Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20463 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30882-2011 proposto da:

ISOFON SRL, (OMISSIS), A.G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PAOLA GIGLIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AI MORI DI L.F. & C SNC, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI CESARI in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2020/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Filippo Castellani per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ex art. 703 c.p.c. e art. 1170 c.c., la società Ai Mori S.n.c., in data 31 marzo 2006, chiedeva al Tribunale di Venezia di adottare un provvedimento che le consentisse di accedere al vano scale ed al corridoio del civico n. (OMISSIS), al fine di eseguire le opere di manutenzione e messa a norma delle condotte dell’acqua e del gas.

Deduceva che a seguito di atto di compravendita del (OMISSIS) aveva acquistato dalla Sidema S.p.A. tre unità immobiliari costituite da appartamenti adibiti ad uso ufficio aventi ingresso dal civico n. 144 di piazza S. Marco in Venezia, di cui due ubicate ai primo piano e la terza al terzo piano.

Inoltre nell’atto di provenienza era prevista l’esistenza di una servitù attiva sull’ingresso e sul vano scala con accesso dal civico n. (OMISSIS), facente parte del medesimo edificio, per il passaggio delle tubazioni idrauliche e di quelle del gas che servono le dette unità immobiliari.

In particolare l’immobile di cui al civico n. (OMISSIS) era di proprietà di A.G.M. e della Isofon S.r.l., e nel loro atto di acquisto, operato sempre dalla società Sidema S.p.A., si prevedeva l’esistenza della correlativa servitù passiva per il passaggio delle medesime condutture dell’acqua e del gas a favore delle altre unità dell’edificio tra cui appunto quelle della società ricorrente.

Quest’ultima aveva richiesto a mezzo missiva ai resistenti l’autorizzazione ad accedere al vano scale del civico n. 150 onde eseguire un intervento di ispezione e messa a norma delle condutture, ma che non aveva ricevuto riscontro, come anche altre successive richieste non avevano ottenuto positivi effetti.

Si costituivano i resistenti che si opponevano alla domanda chiedendone il rigetto.

Prodotta documentazione, espletata istruttoria orale e disposta CTU, con ordinanza del 19-24 agosto 2006 il G.D. rigettava la richiesta attorea.

Proposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale da parte della società ricorrente, che reiterava la propria deduzione circa l’esistenza per titoli della affermata servitù, dovendosi altresì ritenere provato il possesso della stessa, stante la presenza in loco delle condotte, escludeva che il diritto di accesso fosse condizionato solo alla necessità di dover mettere a norma gli impianti, ben potendo essere fatto valere anche al solo fine di compiere la manutenzione periodica, trattandosi di un adminiculum servitutis, ossia di un diritto accessorio alla servitù, comprensivo di tutto quanto necessario per utilizzare in modo completo il diritto sul bene altrui.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale con ordinanza del 9 febbraio 2007, confermava la correttezza delle conclusioni del CTU dichiarava l’esistenza del diritto di servitù, ma dichiarava al contempo cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.

Poichè in motivazione si sosteneva che non vi erano ragioni impeditive del diritto della società attrice di accedere ai servizi per qualsiasi ragione, con una nuova missiva la Ai Mori chiedeva ai resistenti di poter accedere al vano scala, ma non avendo ricevuto risposta soddisfacente, con atto di citazione del 10 aprile 2007 conveniva la Isofon e l’ A.G. dinanzi al Tribunale di Venezia, affinchè, sulla base delle medesime circostanze già dedotte con il ricorso originario, previa revoca dell’ordinanza emessa all’esito del giudizio possessorio dal C.D. e previa conferma parziale dell’ordinanza emessa in sede di reclamo, fosse accertato che aveva il diritto di passare attraverso il vano scale ed il corridoio del civico n. (OMISSIS) al fine di compiere le opportune periodiche ispezioni di manutenzione ordinaria alle proprie tubazioni cd ai propri impianti, nonchè che esisteva analogo diritto al fine di procedere alle necessarie opere di manutenzione e di adeguamento a norma degli impianti, anche al fine di sdoppiare l’attuale unica condotta idrica, il tutto con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo rifiuto a consentire l’accesso.

Si costituivano i convenuti che deducevano la decadenza dell’attrice dall’azione possessoria e l’inammissibilità della domanda proposta per essere stata avanzata oltre il termine previsto per la prosecuzione del merito possessorio.

Nel merito contestavano la sussistenza del diritto di servitù nonchè il fatto che la loro condotta potesse essere qualificata in termini di turbativa o molestia.

Il Tribunale con la sentenza a 1282 del 2009 rigettava sia l’azione possessoria che quella petitoria, finalizzata all’accertamento del diritto di servitù in favore degli immobili dell’attrice, reputando che, dalla lettura dei titoli di provenienza delle parti in causa non emergeva la costituzione di un diritto di servitù, ma la futura costituzione, che però nella specie non era poi avvenuta.

La Ai Mori S.n.c. impugnava la pronuncia del giudice di primo grado e la Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2020 del 12 settembre 2011, accoglieva il gravame, accertava e dichiarava che l’appellante aveva il diritto di passare attraverso il vano scale ed il corridoio del civico n. (OMISSIS) al fine di compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento degli impianti di approvvigionamento di acqua e gas, ordinava agli appellati di astenersi dal frapporre ostacoli al diritto dell’appellante e condannava gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento del danno che quantificava in Euro 10.000,00.

Rilevava la Corte distrettuale che dalla lettura dell’atto del 28/11/1998, con il quale gli appellati avevano acquisito il loro immobile dalla Sidema, e dell’atto del (OMISSIS), con il quale l’attrice aveva acquistato dalla medesima venditrice i suoi appartamenti, emergeva l’esistenza della servitù di passaggio delle condotte dell’acqua e del gas a carico del civico n. (OMISSIS) ed a favore del civico n. (OMISSIS).

Doveva, infatti, escludersi, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che si trattasse di una servitù futura, occorrendo date prevalenza al fatto che gli atti intendevano dare contezza di quella che era la situazione esistente alla data in cui intervenivano le alienazioni, che vedeva già in essere le condutture che si presentavano altresì come opere apparenti.

Inoltre proprio tale carattere e la circostanza che le condutture erano in opera prima delle vendite, allorchè gli immobili erano appartenenti ad un unico proprietario, consentiva di affermare che la servitù doveva ritenersi sorta, anche in assenza del titolo, per effetto delle previsioni di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c..

La circostanza che si trattava poi di servitù attuale e non in fieri, trovava conforto nelle risultanze della CTU che aveva confermato la presenza in loco delle condutture.

Per l’effetto risaltava fondata la domanda possessoria, invece disattesa dal Tribunale, occorrendo ricordare che costituisce turbativa del possesso anche l’impedimento frapposto dal titolare del fondo servente all’esercizio di quelle attività che rappresentano il normale e razionale esercizio della servitù sotto forma di adminicula servitutis.

La servitù spettante all’attrice ricomprende quindi anche la possibilità di accedere in qualsiasi momento al fondo servente, al solo fine di controllare lo stato delle tubazioni e comunque per eseguire gli opportuni interventi finalizzati al conseguimento della normale utilitas, ed a prescindere da una necessità impellente di riparazione ovvero di adeguamento degli impianti.

Una volta ravvisata la lesione del possesso vantato dalla ricorrente, la sentenza d’appello reputava altresì fondata la domanda risarcitoria, considerando trattarsi di un’ipotesi di danno in re ipsa, scaturente dall’impossibilità di poter provvedere all’adeguamento delle condutture, che lo stesso CTU aveva reputato essere opportuno.

Quantificava quindi il danno de quo in via equitativa nell’importo di Euro 10.000,00 in ragione del sottoutilizzo degli appartamenti per la durata di un quinquennio.

Per la cassazione della sentenza della corte distrettuale hanno proposto ricorso A.G.M. e la Isofon S.r.l. sulla base di sei motivi.

La Ai Mori S.n.c. ha resistito con controricorso.

Nell’imminenza dell’udienza i ricorrenti le hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per illeggibilità della stessa in quanto vergata a mano, con la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 c.p.c.. Infatti, la grafia utilizzata dall’estensore per la redazione della sentenza sarebbe del tutto illeggibile nonostante gli sforzi fatti per comprenderne il senso integrando in tal modo l’ipotesi di nullità ella decisione per carenza di motivazione.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058, 1061 e 1062 c.c. nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato l’esistenza della servitù in favore della resistente.

La Corte distrettuale ha, difatti, affermato che l’esistenza del diritto di servitù vantato dalla società attrice emergeva dal combinato disposto degli atti di provenienza delle parti in causa, atteso che negli stessi si faceva puntuale riferimento alla sussistenza del diritto de quo escludendosi, in particolare che si tratti di un diritto di servitù futura, avendo i contraenti inteso far riferimento ad un diritto attuale e già esistente in fatto.

