Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2046 del 27/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 28/06/2016, dep.27/01/2017),  n. 2046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8004/2011 proposto da:

COMACO SPA, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ORESTE MODENA, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI AOSTA;

– intimati –

nonchè da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

COMACO SPA, AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI AOSTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MODENA che si rimette agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per la cessata materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito di indagini effettuate dall’ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF) è stata accertata da detto ente la falsità dei certificati AGRIM allegati a tre bollette di importazione di banane dal Sud America, presentate dalla CO.MA.CO. s.p.a., nell’anno 2000, alla dogana di Aosta. Conseguentemente l’agenzia delle dogane ha emesso, in data 28 novembre 2002, nei confronti di detta società un avviso suppletivo e di rettifica dell’accertamento definitivo, ai fini del recupero dei dazi doganali evasi e dell’i.v.a. all’importazione, oltre interessi.

2. – Tale atto è stato impugnato dalla contribuente dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Aosta, che ha respinto il ricorso.

3. – L’appello proposto dalla CO.MA.CO. s.p.a. è stato, del pari, rigettato dalla commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con sentenza n. 20/1/2010, depositata il 13 dicembre 2010 e notificata il 20 gennaio 2011, con la quale il giudice di seconde cure, respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’Unione europea, ha ritenuto legittimo l’atto in contestazione, sul presupposto della rilevabilità da parte dell’importatore, per la sua qualificazione ed esperienza professionale, della falsità dei certificati allegati alle suddette bollette di importazione.

4. – Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale ha proposto ricorso la CO.MA.CO. s.p.a., affidandolo a quattro motivi. L’agenzia delle dogane ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

5. – Prima dell’udienza di trattazione, fissata per il giorno 9 febbraio 2015, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere essa provveduto al pagamento di quanto dovuto all’erario a titolo di dazio doganale accertato. Su tali basi, le parti hanno concordato nella richiesta di un rinvio a nuovo ruolo, in senso conforme concludendo il procuratore generale.

6. – Con ordinanza interlocutoria in pari data, la corte ha disposto rinvio, disponendo il deposito di documentazione che attestasse l’eventuale venire meno di qualsiasi ragione di contrasto tra le parti.

7. – In data 15 aprile 2015 l’avvocatura erariale ha depositato documentazione, ritualmente notificata alla controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va rilevato, anzitutto, che, come si evince dalla nota dell’agenzia delle dogane datata 2 aprile 2015 n. 15702/RU di riscontro dell’ordinanza interlocutoria sopra menzionata, fatta propria dall’avvocatura erariale che la ha depositata, non sussistono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo la contribuente rinunciato a ogni sua ragione, ciò che invece l’amministrazione ha atteso. Inoltre, il pagamento da parte della società contribuente come da quietanza dell’8 febbraio 2010, accompagnata alla nota della società stessa alla dogana di Aosta in data 11 febbraio 2010, è stato seguito dalla proposizione dell’appello avverso la sentenza della commissione di prime cure, depositato in data 8 marzo 2010, ciò che di per sè fa emergere che la stessa contribuente non ha considerato il pagamento quale estintivo della contesa, bensì quale atto finalizzato ad evitare l’esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. in generale sull’inidoneità del mero pagamento ai fini della cessazione della materia del contendere, e sull’esigenza di effettuare accertamenti circa la finalità di esso, sez. 5, n. 909 del 2006). Ne deriva che la controversia deve essere decisa ad esclusione della declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante il permanere del conflitto tra le parti.

2. – Il ricorso della CO.MA.CO. s.p.a. è redatto mediante integrale riproduzione (e in parte allegazione) di una serie di documenti (avviso di accertamento, in parte riprodotto alla p. 2 del ricorso e allegato nell’integralità; ricorso introduttivo, riprodotto integralmente dalla p. 2 del ricorso in poi; sentenza di primo grado, riprodotta integralmente dalla p. 6 in poi; atto di appello, riprodotto integralmente dalla p. 8 in poi; sentenza di secondo grado, integralmente riprodotta dalla p. 15 in poi); una brevissima narrazione riassuntiva, relativa peraltro esclusivamente ad uno dei momenti procedimentali (l’appello), è esclusivamente contenuta alla p. 8; ad eccezione di questa, i motivi non sono preceduti da alcuna esposizione sommaria dei fatti.

