Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20460 del 02/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20460 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 5206-2013 proposto da:
LA GROTTERIA FRANCESCO LGRFNC41A14D086P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENZO DE CERI 195, presso lo
studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
1107

contro

MARINO GIULIANA, SPADA NICOLE, SPADA ALESSANDRO, SPADA
STEFANIA, SPADA CARLO, tutti nella qualità di eredi di
SPADA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SAN VALENTINO 21 C/0 STUDIO LEGALE CARBONETTI, presso

Data pubblicazione: 02/08/2018

lo studio dell’avvocato DANIELA MAIDA, rappresentati e
difesi dagli avvocati PAOLA SINISCALCHI, RITA DE ALOE,
giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 1171/2012 della CORTE

R.G.N. 842/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNA LAURA LA GROTTERIA per delega
verbale Avvocato ALBERTO PUGLIESE;
udito l’Avvocato PAOLA SINISCALCHI.

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/09/2012

RG 5206/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cosenza condannava il sig. Spada Giuseppe al
pagamento della somma di €. 37.441,70, quale quota parte della
retribuzione e t.f.r. spettante al sig. La Grotteria Francesco, coerede di
La Grotteria Giuseppe, in relazione all’attività lavorativa da
quest’ultimo prestata, quale fattore -operaio specializzato, nell’azienda

Disattesa l’eccezione di prescrizione, totale e/o parziale, del credito
azionato, il Tribunale accertò, alla luce delle risultanze istruttorie
acquisite nel corso del giudizio, che tra il sig. La Grotteria Giuseppe e il
sig. Spada Giuseppe fosse intercorso un rapporto di lavoro di natura
subordinata, con lo svolgimento, da parte del primo, dell’attività di
gestione di terreni agricoli ubicati in vari comuni, provvedendo alla
raccolta e lavorazione delle olive, alla vendita e consegna dell’olio e
degli altri prodotti agricoli ricavati dalla coltivazione dei fondi,

et

similia.
La sentenza venne impugnata da Spada Giuseppe che ne assumeva la
erroneità sotto diversi profili.
Lamentava, in primo luogo, l’intervenuta prescrizione di tutti i crediti
rivendicati, evidenziando che alla data di messa in mora del maggio
1998 era decorso il termine di cinque anni, sia considerando il periodo
compreso tra la data di chiusura del frantoio (marzo 1988) e la data di
decesso del sig. La Grotteria Giuseppe (16 maggio 1993), sia il periodo
compreso tra l’anno 1992 (indicato da un testimone come di
cessazione dell’attività lavorativa e riportato nell’ultima missiva dello
Spada acquisita agli atti) e la lettera di costituzione in mora pervenuta
nel mese di maggio 1998.
Deduceva, in ogni caso, il decorso di oltre cinque anni tra la data di
cessazione del rapporto e la data di ricezione della lettera interruttiva
della prescrizione del 5 maggio 1998.
Sosteneva, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere
l’eccezione di prescrizione dei crediti pretesi fino al 1969, allorché il
dedotto rapporto di lavoro avrebbe subito un mutamento,
trasformandosi da tempo parziale (fino al 31 dicembre 1969 il sig.La
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agricola dello Spada dal 1957 al maggio 1993.

RG 5206/13

Grotteria Giuseppe avrebbe lavorato anche alle dipendente di una
impresa di trasporti) a tempo pieno, attesa l’autonomia del primo
rispetto al secondo rapporto.
Osservava che il detto rapporto sarebbe cessato nel 1979/1980,
considerato che nel periodo compreso tra il 4 luglio 1979 e il 12
gennaio 1983 non vi sarebbe stata alcuna corrispondenza epistolare tra
il sig. Spada e il sig.La Grotteria Giuseppe in ordine alla gestione dei

lavoro subordinato e della intervenuta prescrizione dei vantati crediti.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 17.9.12, la
Corte d’appello di Catanzaro, accoglieva il gravame e rigettava, per
intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la domanda proposta
da La Grotteria Francesco.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultimo, affidato
a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resistono gli eredi Spada, nelle more deceduto, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il lavoratore denuncia la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 2120, 2948 n.4.; 2955 n.2 e 2956 n.1; 1230 e
1231 cc.; 35 L. n. 300\70; 36 Cost.; nonché della sentenza della C.
Cost. n. 63\66, oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo della controversia.
Lamenta che dalle risultanze istruttorie emergeva un rapporto di lavoro
subordinato dal 1956 al 16.5.93, e che dalla documentazione in atti
risultava che la prescrizione era stata più volte interrotta.
2.- Con il secondo e terzo motivo il La Grotteria denuncia la violazione
degli artt. 1230 e 1231 c.c., oltre ad una insufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi della controversia, quali
l’esistenza della subordinazione, la non decorrenza della prescrizione in
costanza di rapporto non assistito da stabilità reale; infine quanto alla
ritenuta novazione del rapporto per la trasformazione di esso da part a

full Urne.

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fondi, carenza valutabile nel senso della insussistenza del rapporto di

RG 5206/13

3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono fondati nei sensi che seguono.
Deve premettersi che la sentenza impugnata non ha riformato la
pronuncia di primo grado in ordine alla sussistenza della
subordinazione, che ha anzi implicitamente confermato valutando la
sussistenza o meno della eccepita prescrizione dei relativi crediti di
lavoro.

alle censure inerenti le norme ed i principi di diritto invocati in materia
di prescrizione dei crediti di lavoro.
In primo luogo, e decisivamente, laddove ha ritenuto la decorrenza
tout court, in costanza di rapporto con impresa di cui non è emersa la

soggezione al regime di stabilità reale, della prescrizione dei crediti
vantati.
In secondo luogo laddove ha ritenuto che la dedotta trasformazione del
rapporto di lavoro subordinato da part a full time avesse comportato,
in assenza di prova di specifici accordi scritti (ad substantiam) tra le
parti (che la sentenza impugnata ha ritenuto semplicemente
‘ragionevole’ supporre), necessari a tal fine (cfr. Cass. n.26109\14),
una novazione del rapporto, tale da far decorrere un nuovo termine
prescrizionale.
Deve poi considerarsi che anche a voler ipotizzare la cessazione di un
primo, ma come detto non individuabile, rapporto al 31.12.69, la
prescrizione del diritto dell’erede decorrerebbe pur sempre dalla morte
(16.5.93) del dante causa (Cass. n. 15687\09), sicché la pacifica
de quibus del 5.5.98 sarebbe

lettera di rivendicazione dei crediti

comunque intervenuta entro i termini di prescrizione.
La sentenza impugnata risulta inoltre erronea laddove sostanzialmente
imputa al La Grotteria di dimostrare la effettiva cessazione del rapporto
di lavoro de quo, ai fini della decorrenza della prescrizione, essendo al
contrario onere dell’eccepiente dimostrare l’avvenuta prescrizione,
anche con riferimento ai relativi elementi fattuali (id est la cessazione
del rapporto di lavoro).
4.-Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata
cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per
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Deve allora rilevarsi che la motivazione della sentenza non si sottrae

RG 5206/13

l’ulteriore esame della controversia alla luce dei principi esposti, oltre
che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la

Reggio Calabria.

Roma, così deciso nell’Adunanza del 15 marzo 2018

sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di

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