Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20462 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25461-2019 R.G. proposto da:

NUOVO CONSORZIO DI COSTRUZIONE CALEGNA B5 COMPARTO A DI GAETA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO FALZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DI

BERNARDO;

– ricorrente –

contro

CO.LA.CO. – COOPERATIVA LAZIO COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 26, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ANTONELLA MERCURIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA

FRANZESE;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1583/2019 del

TRIBUNALE di LATINA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 25-6-2019 il tribunale di Latina, premesso che la società Cooperativa Lazio Costruzioni (breviter Co.La.Co), agendo in opposizione a un decreto ingiuntivo notificatole dal Nuovo Consorzio Calegna B5 Comparto A di Gaeta (hinc Consorzio) per oneri consortili impagati, aveva eccepito l’incompetenza in favore degli arbitri in base a una clausola compromissoria inserita nell’art. 22 dello statuto consortile, ha declinato la propria competenza e ha adottato le statuizioni conseguenti.

Contro la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

La cooperativa ha replicato con controricorso.

Il Consorzio ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il tribunale, per quanto in effetti rileva, ha accertato che il Consorzio non era stato costituito in forma societaria e che il suo oggetto era quello di “utilizzare i terreni dei singoli consorziati a scopo edificatorio”, per costruire abitazioni civili non di lusso e commerciali e per realizzare il piano particolareggiato della località “Calegna”, con ripartizione dei costi di urbanizzazione tra i soggetti attuatori dell’intero comprensorio. Ha quindi disatteso la prospettata tesi dell’invalidità della clausola compromissoria richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è applicabile al consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, dal momento che la funzione tipica del consorzio è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate e almeno tendenzialmente destinati a essere assorbiti dalle stesse. Donde ha infine ritenuto la controversia validamente devolvibile in arbitrato secondo l’art. 22 dello statuto, che recita: “Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Latina”.

II. – Secondo il ricorrente la decisione sarebbe errata:

(i) per “l’incostituzionalità della clausola compromissoria” in violazione degli artt. 24 e 102 Cost. e conseguente improcedibilità dell’arbitrato;

(ii) perchè l’obbligazione oggetto del giudizio non sarebbe “interna” e non troverebbe “la sua fonte nel rapporto consortile regolato dallo “Statuto”, bensì sarebbe “esterna” e trarrebbe origine dalla convenzione sottoscritta dalla Co.La.Co. con il comune di Gaeta per la concessione del diritto di superficie su lotti di terreno esterni al consorzio;

(iii) perchè infine i diritti coinvolti nella causa avrebbero natura indisponibile così da non poter formare oggetto di arbitrato.

Nessuna di tali censure può trovare accoglimento.

III. – La prima è manifestamente infondata.

Essa si basa sulla considerazione per cui sarebbe stato adottato dal comune di Gaeta “uno schema di statuto” senza il consenso dei soggetti aderenti, costretti alla sottoscrizione dell’atto per poter partecipare all’attuazione del piano particolareggiato.

Tale considerazione è irrilevante oltre che assertiva.

E’ sufficiente osservare che, per ammissione del ricorrente, la clausola era stata deliberata dal comune al momento di istituire il Consorzio. La delibera comunale, previdente la costituzione di un consorzio urbanistico (per quanto riservato a soggetti privati), costituisce valida fonte della regolamentazione statutaria. E l’adesione dei soggetti privati al consorzio implica di per sè la volontaria adesione a tutte le clausole dello statuto.

IV. – La seconda censura si incentra sull’altrettanto infondata affermazione che la fonte dell’obbligazione, che ha determinato il credito ingiunto per oneri di urbanizzazione primaria, non avrebbe natura contrattuale-statutaria ma extra-consortile.

Il rilievo non è condivisibile poichè la controversia riguarda il pagamento degli oneri, ed è quindi pacificamente correlata al contenuto della clausola statutaria, che per ampiezza copre “qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente” che possa insorgere tra il Consorzio e gli aderenti.

In base all’accertamento di merito – sul punto non sindacato – il patto consortile era riferito alla realizzazione del piano particolareggiato della località “Calegna”, con ripartizione dei costi di urbanizzazione tra i soggetti attuatori dell’intero comprensorio. Cosicchè non può sostenersi che la controversia esulasse da quelle considerate dalla clausola.

V. – Anche il terzo profilo di censura è privo di fondamento.

Infatti i diritti, cui la controversia attiene, sono disponibili.

Sottolineare – come fatto da Consorzio – che il pagamento richiesto trova la sua fonte in un’obbligazione di natura sostanzialmente pubblica, che nasce automaticamente con l’approvazione da parte del comune del piano particolareggiato, non incide in alcun modo, poichè serve semplicemente a postulare che le norme, che regolano l’obbligazione, sono inderogabili.

Ove anche ciò fosse, non può e non deve tuttavia confondersi l’area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l’area della indisponibilità del diritto controverso.

In questa prospettiva deve essere difatti affermato il principio per cui l’inderogabilità delle norme, che eventualmente attinga la disciplina dell’obbligazione, rende semplicemente ammissibile l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando – anche ove le parti non l’abbiano stabilita ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3 -, ma non incide affatto sulla disponibilità del diritto di credito.

VI. – In conclusione deve essere confermata la valutazione del tribunale di Latina e dichiarata la competenza arbitrale.

Le spese processuali relative al regolamento possono essere compensate, attesa la difficoltà della questione da ultimo agitata, relativamente alla quale si registrano nella giurisprudenza della Corte pochi precedenti.

La natura impugnatoria del regolamento postula l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (ex aliis Cass. n. 11331-14).

PQM

La Corte dichiara la competenza arbitrale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA