Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20463 del 02/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20463 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 21163-2016 proposto da:
R.F.I.

– RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A,

(già

FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI
PER AZIONI) C.F. 0155570581, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
2018
1469

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSA PINO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 02/08/2018

RUELLO FRANCESCO;
– intimato –

Nonché da:
RUELLO FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

GIUSEPPE TRIMONTI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

R.F.I.

– RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A,

(già

FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI
PER AZIONI) C.F. 0155570581, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROSA PINO, giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 173/2016 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 24/03/2016 R.G.N. 821/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto per entrambi i ricorsi;

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

udito l’Avvocato ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE TRIMONTI.

R.G. 21163/2016

..

FATTI DI CAUSA
1.1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina,
decidendo sull’impugnazione proposta da Francesco Ruello nei
confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in riforma della decisione
del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del primo dei

2008 e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato
sin dal contratto del 10/7/1996, condannava la società alla
corresponsione dell’indennità risarcitoria

ex art. 32 della L. n.

183/2010 commisurata in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto ed altresì alla corresponsione della retribuzione dovuta dalla
data della sentenza di secondo grado fino alla riassunzione, detratto
Valiunde perceptum.
1.2. Riteneva la Corte territoriale che l’illegittimità fosse derivata
dalla genericità delle indicazioni contenute nel contratto (stipulato ‘per
più viaggi sulla rotta Messina Villa S.G. e viceversa e Messina Reggio
Cal. e viceversa’) e dall’insufficienza delle stesse a configurare un
pieno adempimento delle disposizioni del codice della navigazione,
evidenziando in particolare che da una lettura unitaria delle
disposizioni di cui all’art. 332, co. 1, n. 4 e 2 , cod. nav. l’arruolamento
non potesse essere stipulato ‘a viaggio’ se non risultavano indicati il
viaggio o i viaggi da compiere.
2. Avverso tale sentenza Rete Ferroviaria S.p.A. propone ricorso
per cassazione affidato a due motivi.
3. Francesco Ruello resiste con controricorso e formula ricorso
incidentale affidato ad un motivo cui la società resiste con
controricorso.
4. Non sono state depositate memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di ricorso principale la società denuncia
violazione con il primo motivo la società denuncia violazione e falsa

contratti di arruolamento stipulati (a viaggio e/o a termine) dal 1996 al

R.G. 21163/2016

_

applicazione degli artt. 1362, 1372 e 2697 cod. civ. e degli artt. 100 e
115 cod. proc. civ. in relazione al mancato rilievo dell’intervenuta
risoluzione per mutuo consenso per il comportamento concludente
delle parti. Evidenzia che, nella specie, andava valorizzato il lungo
lasso temporale decorso dal primo dei contratti stipulati tra le parti ed

concreto oggetto di esame e così, in particolare, del conseguimento
da parte del Ruello di altra stabile occupazione.
1.2. Il motivo è infondato.
Va innanzitutto ricordato che, come da questa Corte già precisato
(cfr. Cass. 31 luglio 2015 n. 16264, Cass. 6 agosto 2015, n. 16508,
Cass. 5 febbraio 2016, n. 2331), il decorso del tempo non può che
apprezzarsi dalla data di cessazione di fatto dell’intero rapporto (pur
costituito da plurimi contratti a termine) e non già dal primo
contratto, solo successivamente dichiarato invalido in sede
giudiziaria, valutando il tempo trascorso sino al momento della
notificazione del relativo ricorso, ovvero della prima manifestazione di
volontà di far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Tanto chiarito, il motivo non merita accoglimento alla stregua
delle considerazioni di Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781, sulla scorta
del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla
sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58). In tale
ultima pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372, co. 1,
cod. civ., secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo
consenso”, si è rammentato l’insegnamento in base al quale, salvo
che non sia richiesta la forma scritta

ad substantiam, il mutuo

consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da
comportamenti concludenti. Con specifico riferimento al caso dei
contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato l’orientamento
giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del
4

andava altresì tenuto conto delle ulteriori circostanze del caso

R.G. 21163/2016

comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola
che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di
estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri
elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al
merito della controversia”. Si tratta di una conclusione del tutto

nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della
sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo
scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di
merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente
motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (ab imo v. Cass. 4
aprile 1968, n. 1037; conf. Cass. 16 luglio 1953, n. 2302).
Deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se
l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti
diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di fatto
condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di
legittimità nei limiti in cui un tale apprezzamento di merito può
esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina del vizio
che – secondo i dettami dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ.,
tempo per tempo vigente – può colpire la ricostruzione di ogni vicenda
storica che preceda il contenzioso giudiziale.
Ciò posto, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti
l’esistenza di una comune volontà delle parti tesa allo scioglimento
del contratto, per il tramite di una inferenza logica, troveranno
applicazione gli artt. 2727 e 2729 cod. civ., così come interpretati da
una consolidata giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti
del ricorso alla prova presuntiva (per una estesa ricognizione v. Cass.
13 marzo 2014, n. 5787). Da tali principi deriva che, in tema di prova
presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta innanzi tutto al giudice
del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo
5

coerente con una risalente giurisprudenza di legittimità, mai smentita

R.G. 21163/2016

logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine
di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a
consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune
volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito
procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi

concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione
parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova
presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza
o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per
mutuo consenso.
In particolare chi censura un ragionamento presuntivo non può
limitarsi a prospettare, così come escluso in tutti i casi in cui viene
sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà negoziale
(tra molte: Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 3 agosto 2007, n.
17067; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 3 giugno 2014, n.
12360), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal
giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e
contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. 11
maggio 2007, n. 10847) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n.
5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da
Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Tanto premesso, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il
giudice del fatto ha considerato che “lo spazio temporale intercorso
fra l’anno 2000 e il 2006 in cui l’appellante è stato imbarcato presso
altre compagnie e l’assenza, medio tempore, di altre iniziative di
qualsivoglia natura da parte del lavoratore non possano considerarsi
indici univoci di volontà risolutiva perché vanno interpretati in un
contesto generale che tenga conto dei numerosi imbarchi presso
R.F.I. fino all’anno 2000 e per il periodo successivo al 2006,
6

indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano

R.G. 21163/2016

circostanza che può far ritenere, da parte del lavoratore, incongrua
un’azione giudiziaria volta al riconoscimento del diritto alla
conservazione dell’unico rapporto intercorso tra le parti” […] “né può
ritenersi che tale disinteresse possa essere ricavato dalla
contemporanea iscrizione presso altri turni generali, rispondendo ciò

Per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il
giudizio di merito si chiude qui”. Le censure proposte dalla società, da
un lato, non investono omissioni del discorso giustificativo su fatti
realmente decisivi della controversia, intesi come idonei a
determinare un diverso esito della lite con giudizio di certezza, e non
di mera probabilità o possibilità, e, d’altro canto, si infrangono contro
la palese sussistenza, nella sentenza impugnata, dei requisiti
strutturali dell’argomentazione, mentre le doglianze si sostanziano nel
ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice
a quo,

sicché incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali

propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò
stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è
circoscritto il giudizio di legittimità.
2.1. Con il secondo motivo la società denuncia violazione dell’art.
32 della legge n. 183/2010 per avere la Corte di appello disatteso la
richiesta di riduzione dell’indennità risarcitoria formulata da R.F.I.
S.p.A..
2.2. Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto
corretta la determinazione in dodici mensilità dell’indennità di cui
all’art. 32 cit. individuandole nelle dimensioni aziendali e nel numero
dei contratti stipulati tra le parti e nell’anzianità di servizio del
lavoratore (nessun rilievo è invero mosso dalla società in relazione al
fatto che nella parte motiva della sentenza si faccia riferimento a dieci
mensilità evidenziandosi da parte della ricorrente che la Corte
7

alla necessità di prestare attività lavorativa con continuità”.

R.G. 21163/2016

d’appello abbia ritenuto ‘equo’ liquidare l’indennità nella misura – di
cui al dispositivo – di dodici mensilità). Si tratta, all’evidenza, di una
corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (richiamati dal comma 5 dell’art. 32) involgente,
peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in

marzo 2014, n. 5198, Cass. 17 marzo 2014, n. 6122, Cass. 8
settembre 2014, n. 18902).
3.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il lavoratore denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 156, co. 2, cod. proc. civ. (in
relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per contrasto tra
motivazione e dispositivo in relazione alla decorrenza della ritenuta
spettanza delle retribuzioni maturate indicata in motivazione nella data
della ‘pronuncia di primo grado’ e in dispositivo nella data della
‘presente pronuncia’.
3.2. Il motivo è infondato.
Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in
cancelleria acquisisce rilevanza autonoma poiché racchiude gli
elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in
sede di redazione della motivazione, e non è suscettibile di
interpretazione a mezzo della motivazione stessa, sicché le
proposizioni in essa contenute e contrastanti con il dispositivo devono
considerarsi non apposte e non sono idonee a passare in giudicato o
ad arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (v. Cass. 17
novembre 2015, n. 23463).
Sussiste, poi, contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione,
che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento
risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando
giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (v.
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26077). Una tale ipotesi non è ravvisabile
nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a
8

questa sede (Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320 e, le già citate, Cass. 5

R.G. 21163/2016

•I

semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di
correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni – distinguendosi,
quindi, sia dall’error in iudicando deducibile ex art. 360 cod. proc. civ.,
sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. – ed
è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua

redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e
rilevato ictu ocu/i, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del
pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato
senza incertezza (cfr. Cass. 30 agosto 2004, n. 17392).
Nella specie, il riferimento contenuto nella parte motiva alla
‘pronuncia di primo grado’ per la decorrenza della ritenuta spettanza
delle retribuzioni maturate è il chiaro effetto di un ‘refuso’ considerato
che la sentenza di primo grado era stata di rigetto del ricorso.
6. Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principdé sia il
ricorso incidentale.
7. La reciproca soccombenza consente la compensazione parziale
delle spese di lite in ragione di un terzo; per i restanti due terzi esse
rimangono a carico della ricorrente principale da ritenersi
prevalentemente soccombente.
8. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna
la ricorrente principale al pagamento in favore del controricorrente di
due terzi delle spese di lite e compensa tra le parti la residua quota.
Liquida per intero tali spese in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e
rimborso forfetario in misura del 15%.

9

espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella

R.G. 21163/2016

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed
incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

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