Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20462 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., residente in (OMISSIS),

ivi elettivamente domiciliato alla Via G. Paladino n. 2 presso lo

studio dell’avv. BASILE Antonio che lo rappresenta e difende in forza

della procura speciale rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, e;

(2) l’Ufficio di Napoli (OMISSIS) dell’AGENZIA delle ENTRATE, in

persona

del Direttore pro tempore;

– intimati –

AVVERSO la sentenza n. 42/31/07 depositata il 19 marzo 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2011

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso rinotificato al MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e all’Ufficio di Napoli (OMISSIS) dell’AGENZIA delle ENTRATE, S.L. – premesso che il primo luglio 2004 aveva impugnato, “chiedendone l’annullamento”, la cartella emessa a suo carico per “l’omesso pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2002” lamentando “di non aver ricevuto la notifica di alcun atto, sia relativamente ad atti di accertamento dell’imposta” (“avviso di liquidazione, invito al pagamento e/o qualsiasi atto prodromico all’iscrizione a ruolo”) “sia della cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60” atteso che “soltanto per puro caso era venuto a conoscenza di questa iscrizione e della emissione di cartella esattoriale, in seguito alla richiesta di un estratto di ruolo, rilasciato informalmente in data 8 giugno 2004” -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 42/31/07 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 19 marzo 2007) che aveva recepito il gravame proposto dall’Ufficio avverso la decisione (9/05/05) della Commissione Tributaria di Napoli la quale aveva accolto il suo ricorso avendo ritenuto “illegittima la presunta notifica della cartella … in guanto … illegittimamente eseguita dal messo comunale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”.

In vista dell’udienza del 3 novembre 2010 il ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c. Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva, nonostante la ritualità della rinotifica del ricorso eseguita dallo S. in osservanza dell’ordinanza pronunciata da questa Corte all’esito della camera di consiglio seguita a detta udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – rilevato che “nel caso . . , parte ricorrente ha inteso impugnare la cartella di pagamento …, di cui assume la nullità della notifica, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 avendone avuto cognizione, come affermato in ricorso, “per puro caso” e solo a seguito della richiesta di un estratto del ruolo della Gest Line s.p.a.” -, affermato che “nel processo tributario”, “che si configura quale giudizio impugnatorio, in cui l’atto impositivo emesso dall’A.F. rappresenta provocatio ad opponendum” “vige il principio della tipicità e tassatività degli atti autonomamente impugnabili secondo l’elencazione contenuta nell’art. 19 del citato decreto legislativo”, in accoglimento dell’impugnazione dell’Ufficio, ha “dichiara (to) inammissibile il ricorso di primo grado” perchè “l’estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile nè secondo tale norma nè in base ad altre disposizioni di legge”:

“deve ritenersi di conseguenza che il ricorso in esame sia stato tardivamente proposto contro la cartella di pagamento de qua”. Lo stesso giudice ha, altresì, osservato:

– “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo, secondo la espressa previsione del punto 3 del citato art. 19”;

– “in conclusione, però, deve ravvisarsi che nella fattispecie in esame il contribuente, mentre per un verso ha impugnato tardivamente la cartella oggetto del giudizio, per altro verso non ha opposto alcun atto successivo autonomamente impugnabile che ne consentisse l’impugnazione unitamente a quest’ ultima, di cui ha eccepito la nullità della notifica, onde poter rientrare cosi eventualmente nella disposizione testè riportata”: “… alla luce delle considerazioni che precedono, non può che rilevarsi la inammissibilità del ricorso”;

– “in ogni caso, …, ove anche si volesse superare la questione della tardività del ricorso del contribuente, la decadenza eccepita dalla parte per il decorso del termine triennale non sussiste perchè il termine stesso deve farsi decorrere nella specie dalla sentenza che ha accertato il maggior canone non dichiarato e che, quindi, nel caso in esame risulta rispettato”.

2. Il ricorso dello S..

Questi censura la decisione con tre motivi:

– con il primo, affermato che l'”appello . . . era inammissibile e improcedibile per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti anche dell’altra parte costituita nel giudizio di 1 grado” (ovverosia della “Gest Line Spa … che era sostanzialmente la parte soccombente in quel giudizio, stante l’annullamento della cartella esattoriale”), il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. anche in relazione all’art. 102 c.p.c.”, concluse con il “quesito di diritto” ex art. 366 bis c.p.c. “se tra l’Agenzia delle Entrate … e la GESTLINE spa … sussisteva ipotesi di inscindibilità di causa e quindi di necessità di integrazione del contraddittorio in grado di appello, essendosi il giudizio di primo grado instaurato nei confronti di entrambe le parti dette” e, “in caso positivo e non essendo stata ordinata l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.” “se sussista nullità del procedimento e quindi della sentenza”;

“in subordine” (secondo motivo), lo S. denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c.anche in relazione agli artt. 103 e 350 c.p.c.” sostenendo che, pur “a voler considerare” la sentenza di primo grado “emessa in causa scindibile”, “il giudice avrebbe dovuto ordinare la notificazione dell’appello anche alla …

GEST LINE spa perchè nei suoi confronti non essendo l’impugnazione preclusa, era necessario effettuare la “litis denuntiatio” per avvertirla della necessità di proporre impugnazione”, atteso che “con la litis denuntiatio … il processo si arresta fino a che le parti, che possono ancora impugnare, decadono da tale potere per decorrenza dei termini”, riassunte nel “quesito di diritto” ex art. 366 bis cit.

