Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20459 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 28/09/2020), n.20459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26026-2018 proposto da:

PACKCENTER SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO DORIA;

– ricorrente –

contro

PROPAGROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA COLANTONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NICOLA ROMANO, MONIA BACCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1038/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Packcenter S.r.l. ricorre per un mezzo nei confronti di Propagroup S.p.A. contro la sentenza del 30 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale.

2. – Propagroup S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo lamenta l’errore commesso dalla Corte territoriale per aver ritenuto insussistenti le condizioni per la rimessione in termini con riferimento al decorso del termine breve per l’impugnazione, rimessione richiesta in ragione della condotta di un proprio dipendente che aveva omesso di riferire alla società della notifica effettuata da controparte ed avente ad oggetto la sentenza impugnata, oltre che lo stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado.

RITENUTO CHE:

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Pacifica la rituale notificazione a mezzo pec tanto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quanto della sentenza conclusiva di quel giudizio, ad iniziativa della vincitrice Propagroup S.p.A., la ricorrente sostiene di non aver potuto impugnare tempestivamente nel termine “breve” di cui all’art. 325 c.p.c. per il fatto che la notificazione non era pervenuta a conoscenza della società, che non era stata messa al corrente di essa dal proprio dipendente S.M., direttore amministrativo della società medesima.

Questa tesi, però, non ha pregio anzitutto in ragione della formulazione della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, il quale stabilisce al comma 3 che: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”. La disposizione, nel contesto della disciplina della notificazione a mezzo pec, istituisce così un rapporto non mediato tra il notificante e il destinatario della notifica, che è in tal modo direttamente attinto dalla notificazione effettuata, in ossequio cioè ad un congegno totalmente estraneo al fenomeno che, nel mondo della notificazione cartacea, prevede la consegna dell’atto non al destinatario della notifica, ma ad un terzo consegnatario (familiare, addetto all’ufficio, portiere, vicino), tenuto poi a rimettere l’atto a mani del destinatario. Il che esclude in radice la astratta configurabilità di una condotta del consegnatario della notifica via pec, il quale ometta l’adempimento cui è successivamente tenuto. E dunque rende non pertinente il richiamo giurisprudenziale del ricorrente ad un remotissimo precedente di questa Corte in tema di, peraltro dolosa, omessa consegna dell’atto al destinatario da parte del parente che lo aveva ricevuto.

In ogni caso, ove la persona fisica che abbia la rappresentanza di una persona giuridica non provveda a controllare personalmente i messaggi pec ricevuti, ma decida di affidare l’incarico della loro lettura ad un proprio dipendente, non può che assumerne la responsabilità, non potendo certo riversare sul notificante, almeno in generale, l’inadempimento del proprio incaricato all’incarico ricevuto.

E’ difatti agevole osservare che la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza – e dunque dell’estraneità alla sfera volitiva del soggetto, il quale si trovi a subire quel fatto impeditivo senza potervi porre rimedio – e non della mera difficoltà, oltre a porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in tema di rilevanza della situazione di incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali; ancor più di recente tra le tante Cass. 17 maggio 2019, n. 13455): e certo non può dirsi estraneo alla volontà della parte la condotta dell’incaricato che essa stessa abbia scelto e che poi si sia rivelato inetto all’opera.

In tale prospettiva il giudice di merito ha convenientemente richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la remissione in termini nell’ipotesi di infedeltà del difensore (Cass. 17 novembre 2016, n. 23430; principio ribadito, sia pure rispetto ad una fattispecie diversa, da Cass. 3 luglio 2019, n. 17889; ma si veda ad esempio anche Cass. 25 settembre 2019, n. 23839, per il caso del rifiuto ipoteticamente ingiustificato dell’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica, con la riaffermazione del principio secondo cui in mancanza di errore incolpevole e giustificabile, non può essere invocata la rimessione in termini). Di guisa che l’inadempimento da parte dell’incaricato all’incarico ricevuto, nella fattispecie considerata, attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e detto incaricato, può assumere rilevanza soltanto ai fini di un’azione di responsabilità promossa contro quest’ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte in caduta in decadenza.

Nè la lettura qui offerta, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, può ritenersi pregiudizievole del diritto di azione e di quello del giusto processo, invocati dalla ricorrente in ricorso, per l’ovvia considerazione che tali diritti vanno considerati nel bilanciamento con il contrapposto diritto di pari rango del notificante, totalmente incolpevole, ad esercitare il suo diritto di accesso ad un Tribunale in un tempo ragionevole e secondo le regole del diritto interno, ex artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU. Quest’aspetto è stato evidenziato da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2018, n. 33208), in fattispecie peraltro concernente notificazione cartacea, e dunque in un caso in cui sussiste la cesura di cui si è detto tra il perfezionamento della notificazione a mani del consegnatario e la sua successiva trasmissione da questi al destinatario della notificazione, nell’ipotesi di atto notificato al collaboratore di giustizia, nel qual caso è stato detto che egli ha facoltà di dimostrare che l’atto non gli sia mai stato consegnato dall’addetto alla ricezione presso la di lui residenza protetta.

Ma detta soluzione riposa sulla considerazione secondo cui “la circostana che l’addetto sia dipendente incardinato nell’organiva.zione che si occupa del sistema di protezione e che fa capo direttamente allo Stato impedisce di profilare condotte fraudolente fra addetto alla ricezione e notificando, che risultano immeritevoli di tutela”. E dunque in detto frangente il principio applicato discende dal simultaneo convergere di due circostanze: da un lato quella in forza della quale il notificante non ha di regola altra chance che quella di notificare a detto consegnatario, dall’altro lato quella che garantisce con particolare livello di efficacia il raggiungimento dello scopo finale della notificazione.

Nulla di ciò ricorre nel caso di specie.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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