Tale conclusione è stata sempre contrastata nei propri scritti difensivi dai ricorrenti e peraltro mentre l’atto di acquisto della Ai Mori non contiene alcuna statuizione sulla costituzione della servitù, nemmeno vi sarebbe menzione della stessa servitù, ma dal lato passivo, nell’atto per notaio C. del (OMISSIS), con il quale i ricorrenti hanno acquistato le unità immobiliari di cui al civico n. (OMISSIS), unitamente ai diritti esclusivi sul vano scale e sul corridoio di accesso da detto civico.

La motivazione sarebbe poi contraddittoria laddove, dopo avere affermato che la costituzione della servitù si rinveniva nei detti atti di provenienza, successivamente affermava che in realtà per l’acquisto della servitù non era nemmeno necessario un titolo, ben potendosi invocare il disposto degli artt. 1061 e 1062 c.c. (e ciò sul presupposto che fosse stata acquistata a titolo originale), facendo evidentemente confusione tra due distinte modalità di acquisto della servitù.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè il vizio motivazionale in merito alla asserita sussistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.

L’affermazione del giudice di merito sarebbe erronea in quanto non era stato dimostrato dalla resistente, come era invece suo onere, che ricorressero i presupposti per l’acquisto della servitù ex art. 1062 c.c..

Il quarto motivo invece evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1058 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo rappresentato dalla asserita sussistenza della servitù costituta per contratto.

Infatti, la Corte veneta non ha tenuto conto che la dante causa della controricorrente, alla data della vendita in favore di quest’ultima, non era più unica proprietaria del fabbricato sul quale si andava a costituire la servitù, in quanto nel (OMISSIS) aveva alienato alla GE.FIM. s.a.s. un’unità immobiliare, sicchè per effetto di tale atto si erano trasferiti anche i diritti proporzionali sule parti comuni, ivi inclusi l’ingresso ed il vano scale del civico n. (OMISSIS).

Con il quinto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e art. 703 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo e controverso rappresentato dall’affermazione dell’esistenza di una turbativa posta in essere dai ricorrenti in danno della resistente.

In realtà i convenuti avevano evidenziato che le missive di risposta alle sollecitazioni provenienti dal legale della società istante non potevano costituire turbativa o molestia nel possesso della servitù di passaggio delle tubazioni dell’acqua e del gas a servizio delle unità immobiliari della Ai Mori, in quanto le stesse non contenevano alcun rifiuto, ma si limitavano a richiedere dei chiarimenti circa la portata, la durata e la natura degli interventi che l’attrice intendeva eseguire.

Con il sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè il vizio motivazionale in ordine al fatto controverso e decisivo rappresentato dalla mancata prova del danno subito dalla resistente ed equitativamente liquidato dalla Corte distrettuale nell’importo di 10.000,00.

Infatti, la sentenza gravata ha erroneamente affermato che si tratta di un danno in re ipsa e come tale sempre risarcibile, laddove era invece onere della pretesa danneggiata dimostrare sia l’an che quantum dei danni subiti.

Inoltre la sentenza aveva fatto riferimento, per la quantificazione, ad un presunto sottoutilizzo degli appartamenti per la durata di un quinquennio, circostanza questa che invece era priva di qualsivoglia dimostrazione.

2. Il primo motivo è infondato e deve essere rigettato.

Ed, infatti, lo stesso precedente di legittimità richiamato da parte della ricorrente depone in senso contrario alla tesi della parte.

Cass. Sez. 1, 2 luglio 2004 n. 12114 ha infatti affermato che, in mancanza di un’espressa comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo sfilato in forma autografa dall’estensore, c di sua difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressochè incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo, è integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (in senso conforme Cass. 3 giugno 1996 n. 5071).

Orbene, gli stessi ricorrenti prospettano la difficoltà di comprendere il senso solo di alcune parole, evidenziando che l’incomprensibilità non sarebbe totale ma riguarderebbe parecchi punti della decisione, queste che consentono di escludere che nella fattispecie ricorra la ben più radicale ipotesi di assoluta carenza della motivazione per totale inidoneità dei segni grafici utilizzati a date contezza dell’iter motivazionale fatto proprio dal giudice.