Deriva da tanto l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Si richiama al riguardo quanto statuito da questa corte con sentenza sez. 5, n. 18363 del 2015, secondo cui la tecnica di redazione in parola si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione del requisito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che tale esposizione sommaria impone, e comporta un mascheramento dei dati processuali effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza del ricorso da cui consegue la sua inammissibilità.

L’esposizione dei fatti rilevanti, del resto, non può essere desunta dall’esame dei motivi (v. sez. 6-3, n. 3385 del 2016), in quanto affida alla corte di cassazione il non esigibile compito di scegliere quanto rilevi ai fini della decisione (v. sez. un. n. 5698 del 2012) e sintetizzare il fatto sostanziale e processuale funzionale alla valutazione del ricorso, ciò che costituisce attività rimessa alle libere scelte defensionali della parte (v. sez. 6-5, n. 10244 del 2013; v. anche in generale, per un caso simile, sez. 6-5, n. 26277 del 2013).

Il coacervo dei documenti riprodotti, nel caso di specie, neppure può essere espunto dall’atto processuale, valutando l’autosufficienza del ricorso nelle parti rimanenti, atteso che la parte residua (il cennato breve brano alla p. 8) si riferisce ad una sola delle fasi processuali, senza specifici e chiari collegamenti con le censure svolte.

Ne deriva che, dovendo dichiararsi inammissibile il ricorso, si è formato il giudicato di cui all’art. 2909 c.c., sulla sentenza impugnata (ciò che rileva anche a taluni fini di cui appresso). Invero, solo un atto di gravame conforme al modello legale è idoneo a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. in generale, sez. un. n. 16 del 2000 e conseguenti).

Stante l’inammissibilità, e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, già in base alla non conformità al modello legale del ricorso principale nel suo complesso, può procedersi all’esame dei motivi di ricorso per mera completezza; da ciò emergerà peraltro – come in prosieguo – l’inammissibilità anche dei singoli motivi, ciò che conferma per altro verso l’inammissibilità del gravame e la copertura da giudicato ex art. 2909 c.c., delle questioni in esame.

3. – Con il primo motivo, la ricorrente principale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 234 del trattato CE (oggi art. 267 trattato sul funzionamento UE). Trascrivendo nel corpo del mezzo di gravame la decisione della commissione europea in data 8 aprile 2010, nel procedimento REC 06/07, concernente un caso analogo all’epoca all’attenzione delle autorità doganali del Belgio, nell’ambito del quale – come la società ricorrente principale sottolinea – la commissione ha riconosciuto “l’esistenza di una situazione particolare” e quindi lo sgravio dei maggiori dazi recuperati, per assenza di frode o manifesta negligenza, e richiamando di avere essa stessa ricorrente principale depositato istanza di sgravio alla commissione (p. 18 del ricorso), la CO.MA.CO s.p.a. ha lamentato come ingiusta la decisione della commissione tributaria regionale di non sollevare innanzi alla corte di giustizia dell’Unione europea questione pregiudiziale interpretativa del regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 239 (c.d. codice doganale comunitario – c.d.c.), sul quesito relativo al se sussista il diritto allo sgravio di cui a detto articolo per le circostanze di cui alla lite, in cui vi è stata anche archiviazione in sede penale, per assenza di frode. Posto che la commissione regionale ha escluso la possibilità di sollevare la questione pregiudiziale in quanto essa sarebbe prevista solo per questioni di diritto, ritenendo invece la questione di cui trattasi di natura fattuale, la CO.MA.CO., diversamente opinando, sollecita questa corte di ultima istanza all’emissione di ordinanza di rinvio.

3. – Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, diretta violazione dell’art. 239 cit. del regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 239 (c.d. codice doganale comunitario – c.d.c.). Sostiene che, per negare l’applicazione dell’art. 239 c.d.c. ai fini della concessione dello sgravio (concesso invece, nel caso belga citato, dalla Commissione), la commissione tributaria regionale – che ha richiamato nella sentenza l’obiettiva falsità dei certificati, dichiarata dall’autorità spagnola, e la riconoscibilità dei timbri da parte di un operatore esperto e qualificato anche in relazione al notorio diffondersi di quelli falsi – si sarebbe riferita a presupposti per lo sgravio diversi da quelli dell’art. 239 (e segnatamente a quelli dell’art. 220), mentre l’art. 239 – che la commissione regionale avrebbe violato – prevede lo sgravio per la situazione di assenza di frode o manifesta negligenza, caso cui si attaglierebbe la fattispecie in esame, ben diverso da quello su cui si sarebbe concentrata l’attenzione dei giudici di merito (pp. 28 e 29 ricorso).

4. – Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente principale denuncia anche vizio motivazionale per “illogico contrasto con la decisione nel caso banane presa dalla commissione europea”, citata, costituente un “fatto indiscutibile” e una “prova ineccepibile” circa la necessaria applicazione dell’art. 239 cit..

5. – I tre motivi predetti, strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente, riservandosi peraltro nella relativa trattazione una premessa autonoma alla questione – insita nel primo motivo – della sollecitazione ad opera della ricorrente principale di un rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE.

6. – A tale riguardo, va rilevato che la CO.MA.CO ha riservato il predetto apposito mezzo di gravame alla doglianza di mancata rimessione di questione pregiudiziale da parte dei giudici di merito, da essa sollecitati a tanto. Il predetto primo motivo, in tale prospettiva, è inammissibile in quanto tale, in quanto questa corte (cfr. sez. 1, n. 5842 del 2010) ha chiarito che la richiesta di rinvio alla corte di giustizia su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto unionale non è configurabile come autonoma domanda, ma rappresenta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Rispetto ad essa, dunque: – non sussistono barriere preclusive, potendo la richiesta essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma ex art. 267, comma 3 trattato sul funzionamento UE – ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività – in un obbligo; – non può farsi questione, in caso di omessa pronuncia, del rispetto del principio di cui all’art. 112 c.p.c.; – non può altrimenti lamentarsi il diniego di rinvio in sede di impugnazione, potendo – come detto – la richiesta essere reiterata al giudice superiore.

7. – Ferma l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto tale, per la ragione esposta, per quanto detto in ordine alla natura autonoma dell’istanza di rinvio pregiudiziale si impone comunque un suo esame. In proposito, va affermata la non necessità di alcuna rimessione alla corte di giustizia UE. Deve partirsi, al riguardo, dalla considerazione della già acclarata inammissibilità del ricorso nel suo complesso (che, come già accennato e come in prosieguo, sarà corroborata dall’inammissibilità anche dei singoli motivi), con la conseguenza dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. In ipotesi assai simili – di passaggio in giudicato della sentenza impugnata per inammissibilità dei gravami per decorso dei termini di decadenza (mentre nel caso di specie trattasi di difformità dei gravami dal modello legale) – si è affermato che il diritto dell’UE, così come costantemente interpretato dalla corte di giustizia (sentenze 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, e 16 marzo 2006, in causa C234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione. Invero, la corte di giustizia ha fatto salve le ipotesi, assolutamente eccezionali, in cui il rinvio pregiudiziale è possibile o obbligatorio anche a fronte di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ipotesi che ricorrono allorquando sussistano discriminazioni tra situazioni di diritto unionale e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento UE.

Tale principio deve essere applicato – e il sussistere delle sue eccezioni deve essere escluso – anche nel caso di specie.

Invero, come già riconosciuto da questa corte con riferimento alle ipotesi di inammissibilità dell’appello (cfr. sez. 5, n. 25320 del 2010) e del ricorso per cassazione (cfr. sez. 5, n. 16032 del 2015) per tardività, con conseguente formazione del giudicato, così nel presente caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difformità dal modello legale, con analoga formazione del giudicato, il giudice nazionale non deve disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata, nemmeno ove potesse effettivamente sussistere una violazione del diritto unionale da parte della decisione divenuta irrevocabile.

Neppure sussistono le ipotesi eccezionali in cui, invece, il giudice nazionale può superare il giudicato: non vertesi in ipotesi di discriminazioni tra situazioni di diritto dell’UE e situazioni di diritto interno, nè le norme dell’ordinamento nazionale da cui deriva l’inammissibilità del ricorso in cassazione rendono in pratica impossibile o estremamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale (trattasi, a tale ultimo riguardo, come già accennato, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone che il ricorso per cassazione contenga una esposizione sommaria dei fatti, per quanto già esaminato in tema di inammissibilità complessiva del ricorso, e dell’art. 360 c.p.c., per quanto invece si dirà in tema di inammissibilità dei singoli motivi, che impone che il ricorso per cassazione sia ancorato a specifici vizi, tra cui quello di violazione di legge (comma 1, n. 3), correlati a determinati requisiti; tali norme, pur imponendo il rispetto di specifici parametri di contenuto e forma dell’atto, in quanto funzionali al corretto esame delle impugnazioni, non sminuiscono in maniera apprezzabile il diritto di accesso alla giustizia, essendo ampiamente prevedibile il funzionamento della disciplina stessa anche in base all’elaborazione della giurisprudenza).

