Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20463 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 26/04/2017, dep.28/08/2017),  n. 20463

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21050-2015 proposto da:

ALBERGO DUE MONTI DI MANNELLA FRANCESCO & C. S.N.C., – C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MIRALDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ATELETA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Abruzzo, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società Albergo due monti di Mannella Francesco & c. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Abruzzo indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente, confermando la legittimità del diniego di rimborso di ICI per gli anni dal 2007 al 2011;

Rilevato che nessuna difesa ha depositato il Comune di Ateleta;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso sì prospetta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, deducendo che la retrodatazione della rettifica della rendita, sollecitata attraverso la procedura DOCFA, dipendeva da un errore di fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustifica pienamente la retrodatazione della rendita e, conseguentemente, il diritto al rimborso del tributo corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo;

Considerato che il motivo va rigettato, ove si consideri che i principi affermati da questa Corte – secondo i quali le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a “correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’ufficio dal contribuente” (18023/2004; Cass. n. 15560/2009, Cass. n. 25328/2010) non possono trovare applicazione al caso di specie, riferendosi tale indirizzo al caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall’ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio – cfr. Cass. n. 3168/2015-, invece nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti;

Considerato che il ricorso va conseguentemente rigettato, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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