“se, non avendo ordinato il giudice di 2 grado, la notifica dell’impugnazione proposta dall’Agenzia … anche nei confronti della GEST LINE spa, quando non erano ancora scaduti i termini per il suo eventuale appello, la sentenza di 2 grado non avrebbe potuto essere utilmente emessa, essendo la GEST LINE soccombente nel giudizio di primo grado, sussistendo quindi la nullità del procedimento e quindi della sentenza”. – nel terzo (ultimo) motivo il ricorrente denunzia “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c.” nonchè “conseguente omessa, insufficiente o contraddit-toria motivazione”, sintetizzata nel “quesito di diritto” che segue:

“se, avendo la Commissione Tributaria Regionale dichiarato la validità della notifica dell’avviso di accertamento … e la validità della notifica della cartella …, omettendo di vagliare alla luce della normativa in vigore e, comunque senza indicare alcuna motivazione avverso la contraria pronuncia della Commissione Provinciale, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale …

vada annullata per omessa, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa”.

3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere respinto.

A. Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 25 luglio 2007 n. 16412), invero, hanno già statuito che allorquando il contribuente, nell’impugnare un atto del concessionario della riscossione (ivi, “avviso di mora”), contesti, “in via mediata”, la “stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”, spetta “all’amministrazione, e non al concessionario, la legittimazione passiva, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è … un (mero) destinatario del pagamento (v. … Cass. n. 11746 del 2004), o, più precisamente, con riferimento allo schema dell’art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (v. Cass. n. 21222 del 2006)”: nel caso, lo stesso ricorrente espone (terzo motivo di ricorso) che la controversia ha ad oggetto (anche) l’accertamento delle validità della notifica dell’avviso di accertamento, ovverosia dell’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria, poi trasfuso nel ruolo emesso dalla stessa.

Nella medesima decisione, poi, si è, altresì, precisato che anche in ipotesi di impugnazione di un atto proprio del concessionario della riscossione “l’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”: tanto, all’evidenza, esclude in radice la sussistenza della “violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. anche in relazione all’art. 102 c.p.c.” oggetto della prima doglianza del contribuente.

B. L’infondatezza del secondo motivo (“nullità del procedimento e quindi della sentenza”, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c.”, non avendo la Commissione Tributaria Regionale “ordinato … la notifica dell’impugnazione proposta dall’Agenzia …

anche nei confronti della GEST LINE spa, quando non erano ancora scaduti i termini per il suo eventuale appello”) discende dai noti principi (da confermare per carenza di qualsivoglia osservazione contraria) secondo cui “in caso di cause scindibili, la norma contenuta nell’art. 332 c.p.c. la quale dispone che la impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui confronti l’impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d’impugnazione, per cui la notificazione della impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo” (Cass., trib., 16 aprile 2007 n. 9002, la quale cita la conforme “Cass. n. 20792/2004”, che segue), con la conseguenza (Cass., 3^, 27 ottobre 2004 n. 20792) che (giusta “risalente pacifico indirizzo”: “Cass., n. 1920/88; Cass., n. 6404/98; Cass., n. 6802/99”) “ove il giudice abbia”, come nel caso, “omesso di disporre la notificazione dell’impugnazione”, “la violazione della norma di cui all’art. 332 c.p.c. è improduttiva di effetti se siano già trascorsi i termini per l’impugnazione al momento in cui il giudice dell’impugnazione è chiamato a decidere”.

Siffatta “situazione” si registra proprio nel caso, risultando ampiamente decorso anche al momento della deliberazione di quella di secondo grado (avvenuta il 5 marzo 2007) il termine per impugnare la decisione di primo grado (emessa nell’anno 2005).

C. Il terzo motivo “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c.”; “conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”) è inammissibile.

Secondo la “giurisprudenza costante di questa Corte” (tale definita da Cass., 1^, 13 febbraio 2009 n. 3640, da cui gli excerpta che seguono, che richiama le “sent. n. 389 dell’undici gennaio 2007 …;

n. 1658 del 2005 …, n. 20118 del 2006”, nonchè Cass., lav., 11 febbraio 2011 n. 3386, tra le recenti), infatti, “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’ anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa”.

Nella specie, come riportato, il giudice di appello ha (in via preliminare e assolutamente principale) “dichiara (to) inammissibile il ricorso di primo grado” perchè, a suo giudizio, “l’estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile nè secondo tale norma nè in base ad altre disposizioni di legge”.

Con il suo ricorso per cassazione il contribuente non ha assolutamente investito lo specifico punto (quand’anche erroneo: cfr.

Cass., trib., 19 gennaio 2010 n. 724, secondo cui “l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo” in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo) relativo alla dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado per cui lo stesso è ormai coperto da giudicato interno, rilevabile ex officio anche da questo giudice di legittimità.

Il passaggio in cosa giudicata della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado del contribuente, naturalmente, impedisce lo scrutinio del terzo motivo di doglianza perchè lo stesso, di necessità logica e giuridica, suppone in defettibilmente l’ammissibilità di quel ricorso.

4. Delle spese processuali.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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