Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2046 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12370-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrente –

contro

C.A.M., D.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASIANI, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO FRANCESCO

ANGELETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8519/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A. – proprietario di un fondo assoggettato a servitù di passaggio in favore di un fondo limitrofo in proprietà delle sigg.re C.A.M. e D.R. – ricorre per revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c., n. 4) della sentenza di questa Corte n. 8519/17, che ha rigettato il ricorso da lui proposto per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Perugia n. 352/12.

La sentenza della corte umbra, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato le domanda del G. di declaratoria di estinzione della suddetta servitù (per cessazione della interclusione del fondo dominante e per prescrizione del diritto) e di accertamento di uno sconfinamento dei vicini.

Nel ricorso per revocazione si afferma che la Cassazione non avrebbe compreso il significato dei due motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale e si argomenta che il travisamento dei motivi si sarebbe risolto nel loro mancato esame, integrante errore revocatorio.

Questi, in particolare, gli argomenti svolti nel ricorso per revocazione con riguardo all’omesso esame del primo motivo del ricorso per cassazione:

– nella causa si discuteva di servitù di passaggio costituita in concomitanza con la vendita di singole porzioni di un fondo più esteso;

– poichè le porzioni vendute rimanevano intercluse, nell’atto di trasferimento fu convenuta la costituzione della servitù;

– trattandosi di servitù costituita per contratto, e non per destinazione del padre di famiglia, la cessazione dello stato di interciusione avrebbe determinato la estinzione della servitù, ai sensi dell’art. 1055 c.c., ingiustamente negata dal giudice d’appello sull’erroneo presupposto che la servitù fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia;

– tale errore della corte distrettuale costituiva la ragione essenziale della censura svolta nel primo motivo del ricorso per cassazione;

– se la Corte di cassazione avesse colto il significato di tale censura, avrebbe certamente accolto il ricorso al fine fare esaminare nuovamente la fattispecie dal giudice di merito, tenuto conto che la destinazione del padre di famiglia è un modo di costituzione della servitù che, per definizione, non richiede un titolo negoziale;

– erroneamente la Cassazione, con riferimento al tema dell’estinzione della servitù per non uso protratto per oltre venti anni, aveva inteso la censura mossa dalla ricorrente quale critica di merito alla valutazione della prova, là dove, in effetti, era stata denunciata l’apparenza e la illogicità della motivazione in rapporto agli esiti della prova.

Questi, in particolare, gli argomenti svolti nel ricorso per revocazione con riguardo all’omesso esame del secondo motivo del ricorso per cassazione:

– La Cassazione non avrebbe compreso che detto motivo non deduceva un vizio di omessa pronuncia sulla istanza di regolamento dei confini, ma censurava la sentenza della corte territoriale per non avere riscontrato l’esistenza dello sconfinamento, ad opera dei convenuti, chiaramente risultante dalla consulenza tecnica;

– la Cassazione non aveva poi percepito l’ulteriore censura mossa con il secondo motivo del ricorso per cassazione, il quale attingeva l’errore compiuto dalla corte d’appello richiamando l’art. 1158 c.c. senza che fosse stato provato che il muro attualmente presente in situ sorgesse dove in precedenza insisteva una rete metallica.

C.A.M. e D.R. hanno resistito al ricorso per revocazione depositando controricorso nel quale hanno chiesto la maggiorazione dei compensi da liquidare a carico della parte soccombente ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8, nonchè l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

La causa è stata discussa – previa proposta di inammissibilità del ricorso formulata ai sensi degli artt. 380 bis e 391 bis c.p.c. – nell’adunanza del 24.9.19, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

I due motivi di revocazione sono entrambi inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l’omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di alcuni motivi del ricorso per cassazione configura errore revocatorio delle sentenze della Corte di cassazione, trattandosi di un errore di fatto nell’esame degli atti interni al giudizio di cassazione (Cass. 362/10, 17163/15). Deve tuttavia trattarsi, appunto, di assenza di qualsivoglia scrutinio. Quando invece lo scrutinio vi sia stato, è da escludere che l’eventuale errore nella comprensione della doglianza possa essere qualificato come errore percettivo, giacchè la Corte di cassazione ha percepito l’esistenza del motivo e lo ha esaminato, seppure – in tesi travisandone la portata. Un eventuale errore nella comprensione della doglianza svolta nel motivo, ossia un travisamento della stessa, non può, quindi, essere qualificato che come errore di giudizio. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato principio che una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (così Cass. 8615/17; negli stessi termini, ex multis, Cass. 10184/18; Cass. 3760/18).

Il sig. G. in questa sede non deduce che, nella sentenza di cui chiede la revocazione, manchi del tutto l’esame di alcuno dei motivi del ricorso per cassazione rigettato con tale sentenza, ma deduce che il contenuto di tali motivi sarebbe stato travisato (vedi pag. 29, sestultimo rigo, del ricorso per revocazione: “Evidente è il travisamento del motivo in cui è incorsa la Corte di cassazione”). La doglianza esula, quindi, dall’ambito della denuncia di un errore percettivo ed attinge la ricostruzione della portata dei motivi del ricorso per cassazione operata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8519/17; si denuncia, in sostanza, un errore di giudizio; donde l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell’obbiettiva sottigliezza del discrimine tra errore percettivo ed errore di giudizio, vanno disattese le istanze dei contro ricorrenti tendenti all’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8 e dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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