Peraltro, e trattandosi anche in questo caso di denunzia di error in procedendo, che consente a questa Corte la diretta disamina degli atri, in quanto giudice del fatto processuale, la visione della sentenza impugnata evidenzia l’utilizzo di una grafia che, sebbene non del tutto fluida e di immediata comprensibilità, non lascia dubbi in ordine alla concreta possibilità di cogliere il significato delle espressioni verbali utilizzate dall’estensore per giustificare la propria decisione.

3. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.

A tal fine, ed in vista della disamina anche dei successivi motivi di ricorso, preme rilevare che dalla lettura della decisione impugnata emerge che il riconoscimento del diritto di servitù in favore della società appellante si fondava essenzialmente sulla sua diretta derivazione dal titolo di provenienza della Ai Mori, e sul fatto che il diritto de quo trovava altresì corrispondenza, sul lato passivo, nel titolo con il quale l’originaria unica proprietaria delle unità immobiliari oggi appartenenti alle parti in causa, aveva alienato il preteso fondo servente ai ricorrenti.

Il riconoscimento della natura convenzionale ad opera del giudice di appello risulta evidente ove si ponga a mente al fatto che il richiamo ai titoli di provenienza ed alla loro interpretazione, mirava a confutare la conclusione alla quale era pervenuto il giudice di primo grado, secondo cui il diritto di servitù non era attuale al momento dell’acquisito, ma si trattava di una servitù riconducibile alla diversa previsione di cui all’art. 1029 c.c., commma 2.

Peraltro, e proprio al fine di supponine la correttezza dell’esegesi, per la quale in entrambi i titoli si era provveduto da parte dell’alienante a ribadire l’attribuzione del diritto di servitù rispettivamente a favore della resistente ed in danno della proprietà esclusiva dei ricorrenti, la sentenza impugnata sottolinea la circostanza che la situazione di asservimento era già in essere alla data degli atti di vendita, di modo che, attesa anche l’apparenza dei manufatti attraverso i quali veniva ad usufruirsi della servitù, la nascita della servitù sarebbe avvenuta in favore dell’appellante anche in assenza di una formale previsione contenuta nei rispettivi titoli di provenienza.

Appare quindi al Collegio che la conclusione della Corte distrettuale sia nel senso della natura convenzionale del diritto vantato dalla resistente, e che in ogni caso, anche a voler ritenere che la decisione si fondi su di una duplice rado (servitù derivante dal contratto e comunque acquisita a titolo originario) qualsivoglia possibilità di accoglimento del ricorso in parte qua non può prescindere dalla idoneità dei motivi di ricorso ad incidere sulla correttezza dell’affermazione circa l’esistenza di un titolo negoziale.

Alla luce di tale premessa, il secondo motivo pecca evidentemente della carenza del requisito di autosufficienza.

La decisione impugnata si basa chiaramente sull’affermazione secondo cui entrambi i titoli di provenienza delle parti in causa conterrebbero un chiaro ed univoco riferimento al diritto di servitù vantato dalla intimata, e la critica sviluppata dai ricorrenti si incentra sull’affermazione secondo cui, ancorchè il titolo della Ai Mori (il cui contenuto viene riportato in ricorso) faccia riferimento alla servitù, viceversa il titolo dei ricorrenti non provvederebbe a costituire la stessa servitù in danno degli acquirenti.

Gli appellati omettono però di riportare in ricorso il contenuto del loro atto di acquisto, e ciò in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, quale positivamente evincibile dal disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che impone alla parte che lamenti la non corretta o inadeguata valutazione di un documento contrattuale di riportarne il contenuto in ricorso onde consentire alla Corte di poter apprezzare la fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata (cfr. “ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n. 18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392,19 luglio 2001 n. 9777 etc.).

Nè può supplire a tale carenza, che incide sulla stessa ammissibilità del ricorso, come chiaramente esplicitato dal testo dell’art. 366 c.p.c., la circostanza che il contenuto del contratto di acquisto dei ricorrenti risulti riprodotto in controricorso, essendo l’inammissibilità una patologia genetica dell’atto processuale insuscettibile di sanatoria, peraltro per effetto dell’attività delle controparti (e ciò anche a tacere circa il fatto che la lettura del contenuto del contratto in esame, così come riportato nell’atto della Ai Mori, conforta in maniera evidente la correttezza della valutazione compiuta sul punto dalla Corte distrettuale).

