Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20459 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. in proprio e nella qualità di rappresentante legale

della Società F.lli CERRETO S.A.S. di FABIO E ROBERTO CERRETO,

C.R., D.M.T., CE.RO.,

elettivamente domiciliati in ROMA LARGO R. LANCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DI MACCO GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RUBINO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in persona del Direttore pro tempore,

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FORMIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 193/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 28/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 28 giugno 2006 la Commissione tributaria regionale di Roma Sezione distaccata di Latina ha accolto, previa riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate iscritti ai RGA 5889/04, 5892/04, 5893/04 relativi ad altrettante sentenze della Commissione tributaria provinciale che avevano accolto i ricorsi dei contribuenti verso:

a) avviso di rettifica IVA 1997 n. 831651/2002 nei confronti di D.M.T. volto a recuperare un maggior debito IVA per complessivi Euro 58.909,66;

b) avviso di rettifica IVA 1997 n. 831651/2002 nei confronti di C.R. volto a recuperare un maggior debito IVA per complessivi Euro 58.909,66;

c) avviso di rettifica IVA 1997 n. 831651/2002 nei confronti di D.G., quale procuratore speciale di Ce.Ro.

volto a recuperare un maggior debito IVA per complessivi Euro 58.909,66;

d) avviso di rettifica IVA 1997 n. 831651/2002 nei confronti di C.F. volto a recuperare un maggior debito IVA per complessivi Euro 58.909,66;

e) avviso di rettifica IVA 1997 n. 831651/2002 nei confronti della società F.lli Cerreto S.a.s. di Fabio e Roberto Cerreto volto a recuperare un maggior debito IVA per complessivi Euro 58.909,66.

Contro tale pronunzia i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di censura: il primo intitolato “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”; il secondo “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto”.

Entrambi i motivi non osservano le prescrizioni stabilite a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Per quanto riguarda il primo motivo, manca la specifica identificazione del fatto il cui accertamento positivo o negativo si assume essere stato motivato in modo insufficiente (può anche aggiungersi che manca anche il chiarimento circa i profili idonei a rendere rilevanti – agli effetti della fondatezza o meno delle ragioni di opposizione alla pretesa fiscale – le circostanze di fatto di cui parla il motivo).

Per quanto riguarda il secondo motivo, manca il quesito di diritto.

Non si tratta peraltro di una mancanza meramente formale (già peraltro di per sè sola sufficiente a precludere l’esame di merito del motivo), posto che il motivo non lascia agevolmente decifrare quale sia la questione giuridica sottoposta all’esame della Corte di cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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