Ne deriva, in conclusione su tal punto, che trattandosi di ricorso avverso sentenza passata in giudicato, in assenza delle predette situazioni eccezionali, nessun rinvio pregiudiziale è possibile nè doveroso.

8. – Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso propongono tutti e tre all’attenzione la questione dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 239 c.d.c.; in particolare, nel primo motivo la norma del cennato regolamento UE è indicata come parametro per la formulazione di quesito ai fini del richiesto rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE (“se sussista il diritto allo sgravio ex art. 239 del c.d.c. per la ricorrenza di circostanze che non implicano frode” ecc.); nel secondo motivo, la norma stessa è indicata come parametro che sarebbe stato violato dalla commissione tributaria regionale con la sentenza impugnata, nell’ambito della quale i giudici non avrebbero considerato il diritto allo sgravio discendente da tale disciplina, avendo essi invece “fatto confusione, dando un’unica motivazione in riferimento all’art. 220” del c.d.c., le cui fattispecie sono “diverse e autonome” (così p. 28 ricorso); la decisione della commissione europea, invece, “rend(e) evidente e necessaria, nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 239” (ibidem) per assenza di frode e manifesta negligenza, tanto che – con il terzo motivo – si chiede la cassazione della sentenza impugnata anche per contrasto con la cennata decisione della commissione nel caso REC 06/07, che sull’assenza di frode e di manifesta negligenza ha fondato lo sgravio.

9. – Ciò posto, rileva la corte come, a prescindere da ogni altro aspetto, l’inammissibilità dei motivi di ricorso già discenda dal rilievo (dedotto nel controricorso, pp. 5 e 14) che l’invocazione delle disposizioni del c.d.c. predetto (in principalità, dell’art. 239, in relazione differenziale rispetto all’art. 220) non abbia formato oggetto di ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale; ne discende, dunque, che la proposizione doglianze sul tema, innanzi alla commissione regionale e, indi, a questa corte, viola le disposizioni processuali che impongono che gli atti impositivi possano essere impugnati solo entro 60 giorni dalla notifica, a pena di decadenza dall’impugnazione per ragioni non proposte (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, relativo al processo tributario; con limitate possibilità di motivi nuovi entro limiti temporali definiti) e che non possano poi proporsi in appello nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio – non essendo rilevabile d’ufficio quella in esame – (art. 57 del D.Lgs. cit.). Di conseguenza, sono inammissibili altresì i motivi di ricorso per cassazione, ove la parte non alleghi la deduzione in primo grado della questione e la sua coltivazione in appello. Per effetto della tardività ex art. 21 cit. – rilevabile d’ufficio – che ha connotato, dunque, l’impugnazione dell’atto impositivo fondata sulla cennata disciplina del c.d.c., e della conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, anche per tal via non si pone un problema di sottoposizione di interpello pregiudiziale alla corte di giustizia; quand’anche, infatti, si fosse al cospetto di una situazione in cui si imponga l’applicazione di norme unionali nel senso (inammissibilmente) invocato dalla parte, in generale la preclusione processuale (disciplinata dall’ordinamento nazionale) è idonea anche a giustificare il mancato seguito in concreto rispetto a detta disciplina: la corte di giustizia, infatti, com’è noto, insegna che “spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro… stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali spettanti ai singoli in forza della norme di diritto comunitario aventi effetti diretti” (sent. 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck); il raggiungimento degli obiettivi del diritto UE, in altri termini, non esige un’alterazione del normale regime di giustiziabilità degli atti amministrativi (sent. 1 giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss China Time); ciò salvo che nelle ipotesi in cui – e non è questo il caso – la disciplina processuale statale violi il principio di equivalenza e quello di effettività (sent. 27 febbraio 2003, causa C-327/00, Soc. Santex); invero, la previsione di un termine di sessanta giorni per l’impugnazione degli atti impositivi, in base a specifici motivi, non viola il quadro normativo eurounitario.

