Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20462 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 26/04/2017, dep.28/08/2017), n. 20462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4121/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GARGANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SALICE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3618/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/08/2015.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.D.V. di avvisi di accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, relativi ad Irpef delle annulaità 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado sfavorevole al contribuente, determinava per il 2007 un imponibile di 81.943,00 Euro e per il 2008 di Euro 84.456,00.
In particolare, il Giudice di appello, ribadito che agli accertamenti in oggetto, non andasse applicato il nuovo redditometro ai sensi del D.L. n. 78 del 2010, art. 22,comma 1, rilevava, nel merito, che l’incidenza della voce relativa ad immobile sito in (OMISSIS), appariva sproporzionata e, pertanto, riduceva nella misura del 40% il reddito accertato per entrambi gli anni.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo – con il quale si denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente – è infondato. Per giurisprudenza costante di questo Giudice di legittimità la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. di recente Cass. Sez. U. n. 22232/2016). E, nella specie, il Giudice di appello ha sufficientemente esplicitato le ragioni di fatto e giuridiche poste a base del suo convincimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dei principi generali in materia di contenzioso tributario e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 36, laddove il Giudice di appello nel ritenere il valore attribuito al bene immobile sproporzionato lo aveva ridotto, non sulla base di quanto obiettivamente risultante dagli atti di causa ma sulla base di una sorta di logica equitativa inesistente nel giudizio tributario.
2.1. La censura è infondata. Dal tenore testuale della sentenza impugnata appare, invero, evidente che il Giudice di appello non ha formulato il suo giudizio facendo ricorso ad equità ma valutando ed espressamente menzionando le circostanze di fatto sottoposte al suo esame (quali il tipo e la localizzazione dell’immobile).
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le particolari peculiarità della vicenda processuale inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017