Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20461 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 16/03/2017, dep.28/08/2017),  n. 20461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14699/2016 proposto da:

MEDIAS SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA, 11, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento in materia di Irap 2008, lamentando, la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, per aver considerato applicabile tale disposto normativo nei confronti delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, solo se presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo, con l’effetto di escluderne l’efficacia riguardo alla dichiarazione integrativa della società che era stata presentata successivamente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre í termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Cass. sez. un. n. 13378/16, n. 5373/12, 14924/14, v. anche Cass. n. 19537/14).

Nel caso di specie, si trattava di un errore materiale di compilazione, per omessa indicazione di alcuni costi deducibili ai fini Irap che la parte poteva sempre emendare in sede giudiziale davanti al giudice.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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