Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2046 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2046 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 1074-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
BLAQUIER GAETANA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. DI
PALMA VINCENZO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 9381/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19.11.2010, depositata il 05/01/2011;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.

depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
e 375 cod. proc. civ. :
“Con ricorso notificato in data 27-28 dicembre 2011, la s.p.a. Poste
Italiane ha chiesto, con cinque motivi, la cassazione della sentenza
depositata il 5 gennaio 2011, con la quale la Corte d’appello di Roma,
in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato
inefficace il termine apposto al contratto di lavoro subordinato con
Gaetana Blaquier per il periodo dal 19 dicembre 2001 al 31 gennaio
2002, con conseguente conversione a tempo indeterminato del
contratto.
L’intimata si è difeso in questa sede con rituale
controricorso.
Successivamente la difesa della società ricorrente ha
depositato nella cancelleria della Corte copia del verbale
dell’accordo conciliativo raggiunto il 24 settembre 2012 in sede
sindacale dalle parti in ordine alla controversia in parola.
Il ricorso andrà conseguentemente dichiarato
inammissibile per il venir meno dell’interesse allo stesso, a
seguito dell’intervenuta conciliazione.
Si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia
fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”

2
Ric. 2012 n. 01074 sez. ML – ud. 07-11-2013

__

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili atteso il venir meno dell’interesse della parte
ricorrente all’impugnazione in conseguenza della intervenuta
conciliazione.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile

compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Roma , camera di consiglio del 7 novembre 2013

Il Funzionario Giudiziario
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L’intervenuto accordo conciliativo configura un giusto motivo di

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