10. – Sussiste ulteriore causale di inammissibilità in relazione alle doglianze in questione, siccome tutte e tre riferite al vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espressamente dedotto. Ciò in quanto, con detti motivi – quindi inammissibili – in luogo di dedursi una effettiva violazione o falsa applicazione di norma, si contesta in effetti – con il chiarimento che dovrà operarsi in ordine al secondo motivo – la valutazione in fatto circa il sussistere o meno dei presupposti applicativi, correttamente individuati, della norma stessa. In argomento, va richiamato che il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto (limitato) del vizio di motivazione.

Specificamente la sentenza di secondo grado ha affermato la falsità dei certificati ed ha escluso che il timbro, non in uso, potesse “condurre un operatore esperto e qualificato in errore”; su tali basi – ritenuto che l’archiviazione da parte del Tribunale di Ravenna del procedimento penale aperto su ipotesi di reato non precludesse alcun accertamento da parte del giudice tributario – ha escluso, pur senza citarlo (ma è citata nella parte della sentenza relativa allo “svolgimento del processo” la questione dello sgravio per “circostanze che non implicano frode… e… non manifesta negligenza”), il sussistere dei presupposti dell’art. 239 c.d.c..

11. – Passando in rassegna, dunque, i motivi in questione dal detto punto di vista, può rilevarsi che – per i profili non già trattati – con il primo motivo la ricorrente principale, nel sollecitare l’accertamento di una violazione dell’art. 234 del trattato CE (oggi art. 267 trattato sul funzionamento UE), già per le ragioni anzidette non sussistente, fermo restando che il parametro normativo dedotto in via diretta è quello della norma di trattato, introduce (anche) un profilo di doglianza riferito, in via indiretta, all’art. 239 c.d.c., circa l’affermata “esistenza di una situazione particolare” legittimante lo sgravio dei maggiori dazi recuperati, per assenza di frode o manifesta negligenza, richiamando la decisione della commissione UE nel caso belga,(e richiamando che la commissione tributaria regionale ha – in tesi, erroneamente – escluso la possibilità di sollevare la questione pregiudiziale in quanto essa sarebbe prevista solo per questioni di diritto, ritenendo invece essa CO.MA.CO. la questione di cui trattasi di natura fattuale. Nell’esaminare il motivo, esso, ad avviso della corte, deve ritenersi comportare un’inammissibile sottoposizione al giudice nazionale (nella prospettiva di ulteriore sottoposizione al giudice dell’UE) di un problema fattuale (la CO.MA.CO. – o meglio i suoi operatori – si sono venuti a trovare, nella fattispecie concreta data, in una delle situazioni “diverse” di cui all’art. 239 cit. in “circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza”?), neppure presentato sotto le spoglie di una violazione di legge (diversamente, invece, si dirà quanto al secondo motivo); invero, infatti, nell’ambito del motivo non si deduce un errore di applicazione dell’art. 239 c.d.c., bensì addirittura della norma del trattato in tema di rinvio pregiudiziale (violazione, come detto, insussistente). Deve, da tale angolo visuale, condividersi dunque l’affermazione dei giudici di merito circa l’impossibilità, comunque, di sottoporre alla corte di giustizia un quesito che inevitabilmente dovrebbe avere natura fattuale, posto che neppure è contestato, nell’ambito del motivo, che una violazione o falsa applicazione dell’art. 239 c.d.c. vi sia stata, ma è contestato che i giudici di merito erroneamente avrebbero escluso il diritto allo sgravio (cfr. in generale sull’impossibilità di sottoporre alla corte di giustizia dell’UE questioni fattuali, sez. 6-3, n. 6862 del 2014).