Ne consegue che non risulta inficiata la ratio decidendi della sentenza gravata in punto di riconoscimento in favore della intimata di una servitù di natura negoziale, di tal che risultano assorbite le contestazioni circa la ricorrenza dei presupposti per l’acquisto della servitù ex art. 1062 c.c. oggetto della seconda parte del secondo motivo di ricorso e del terzo motivo di ricorso.

4. Anche il quarto motivo di ricorso risulta affetto da evidenti carenze del requisito di autosufficienza.

In pratica, sostengono i ricorrenti che, anche a voler ritenere che la servitù sia stata attribuita per contratto, alla data degli acquisti delle parti in causa, la Sidema, originaria unica proprietaria del fabbricato, aveva già alienato un’unità immobiliare, così che alla GE.FIM., che aveva acquistato nel (OMISSIS) prima delle parti in causa, si erano trasmessi anche i diritti proporzionali sulle parti comuni, tra le quali andavano annoverati anche il vano scale ed il corridoio di accesso dal civico n. (OMISSIS).

Era quindi esclusa la possibilità per la venditrice di accordare un diritto di servitù, non essendo più esclusiva titolare del fondo servente.

Tuttavia in ricorso non risulta riprodotto in maniera esaustiva il contenuto dell’atto di acquisto della GE.FIM., onde poter apprezzare se effettivamente il trasferimento si estendesse ai proporzionali diritti sulle parti comuni, senza la eventuale previsione di una riserva in favore della venditrice.

Peraltro non deve trascurarsi la circostanza che anche l’unità immobiliare acquistata dalla GE.FIM. nel (OMISSIS), come riportato nello stesso ricorso (cfr. pagG. 9, 16, 20) aveva esclusivo accesso dal civico n. (OMISSIS) (come le unità immobiliari della Ai Mori), sicchè non emergendo che il vano scale ed il corridoio del civico n. (OMISSIS) fossero posti anche a servizio degli immobili aventi accesso dal civico n. (OMISSIS), deve escludersi che il trasferimento dei diritti proporzionali sulle parti comuni in favore della società si estendesse anche sui beni clic invece sono stati trasferiti in proprietà esclusiva in favore dei ricorrenti.

D’altronde la tesi in questione implicherebbe che gli stessi ricorrenti non siano proprietari esclusivi degli immobili che costituiscono il fondo servente, e che essendosi venuta a creare la comunione sugli stessi, la riserva di proprietà contenuta nell’atto di acquisto della resistente non sarebbe operativa, con la conseguenza che il trasferimento proporzionale sarebbe avvenuto anche in favore della Ai Mori, in ragione delle regole generali in tema di beni condominiali.

5. Del pari infondato è il quinto motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha ravvisato l’esistenza di turbative in danno del diritto di servitù vantato dalla società appellante evidenziando che ciò ricorre anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente frapponga degli impedimenti all’esecuzione di tutte quelle opere o interventi rientranti nel razionale e normale esercizio della servitù, trattandosi di condotte ostative alle facoltà connesse per legge al diritto sulla cosa altrui (C.D. adminicula).

In tal senso, considerato il contenuto della servitù (passaggio di condutture idrauliche e del gas), tra le facoltà accessorie spettanti al titolare del fondo dominante doveva farsi rientrare anche la possibilità di accedere in qualsiasi momento al fondo servente, anche al solo fine di controllare lo stato delle tubazioni o comunque per eseguire gli opportuni interventi, a prescindere da una qualche necessità impellente di riparazione o di adeguamento degli impianti.

Trattasi di affermazioni in diritto che trovano conforto nella pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, si è costantemente ribadito che (cfr. Cass. n. 5983/1979) a norma dell’art. 1064 c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che e necessario per usarne ed e comprensivo anche di quelle facoltà accessorie (adminicula servitutis) che sono indispensabili per l’esercizio del diritto e senza delle quali l’utilitas della servitu non potrebbe ricevere attuazione: facoltà accessorie che non danno luogo ad autonoma servitu e che, quindi, non possono perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono. Tali facoltà rientrano nel contenuto unitario della servitù e ad esse corrisponde, dal punto di vista passivo, un pari del proprietario del fondo servente (conf. Cass. n. 1368/1961).

