Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20462 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 12357/2013 proposto da:

M.M. rappresentato e difeso dall’avv. V. Taranto con

domicilio eletto in Roma via Casetta Mattei 239 presso lo studio

dell’avv. Sergio Tropea;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi

12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Sicilia –

Sezione di Catania n. 81/34/2012 depositata il 22/03/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 29/01/19.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Sig. M.M., agente di commercio, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 2000 al 2004. Sull’istanza si era formato silenzio rifiuto avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Catania che l’aveva accolto tranne che per l’importo relativo all’anno 2004.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello alla CTR della Sicilia-sezione staccata di Catania. Il contribuente nel costituirsi aveva a sua volta presentato appello incidentale per il riconoscimento del diritto al rimborso anche per l’anno 2004.

La CTR con sentenza n. 81/34/12 depositata il 22.03.2012, accoglieva l’appello principale e respingeva quello incidentale. Il sig. M. impugnava la decisione con il ricorso all’esame questa Corte articolato su due motivi.

Con il primo lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Commissione territoriale fondata la pronuncia su fatti e circostanze che l’Agenzia non aveva mai contestato, nè nel giudizio di primo grado nè con l’atto d’appello.

Con il secondo lamenta carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ravvisando nella pronuncia impugnata una motivazione apparente.

Ha depositato memoria.

Non ha presentato controricorso l’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente ha posto come primo motivo violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che la CTR avesse adottato la sua decisione in base a circostanza mai dedotta dall’Ufficio finanziario nè in primo grado nè in appello.

In particolare, sostiene il ricorrente che in occasione dell’appello avverso la sentenza della CTP di Catania, l’Agenzia si sarebbe limitata a chiederne genericamente la riforma affermando che il presupposto dell’imposta andasse rinvenuto ex art. 2915 c.c., nella sola circostanza dello svolgimento da parte del sig. M. dell’attività di agente di commercio, senza dedurre alcunchè circa la sussistenza del requisito del supporto di un’autonoma organizzazione caratterizzata dall’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, valutato secondo il metro dell’id quod plerumque accidit. Tema di indagine che – secondo il ricorrente – non sarebbe mai stato introdotto dall’Ufficio nè in primo grado nè in appello. Ciò nondimeno la CTR aveva preso la sua decisione proprio sui profili mai dedotti, in violazione dell’art. 115 c.p.c.. Il primo motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l’Agenzia delle Entrate ha sempre contestato la pretesa di rimborso del contribuente affermando che lo stesso doveva ritenersi soggetto passivo dell’IRAP a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, e non sono ravvisabili violazioni del principio dispositivo posto dall’art. 115 c.p.c., dal momento che il giudice regionale si è avvalso, per basare la sua decisione, degli elementi di prova documentali versati in atti dalle parti.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto: “carenza di motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – motivazione apparente”, nella parte in cui la CTR ha ritenuto la disponibilità da parte del contribuente di una pluralità di mezzi materiali (computer, autovetture, autocarri) in misura superiore alla dotazione minima necessaria per lo svolgimento dell’attività di agente di commercio.

Il motivo è infondato laddove censura la motivazione come meramente apparente (cioè come esistente solo come espressione grafica, ma totalmente priva di contenuto) atteso che lo stesso contribuente ha potuto contestare le specifiche argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Le censure poi relative al fatto che le risultanze del libro dei cespiti sarebbero difformi da quelle rilevate dal giudice di merito non possono essere esaminate da questa Corte, non avendo il ricorrente indicato nel ricorso le parti del documento su cui la censura è fondata. In ogni caso, qualora si trattasse di un errore di fatto, asseritamente compiuto dal giudice di merito nella rilevazione dei dati esposti nel libro dei cespiti, ciò avrebbe potuto, ipoteticamente, integrare un errore revocatorio, ma non legittimare la proposizione del ricorso per cassazione.

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.

Nulla è dovuto dal contribuente per le spese del giudizio dal momento che l’Agenzia delle Entrate, costituitasi con la nota del 19.08.2013 al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, non ha svolto attività defensionale.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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