12. – Diversamente, con il secondo motivo, la ricorrente principale, come ricordato, deduce diretta violazione dell’art. 239 cit.. In particolare, si deduce che la norma non sia stata applicata al fatto accertato, quando doveva esserlo. Al fine di prospettare l’erronea interpretazione della norma, la ricorrente principale ipotizza che la commissione regionale abbia negato l’applicazione dell’art. 239 c.d.c. ai fini della concessione dello sgravio (concesso invece, nel caso belga citato, dalla Commissione), riferendosi, per giustificare il diniego, a presupposti per lo sgravio diversi da quelli dell’art. 239 (e segnatamente a quelli dell’art. 220), mentre l’art. 239 – che la commissione regionale avrebbe violato – prevede lo sgravio per la situazione di assenza di frode o manifesta negligenza, caso cui si attaglierebbe la fattispecie in esame, ben diverso da quello su cui si sarebbe concentrata l’attenzione dei giudici di merito (pp. 28 e 29 ricorso). A fronte di tale visione della parte, rileva la corte che la lettura della sentenza impugnata, riprodotta peraltro nel ricorso, offre una diversa visione: pur senza citare l’art. 239 c.d.c. (ma è citata nella parte della sentenza relativa allo “svolgimento del processo” la questione dello sgravio per “circostanze che non implicano frode… e… non manifesta negligenza”), la commissione tributaria regionale ha menzionato i presupposti per lo sgravio correttamente individuati in base a detta norma, procedendo alle affermazioni fattuali, non sindacabili in cassazione al di là del vizio di motivazione, della falsità dei certificati e della esclusione dell’ipotesi che il timbro, non in uso, potesse “condurre un operatore esperto e qualificato in errore”; su tali basi – ritenuto che l’archiviazione da parte del tribunale di Ravenna del procedimento penale aperto su ipotesi di reato non precludesse alcun accertamento da parte del giudice tributario – ha escluso, si ripete pur senza citare la norma, il sussistere dei presupposti dell’art. 239 c.d.c.. Appare dunque la deduzione di un ipotetico esame, da parte della commissione regionale, della fattispecie concreta alla luce di un parametro normativo diverso dall’art. 239 c.d.c. (ipotesi smentita dagli atti) un mero artificio defensionale, volto a sottoporre al giudice di legittimità i profili fattuali della fattispecie, ciò che è precluso dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e rende inammissibile il motivo. Traccia di ciò, del resto, è nello stesso ricorso (p. 29), ove si afferma che “il giudice di secondo grado ha reso una motivazione generica e confusa, senza distinzioni di ipotesi di cui agli artt. 220 e 239 cit.”, ciò che allude più a una doglianza di vizio di motivazione – doglianza anch’essa proposta come in appresso – che a un vizio di errore di giudizio propriamente detto.

13. – Invero – continuando la rassegna ai fini anzidetti – con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente principale denuncia anche vizio motivazionale, vizio che “ratione temporis” è parametrato dalla norma alla “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Senonchè tale vizio motivazionale è qualificato come di “illogico contrasto con la decisione nel caso banane presa dalla commissione europea” (sic), nel caso belga anzidetta, costituente un “fatto indiscutibile” (oltre che una “prova ineccepibile” circa la necessaria applicazione dell’art. 239 cit.). Prescindendo da ogni considerazione circa il se o meno una decisione della commissione UE relativa ad altra fattispecie sia prova della necessità di applicare una norma al caso, diverso, in esame (che, come si dirà, ha ricevuto diversa soluzione dalla stessa commissione UE), può qui rilevarsi come il motivo si presenti inammissibile anzitutto in quanto non vengono indicati i passaggi della sentenza impugnata in cui si rinverrebbe il vizio. In secondo luogo, richiamato che il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, l’inammissibilità del motivo va anche rinvenuta nel dato per cui la lettura della sentenza impugnata non offre alcun elemento da cui si evinca il disconoscimento dell’esistenza della decisione belga, di cui anzi si dice che concerne un caso “diverso”. Infine, il motivo è altresì inammissibile in quanto il vizio viene ravvisato nell'”illogico contrasto con la decisione nel caso banane presa dalla commissione europea”, in tal modo ipotizzandosi l’esistenza di un criterio di logicità motivazionale – non previsto dall’ordinamento – riferito ad un atto esterno (qualificato, peraltro, come detto, come fatto) alla motivazione stessa, diverso dalla normativa applicata (pacificamente da rinvenirsi nel c.d.c.).

14. – Così acclarata l’inammissibilità, anche autonomamente valutata, dei singoli primi tre motivi, correlati tutti all’applicazione dell’art. 239 c.d.c., può – per completezza – farsi menzione dei dati giuridici, emergenti dagli atti, che non è stato necessario considerare:

