Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20459 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/07/2019), n.20459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10958-2013 proposto da:

C.A., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati GIOVANNI CLEMENTE, BERNARDINO ZINNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI (OMISSIS) SERVIZIO VIGILANZA

ANTIFRODE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2012 della COMM. TRIB. Della Campania,

REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– C.A. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificatale in data 17/9/2008 da Equitalia Polis S.p.A. (agente della riscossione) e il ruolo in essa indicato, sostenendo l’infondatezza della pretesa tributaria avanzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all’utilizzo per usi diversi di gasolio destinato ad uso agricolo;

– con sentenza n. 516/12/09, la C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania – Sez. Staccata di Salerno, con la sentenza n. 331/2/12 del 20 novembre 202, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevando che “il 21.06.2007 venivano notificati gli atti per il pagamento della somma di Euro 65.653,34 a C.A…. Tali atti non venivano impugnati per cui la somma di cui risulta debitrice la ricorrente viene iscritta a ruolo con cartella di pagamento che ora si impugna… In effetti la ricorrente non ha mai impugnato gli atti da cui è scaturita la cartella esattoriale impugnata in questo giudizio. Sì che il diritto di credito dell’Amministrazione si è cristallizzato per mancata impugnazione diventando definitivo”;

– avverso tale decisione C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato in plurimi profili di doglianza;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane;

– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, a pagina 19 dell’atto introduttivo la ricorrente individua tre motivi di doglianza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5), ma nelle successive pagine del ricorso cumula indistintamente i diversi profili di censura in violazione dell’art. 366 c.p.c., il quale presuppone che i motivi per i quali si chiede la cassazione contengano specifica indicazione delle norme di diritto su cui ciascuno si fonda.

“Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452-01).

Nella fattispecie, tuttavia, la formulazione del motivo – mediante un’unica illustrazione dei tre profili di censura indicati alla pagina 19 non consente o comunque rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01) e, di fatto, rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima ancora di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01).

2. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, (in proposito, e con riguardo all’applicabilità dei parametri fissati dal previgente D.M. n. 55 del 2014, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016, Rv. 641672-01).

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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