Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20460 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27837-2012 proposto da:

I.F., (OMISSIS), P.R. (OMISSIS), domiciliati

ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIUSEPPE INZERILLO;

– ricorrenti –

contro

B.N., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

B.G.M. (OMISSIS), I.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PLATONE, 21, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA LOMBARDO, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARIA GALASSO (con procura non notarile) e ALFREDO CORDONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1170/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato MARIA GALASSO, difensore dei controricorrenti, che

ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 13 dicembre 1994 B.N., B.G.M., B.M. e I.A. evocavano in giudizio I.F. e P.R. per sentire dichiarati nulli i contratti di donazione stipulati (OMISSIS) da L.M., deceduta nel (OMISSIS), in favore dei convenuti, e sentire altresì condannati questi ultimi al rilascio dei beni immobili oggetto di liberalità. In precedenza, con ordinanza del 29 novembre 1994, gli attori avevano ottenuto il sequestro giudiziario dei medesimi beni.

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 21 gennaio 2008, annullava i contratti, ritenendo che gli stessi fossero per l’appunto annullabili, e non nulli, e condannava i convenuti al rilascio degli immobili. A fondamento della decisione il giudice di primo grado poneva l’accertamento per cui la donante fosse incapace di intendere di volere fin dal mese di (OMISSIS): tale accertamento era basato sulle conclusioni assunte dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal corso del giudizio e sulle evidenze di alcuni certificati medici anteriori al compimento degli atti dispositivi, le quali sconfessavano i rilievi sollevati dal consulente di parte dei convenuti e le risultanze della perizia espletata nel corso del procedimento penale che si era svolto a carico dei convenuti, e che si era concluso con la loro assoluzione dal reato di circonvenzione di incapace. Nella circostanza il Tribunale reputava poi ininfluenti, ai fini della decisione, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio e il parere espresso con riferimento alle condizioni di salute di L.M. dalla Commissione sanitaria per gli invalidi civili nel corso dell’anno (OMISSIS).

Interposto gravame, la Corte di appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 7 agosto 2012, respingeva l’impugnazione. Sottolineava il giudice distrettuale che ai fini della prova dell’incapacità di intendere di volere rilevante ai fini dell’annullamento del negozio ex art. 428 c.c. era sufficiente una semplice menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire il formarsi di una volontà cosciente. Osservava che l’accertamento in ordine a tale menomazione andava compiuto con l’ausilio delle regole desunte dalla scienza medica e che pertanto ai fini dell’indagine rivestivano un rilievo marginale le prove orali assunte nel corso del giudizio, che erano frutto di impressioni soggettive dei testimoni escussi. Precisava che fin dal novembre (OMISSIS) era stata diagnosticata alla donante una atrofia corticosottocorticale cerebro-cerebbellare e che da due certificati medici del (OMISSIS) risultava che la medesima era affetta dalla medesima patologia oltre che da una vasculopatia cerebrale sclerotica, la quale risultava già insorta nel (OMISSIS), allorquando venne rilevata la presenza di disturbi della parola, episodi di disorientamento temporale e spaziale e disturbi mnestici per fatti recenti. Osservava ancora la Corte distrettuale che da una relazione medica del (OMISSIS) emergeva che nel mese di (OMISSIS) L.M. risultava affetta da uno stato di demenza in fase avanzata, con severa discrasia, scarsa reattività agli stimoli esterni, severo disorientamento temporale e spaziale, turbe della memoria e turbe comportamentali. Si spiegava nella sentenza impugnata che doveva essere poi condivisa la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale risultava fondata sull’esame completo e critico della documentazione sanitaria antecedente e successiva alle date in cui vennero conclusi i contratti di donazione. La Corte, poi, riteneva non potessero trarsi argomenti contrari da altre evenienze (uno stato di temporanea sofferenza nel corso di una visita medica, che era rimasto indimostrato, e il mancato accertamento della grave cerebropatia da parte della nominata Commissione, la quale non risultava avesse proceduto a una completa indagine sulle condizioni di salute di L.M.). Riteneva infine esistente la malafede degli appellanti, intesa come consapevolezza della patologia sofferta dalla donante: ciò in considerazione degli stretti rapporti di parentela e di frequentazione esistenti tra i primi nella seconda.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione I. e P., i quali fanno valere sei motivi di impugnazione. Resistono con controricorso i B. e I.A.. Sono state depositate memorie.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.p.c., comma 1, artt. 775 e 1441 c.c.. Assumono i ricorrenti che, con riferimento all’azione di annullamento proposta (avendo il Tribunale così qualificato l’azione diretta all’accertamento della nullità dei contratti in contestazione) doveva ravvisarsi un difetto di legittimazione ad agire da parte degli attori: infatti l’azione di annullamento poteva essere proposta soltanto dall’incapace, da chi ne fa le veci, dai suoi eredi o aventi causa.

Col secondo motivo è denunciata l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. La Corte di appello aveva mancato di far richiamo della sentenza penale, passata in giudicato, che aveva pronunciato nel senso dell’assoluzione piena degli imputati: in tal modo aveva trascurato di considerare i numerosi elementi che il giudice penale aveva posto a fondamento della ritenuta insussistenza dello stato di incapacità della donante. In particolare, la Corte sicula aveva erroneamente affermato che il perito nominato nel corso del giudizio penale aveva omesso di esaminare la documentazione sanitaria anteriore e successiva alle date delle donazioni intercorse.

Col terzo motivo viene dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. La censura investe, sotto un profilo della sufficienza e della coerenza logica, l’accertamento della Corte di merito in ordine alla compromissione delle capacità cognitive e volitive della donante. Osservano i ricorrenti che il consulente d’ufficio non era giunto ad affermare che gli esami strumentali diagnostici effettuati prima della visita avessero dato evidenza di uno stato di demenza che si collocava temporalmente in una data anteriore a quella degli atti di liberalità. Il c.t.u. aveva dato atto che il quadro clinico della donante si connotava per la presenza un iter degenerativo che aveva determinato una perdita progressiva delle facoltà di L.M.: tuttavia il carattere degenerativo della patologia non poteva portare alla conclusione certa che lo stato di incapacità di intendere e di volere dell’interessata si fosse prodotto all’epoca in cui furono poste in atto le donazioni impugnate. Inoltre il verbale di visita della Commissione invalidi del (OMISSIS) evidenziava che lo stato di L.M. era quello di una persona “orientata e collaborante”: il che risultava contrastante con quanto attestato nella consulenza tecnica di parte attrice, in cui si descriveva che al momento della visita della paziente, in data (OMISSIS), lo stato di quest’ultima risultava essere assolutamente non reattivo rispetto a stimoli esterni. Le risultanze della consulenza disposta in sede penale erano poi nel senso di escludere che L.M. si trovasse in uno stato di infermità psichica tale da determinare un grave pregiudizio alla sua capacità di intendere e di volere. In conclusione, dunque, la Corte di merito aveva impiegato quale unico elemento del proprio convincimento un giudizio ipotetico, espresso dal consulente nominato nel corso del giudizio civile, che non era fondato sull’obbiettiva evidenza clinica di un’alterazione patologica in prossimità della data di stipula dei contratti impugnati.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 2697 e 2729 c.c.. Si assume che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto di porre alla base del proprio convincimento una prova congetturale.

Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. I ricorrenti lamentano che il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto di disattendere le prove orali raccolte nel corso del giudizio civile, nonostante esse fornissero precise indicazioni quanto allo stato di lucidità di L.M.. Inoltre la Corte di merito aveva impropriamente trascurato le deposizioni trascritte della sentenza penale: deposizioni che avevano fornito elementi di riscontro orientati nel medesimo senso.

Il sesto motivo è incentrato sull’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. Lamentano i ricorrenti come l’accertamento circa la frequentazione esistente tra di loro e la donante meritasse un maggiore approfondimento: in particolare, la sentenza avrebbe dovuto chiarire se detta frequentazione fosse emersa dall’istruzione probatoria o se, piuttosto, essa risultasse una circostanza pacifica in causa.

Con riferimento al primo motivo si osserva quanto segue.

Il Tribunale ha riqualificato l’azione di nullità come azione di annullamento: quest’ultima può essere proposta non da chiunque vi abbia interesse, come è previsto dall’art. 1421 per l’azione di nullità, ma solo dalla parte che, al momento del compimento dell’atto, era incapace di intendere e di volere, dai suoi eredi e dai suoi aventi causa (art. 428 c.p.c., comma 1).

Nel proporre la domanda gli attori non avevano prospettato di rivestire tali qualità (nè potevano farlo con riferimento alle prime due condizioni legittimanti stabilite dalla norma, posto che i contratti erano stati conclusi da L.M., che al momento dell’introduzione del giudizio era ancora in vita).

Sul punto della legittimazione non può assumersi sia caduto il giudicato. Infatti, l’impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21703): il giudicato implicito può legittimamente dirsi formato sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, con la conseguenza che di giudicato implicito non è a parlarsi, quanto alle questioni pregiudiziali all’esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione, qualora, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l’indispensabile presupposto del giudicato implicito (Cass. 9 giugno 2010, n. 13833; Cass. 29 aprile 2009, n. 10027; Cass. 31 marzo 2006, n. 7667; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

Secondo un’affermazione risalente e consolidata della stessa Corte, la legittimazione ad agire, quale condizione dell’azione, potrebbe poi validamente sopravvenire nel corso del giudizio, prima della decisione (ad es.: Cass. 17 marzo 2016, n. 5321; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26769; Cass. 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. 9 giugno 2010, n. 13882; con specifico riferimento al rilievo che assume, sul piano della legittimazione, l’acquisto della qualità di erede, Cass. 17 dicembre 1986, n. 7622).

La legittimazione si configura inoltre come questione processuale, sicchè con riferimento ad essa la Corte di legittimità è giudice anche del fatto (per tutte: Cass. 23 novembre 1971, n. 3395; Cass. 15 settembre 1970, n. 1459; Cass. 14 marzo 1969, n. 813; Cass. 28 ottobre 1967, n. 2667).

Rileva però il Collegio che l’esame dei fascicoli processuali, necessario ai fini dello scrutinio della questione – dedotta dai controricorrenti – della loro legittimazione sopravvenuta quali eredi della donante, non è attuabile, mancando agli atti il fascicolo d’ufficio costituito presso la Corte di appello di Palermo.

Si impone pertanto di rinviare la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del medesimo.

PQM

LA CORTE

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la richiesta del fascicolo d’ufficio presso la Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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