– in primo luogo, la circostanza che le doglianze mosse avverso l’accertamento suppletivo e di rettifica della dogana di Aosta, come formulate nel ricorso originario della CO.MA.CO s.p.a., non hanno incluso in alcun modo un riferimento a una pretesa di sgravio ex art. 239 c.d.c., richiedendosi con il ricorso l’annullamento dell’atto impositivo sulla base di deduzioni afferenti la non falsità dei certificati e comunque l’inidoneità della dichiarazione delle autorità spagnole a farla ritenere provata; ciò è stato eccepito dalla difesa erariale (cfr. p. 13 controricorso), che ha notato come in primo grado la questione fosse emersa solo in memoria presentata dalla CO.MA.CO a ridosso dell’udienza di discussione, onde sollecitare un rinvio; solo nell’atto di appello la questione è stata posta, peraltro in via non principale, essenzialmente dandosi notizia della presentazione di una istanza di sgravio e richiedendosi – nell’ambito di un primo motivo di appello (impropriamente, per quanto sopra detto) la emissione di ordinanza di rinvio pregiudiziale; è stato comunque invocato il riconoscimento di un errore scusabile; avendo l’agenzia delle dogane proposto ricorso incidentale con motivo teso a far dichiarare inammissibile l’esame da parte della commissione regionale delle questioni – tra cui quella ex art. 239 c.d.c. – non dedotte in primo grado, l’inammissibilità del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale preclude alla corte ogni esame del tema;

– in secondo luogo, la circostanza che, come comunicato dalla difesa erariale, l’istanza di sgravio ex art. 239 c.d.c. presentata dalla CO.MA.CO. s.p.a. è stata delibata dalla commissione dell’UE con decisione del 14 aprile 2014, caso REM 01/2013, versata in atti, riferita però soltanto ad operazioni di importazione effettuate dall’operatrice presso la dogana di Ravenna, e non quella di Aosta; le importazioni per cui è causa dunque non sono attinte dal provvedimento della commissione, il quale comunque non ha riconosciuto lo sgravio ex art. 239 c.d.c. per le (pur diverse) operazioni effettuate negli anni 1999 e 2000 (nella vigenza del regolamento CE n. 2362 del 1998) nelle ipotesi di acquisti di certificati poi rivelatisi falsi da operatori nuovi arrivati, in quanto la CO.MA.CO., quale “operatore tradizionale noto sul mercato… avrebbe dovuto notare l’incompatibilità tra le diverse menzioni riportate sui titoli” (per le cessioni, vietate, da operatori nuovi arrivati a tradizionali), peraltro avendo la ricorrente “costantemente violato le disposizioni… e non… quindi dimostrato tutta la diligenza che ci si può attendere da operatori esperti”; tale decisione, dunque, pur non riferita al caso di specie, stante il non emergere che le importazioni per cui è causa in Aosta si riferiscano a titoli acquisiti da operatori tradizionali, confermerebbe, “mutatis mutandis”, la pronuncia della commissione tributaria regionale.

15. – Resta da esaminare, sempre per completezza stante la dichiarata inammissibilità complessiva del ricorso principale, il quarto motivo di esso, con cui la CO.MA.CO. s.p.a. deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parametrato dalla norma “ratione temporis” alla “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto (controverso e decisivo per il giudizio” – vizio motivazionale correlato alle affermazioni relative al fatto che un operatore esperto avrebbe dovuto notare che il timbro spagnolo non era più in uso, essendo anche notoria la diffusione di timbri falsi. Ad avviso della ricorrente, tale ragionamento sarebbe “insufficiente e incompleto alla luce degli atti di causa”, stante la natura professionale della contraffazione, la non partecipazione ad essa dell’operatore, il fatto che nemmeno le autorità europee si erano accorte del fenomeno e che, essendo stato utilizzato ad Aosta un solo certificato, non si poteva parlare di rilevante diffusione.

Orbene, in disparte ogni considerazione nel merito delle predette asserzioni anche in relazione alla cennata ultima decisione della commissione UE, il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto – sotto le spoglie della deduzione di un vizio motivazionale – la ricorrente anche in questo caso sollecita una decisione di fatto diversa da quella resa dalla commissione di merito che, logicamente e giuridicamente congrua, non può essere censurata da questa corte di legittimità. L’inammissibilità comunque sussiste anche per ragioni formali, atteso che la ricorrente non ha specificamente indicato, nè trascritto, le fonti di prova che non sarebbero state valutate. Noto infatti è che il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato.

16. – Come anticipato, l’inammissibilità del ricorso principale nel suo complesso, e nei singoli motivi, fa emergere l’assorbimento delle questioni sollevate con il ricorso incidentale dell’agenzia delle dogane, in tutti i suoi motivi.

17. – Il governo delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e i motivi, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione a favore dell’agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro cinquemila per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA