione finale, fondata sul rilievo – in fatto – che uno dei fideiussori era addirittura l’amministratore della società garantita e nessuno dei due aveva “fornito prova idonea ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell’attività professionale”.

7.6. E’ dunque rimasto isolato il precedente di Cass. 1691/2019, che ha inteso “dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte laddove afferma che è all’obbligazione garantita che occorre far riferimento (e quindi alla condizione del garantito) per verificare se si tratti di un contratto del consumatore o meno, e non alla condizione personale del garante”, senza tuttavia considerare come l’orientamento di questa Corte fosse medio tempore – e stabilmente -cambiato.

8. Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal nuovo orientamento, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il quale si presenta sufficientemente consolidato da escludere la rimessione della questione alle Sezioni Unite richiesta dal P.G., che comunque ha contestualmente concluso per il rigetto del regolamento.

9. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, dovendo trovando conferma la competenza correttamente dichiarata con la sentenza impugnata.

10. La statuizione sulle spese del presente regolamento viene rimessa al tribunale dinanzi al quale la causa verrà riassunta.

P.Q.M.

Dichiara la competenza alternativa del Tribunale di Salerno o del Tribunale di Napoli. Spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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