Con specifico riferimento a servitù aventi contenuto analogo a quello vantato dalla società attrice, si è ad esempio affermato che (cfr. Cass. n. 369/1982) costituisce molestia o turbativa del possesso di una servitù (nella specie: di conduttura di liquidi di impianto di riscaldamento), tutelabile con l’azione di manutenzione, l’impedimento frapposto dal proprietario del fondo servente all’esecuzione di opere nel medesimo rientranti nel normale e razionale esercizio della servitù (nella specie: coibentazione di detta conduttura), in quanto illegittimamente ostativo all’esercizio delle facoltà connesse al diritto reale (cosiddetta adminicula servitutis) e limitativo del godimento di fatto dello stesso, dovendosi intendere tali facoltà estese anche (cfr. Cass. n. 1669/1975) a quella di vigilare sulle condizioni del canale e di provvedere agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (conf. Cass. n. 1497/1994; Cass. n. 9891/1996). Il principio ha poi trovato di recente indiretta conferma in Cass. n. 2643/2016, laddove, in tema di servitù di scarico, l’adeguamento delle modalità di sversamento delle acque alle sopravvenute esigenze igienico-sanitarie, cui consegua la necessità di accesso periodico al fondo servente per provvedere alle operazioni di spurgo del pozzetto a tenuta stagna all’uopo realizzato, non determina un aggravamento della servitù medesima, ex art. 1067 c.c., giacchè gli “adminicula servitutis”, quali facoltà accessorie al diritto cui ineriscono, hanno funzione strumentale derivata rispetto ad esso e possono variare nel tempo in rapporto alle esigenze concrete del suo esercizio, senza ripercuotersi sul vincolo o sulle modalità di attuazione della servitù.

Una volta individuate le facoltà spettanti al titolare del fondo dominante e ribadita l’imposizione di un sostanziale “patì” al titolare del fondo servente, la critica di cui al motivo in esame non risulta avere colto l’effettivo contenuto della decisione che sul punto ha inteso sanzionare, non già, e non solo, il contenuto delle missive intercorse tra i legali delle parti, sulle quali invece si appuntano le osservazioni dei ricorrenti, quanto il sostanziale impedimento frapposto alla legittime richieste di accedere al fondo servente, non necessariamente per porre in essere interventi di manutenzione straordinaria ovvero di adeguamento degli impianti, come invece reputa necessario la difesa dei ricorrenti, ma anche al solo fine di riscontrare periodicamente le condizioni di manutenzione degli impianti.

A fronte delle reiterate richieste, non solo avanzate in via stragiudiziale, ma anche specificamente oggetto della domande per cui è causa, i ricorrenti non hanno mai permesso l’accesso al proprio immobile in proprietà esclusiva, vanificando quindi il concreto esercizio delle facoltà spettanti al titolare del fondo dominante, e concretando quindi una condotta suscettibile di essere qualificata in termini di turbativa.

6. Infine con il sesto motivo viene contestata la liquidazione del danno in favore della resistente, liquidazione operata in via equitativa, sul presupposto che il pregiudizio subito, in conseguenza dell’impossibilità di poter accedere al fondo servente, abbia natura di danno in re ipsa, e che si concretizzi nella sottoutilizzazione delle unità immobiliari di sua proprietà esclusiva.

Il motivo è infondato.

Ed infatti sebbene il richiamo nella fattispecie ad un’ipotesi di danno in re ipsa non appaia pertinente, dovendosi accedere, anche alla luce della giurisprudenza della Corte che dopo gli interventi del 2009 (Cass. S.U. n. 26972/2009) ha estremamente limitato le ipotesi in cui il danno possa presumersi per la sola commissione dell’illecito (si pensi per un’ipotesi residuale quella della violazione delle distanze legali, nelle quali si continua a sostenere la tesi che il pregiudizio in tal caso sarebbe in re ipsa), tuttavia, la Corte distrettuale al di là dell’improprio richiamo a tale nozione, ha in ogni caso evidenziato che il pregiudizio andava individuato nel sottoutilizzo degli immobili da parte della ricorrente, sottoutilizzo determinato dalla impossibilità, a cagione della condotta degli odierni ricorrenti, di poter effettuare l’adeguamento della sezione dell condotta, al fine di adeguare la portata dell’impianto a quella della montante.

Le critiche mosse con il motivo in esame non colgono quindi nel segno, in quanto la sentenza gravata ha effettivamente individuato il pregiudizio che andava risarcito, ravvisando quindi l’esistenza dell’an con una valutazione in fato che non appare censurabile in questa sede, dovendosi reputare del pari incensurabile, in quanto evidente manifestazione di un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, la quantificazione del danno (in tal senso Cass. n. 22895/2005; Cass. n. 21246/2012).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore della società intimata che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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