Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20461 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22756/2006 proposto da:

S.L., M.C., IMMOBILIARE ROMANA SRL in

proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo

studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLEO ROBERTO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARINI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’immobiliare Romana s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da essa contribuente proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale sull’avviso di accertamento Iva, Irpeg ed Irap per l’anno d’imposta 1998. Il giudice dell’appello, con riferimento alla specifica doglianza della contribuente che l’ufficio già nel 1999 era in possesso della documentazione richiesta, ha motivato indicando specificamente la data delle n.tre richieste di documentazione, inviate dall’ufficio alla contribuente; le date in cui tali richieste venivano evase dalla contribuente; ed infine l’indicazione precisa, con riferimento a ciascun invito, della documentazione richiesta e depositata. Ha concluso ritenendo che l’appellante non aveva presentato all’ufficio la medesima documentazione già in possesso dello stesso e che il comportamento omissivo della contribuente aveva integrato le circostanze di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.

Il ricorso della contribuente è fondato su nove motivi accompagnati da altrettanti qu esiti di diritto ed è stato illustrato altresì da osservazioni scritte formulate in udienza sulle conclusioni del P.M. ex art. 379 c.p.c..

Gli intimati non hanno controdedotto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo l’11 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non si ha luogo a provvedere in ordine alle spese di giudizio dal momento che il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, per carenza dei presupposti legittimanti l’accertamento extracontabile e pone il seguente quesito: “Stabilisca codesta Corte se il ritardo nel riscontro ad una richiesta di documenti per dar logo ad un rimborso di imposta da cui non può desumersi (e non si desume) alcuna valutazione circa l’inattendibilità complessiva della situazione contabile del contribuente giustifichi o meno l’adozione del metodo di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2.” 2.1 La censura è fondata.

Invero l’art. 39, comma 2, lett. d bis) prevede che l’ufficio nell’accertamento del reddito d’impresa possa avvalersi del metodo induttivo: “quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 3) e 4), del presente decreto o del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 3) e 4)”. A loro volta le disposizioni contenute all’art. 32 cit., comma 1, nn. 3 e 4, D.P.R. prevedono che gli uffici possano: “(3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti,…….; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti…..”.

Il citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, prevede che “Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60, Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi…….”.

Il cit. art. 32, commi 4 e 5, dispongono (comma 4) che delle notizie e dei dati non addotti dal contribuente in risposta al questionario inviato dall’ufficio ai sensi del comma 1, n. 4, e degli atti e dei documenti da fui non trasmessi in risposta agl’inviti formulati dall’ufficio ai sensi del comma 1, n. 3, non può tenersi conto a suo favore, ai fini dell’accertamento, in sede amministrativa ed in giudizio; che tuttavia (comma 5) tale causa d’inutilizzabilità non opera, cosicchè il contribuente può avvalersi in giudizio anche di dati e notizie non comunicati e di atti e documenti non esibiti o non trasmessi a richiesta dell’ufficio, se li alleghi all’atto introduttivo del giudizio e dichiari “contestualmente” (cioè nello stesso ricorso) di non aver potuto ottemperare alla richiesta “per causa a lui non imputabile”.

2.2 Dall’esame del combinato disposto di tali norme si ricava che il legislatore: – ha imposto all’ufficio di indicare il motivo per il quale vengono rivolti al contribuente inviti di produzione di documenti e/o di risposte a questionari; – ha stabilito per l’ufficio un termine minimo (non inferiore a 15 o 30 gg.) da fissare a carico del contribuente per l’adempimento degli inviti e/o richieste a lui rivolti; – ha sanzionato con la sola inutilizzabilità, peraltro non assoluta (non opera se il contribuente alleghi quanto richiestogli al ricorso introduttivo del giudizio) il mancato adempimento da parte del contribuente a quanto richiestogli; – ha individuato il mancato ottemperamento da parte del contribuente a quanto richiestogli come uno dei casi (unitamente alla mancata presentazione della dichiarazione, la sottrazione o comunque la mancanza delle scritture contabili, la falsità o l’omissione o la grave irregolarità delle scritture contabili) in cui l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo.

2.3 Se questo è il quadro normativo di riferimento, dall’esame delle suddette norme si ricava che il legislatore, lungi dallo stabilire una sorta di automatismo, ha graduato le conseguenze in relazione a tipo di inadempimento del contribuente all’invito a produrre documenti e/o risposte a questionari, mettendo il solo totale inadempimento sullo stesso piano delle altre ipotesi previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, le quali tutte in tanto legittimano il ricorso al metodo induttivo in quanto, proprio nella loro gravità e specificità, sono caratterizzate dal fatto di impedire all’amministrazione di eseguire un accertamento analitico.

Ne consegue che il mero leggero ritardo da parte del contribuente nell’eseguire quanto richiestogli dall’ufficio con la concessione del termine minimo (come nel caso in esame nel quale l’invito alla produzione è stato notificato il 24.11.2003 e la relativa esecuzione è del 5.1.2004), non può essere equiparata alle più gravi ipotesi previste e disciplinate dal legislatore nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, soprattutto quando come nel caso di specie, l’invito alla produzione dei documenti era stato preceduto da altri due inviti regolarmente evasi.

2.4 Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: il solo non grave ritardo da parte del contribuente nel riscontro ad una richiesta di documenti da parte dell’ufficio, accompagnata dalla concessione del termine minimo di gg. 15, specie se già preceduta da altre richieste regolarmente evase, non legittima il ricorso al metodo di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2.

3. L’accoglimento di tale motivo del ricorso rende assorbiti gli altri.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

5. Le spese del presente grado di legittimità vengono regolate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza; le spese dei gradi di merito vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’andamento processuale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese;

accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso rntroduttivo del contribuente. Condanna l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 20.000,00, delle quali Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge; compensa integralmente le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA